Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12676 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Lugi Giovanni – Presidente –

Dott. Cosentino Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 589-2019 proposto da:

A.S., T.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato DOMENICO VERNILLO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 12122/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO;

Fatto

OSSERVATO

che:

– questa Corte, con ordinanza n. 12122, pubblicata il 17/5/218, rigettò il ricorso proposto da A.S. e T.B. nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte d’appello di Roma del 17/5/2016, che, a sua volta, aveva rigettato l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, da costoro avanzata avverso il decreto monocratico, con il quale la medesima Corte aveva respinto la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio civile;

– avverso la già menzionata decisione di legittimità l’ A. e la T. propongono ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., esponendo due motivi;

– resiste con controricorso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– con il complesso censuratorio i ricorrenti prospettano quanto appresso:

– l’errore di fatto era “costituito dall’avere fondato la decisione di diritto su di un precedente di legittimità, il quale – oltre aver provocato una camera di consiglio non partecipata senza alcun tipo (e ciò perlopiù in assenza della relazione del PM che non l’ha depositata) di proposta di risoluzione mai comunicata ai ricorrenti – avrebbe affermato un principio di diritto tale da far emergere (del tutto incomprensibilmente…) per manifestamente infondato il ricorso in cassazione proposto dagli attuali ricorrenti”;

– la sentenza di cassazione n. 4003 del 19/4/2014, richiamata per relazionem nell’ordinanza oggetto di revocazione affermava il condivisibile principio, secondo il quale il diritto all’equa riparazione è configurabile solo in capo ai soggetti che abbiano assunto la veste di parte processuale nel processo presupposto, veste che nel caso in esame i ricorrenti ricoprivano, avendo agito in giudizio quali legali rappresentanti della figlia minore, parte sostanziale e, pertanto, in quanto tali, avevano diritto a chiedere l’indennizzo;

– la contraddizione che affettava la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza della quale si chiede la revocazione era tale da farla reputare “oltre che meramente apparente, anche – molto probabilmente – nulla”;

– pur nella consapevolezza dell’avverso consolidato orientamento di legittimità, i ricorrenti assumono che, attraverso una “interpretazione costituzionalmente orientata”, debba reputarsi possibile rimediare a un evidente errore della statuizione di legittimità;

considerato che il ricorso è inammissibile per il convergere degli argomenti di cui appresso:

a) come risulta dalla sintesi di cui sopra, il preteso errore di fatto nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimità, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza della ricostruzione giuridica della pretesa fatta valere (solo per completezza di descrizione della vicenda è bastevole chiarire che i due ricorrenti, che avevano rappresentato gli interessi della figlia minore nel processo presupposto, in quello per l’equo indennizzo avevano agito in proprio, senza specificare la causa petendi della loro pretesa), risulta ontologicamente non assimilabile all’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamato tassativamente dall’art. 391 bis c.p.c.;

b) l’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, “quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita” e certamente tale non può considerarsi una argomentazione giuridica, sia pure, se del caso erronea, perchè sorretta dal richiamo a un principio di diritto impropriamente richiamato;

c) da ciò deriva che l’errore contemplato dalla disposizione deve annidarsi in una oggettiva dispercezione da parte del Giudice di legittimità della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione è eccezionalmente giudice del fatto);

d) sotto altro profilo, devesi soggiungere che i ricorrenti, piuttosto platealmente, si dolgono dello scrutinio dei motivi di ricorso, assumendo la legittimazione in proprio a richiedere l’equo indennizzo, di talchè ancor più evidente risulta l’inammissibilità del mezzo, il quale non costituisce strumento d’impugnazione o revisione delle valutazioni giuridiche della Corte di cassazione, avendo questa Corte reiteratamente avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell’art. 391 bis c.p.c. e dell’art. 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; nè, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’art. 111 Cost., della ricorribilità in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicchè non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettività della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonchè l’ordinata amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937, 15/6/2017);

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo in favore del controricorrente, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese anticipate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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