Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12676 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 20/06/2016), n.12676

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22418-2012 proposto da:

B.G., C.F. (OMISSIS), già elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI SAN PANTALEO N. 3, presso lo studio

dell’avvocato FAUSTO MARIA AMATO, rappresentato e difeso

dall’avvocato NADIA SPALLITTA, giusta delega in atti e da ultimo

domiciliato presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “PAOLO GIACCONE” DI

(OMISSIS), P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI, 10, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/03/2012 R.G.N. 2185/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ROMEO FULVIO per delega Avvocato SPALLITTA

NADIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’attuale ricorrente adiva il Tribunale di Palermo per chiedere:

a) l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro relativo al periodo 1 ottobre 2005 – 30 settembre 2006, prorogato sino al 30 settembre 2007, intercorso con l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone” di (OMISSIS); b) la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato; c) la nullità e/o inefficacia della nota di “recesso” della predetta Azienda in data 13 settembre 2007, con la quale gli era stato comunicato che alla scadenza (30 settembre 2007) il contratto non sarebbe stato rinnovato; d) la reintegrazione nel posto di lavoro; e) la condanna dell’Azienda al pagamento delle retribuzioni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto sino alla effettiva reintegrazione o, in subordine, il risarcimento del danno in misura pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione di fatto, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 13. Il ricorrente agiva anche per chiedere che fosse dichiarato illegittimo il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio per giorni cinque, sanzione irrogatagli in data 7 novembre 2007.

2. Il Tribunale adito rigettava il ricorso. L’appello proposto dal B. veniva accolto limitatamente all’impugnazione della sanzione disciplinare, che veniva annullata. Per il resto, la Corte di appello di Palermo ribadiva che, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in materia di pubblico impiego la violazione di disposizioni riguardanti l’assunzione di lavoratori non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma solo il risarcimento del danno. Al riguardo, osservava che il ricorrente non aveva allegàto, nè tanto meno provato la sussistenza di alcun danno, limitandosi a prospettare che questo potesse derivare in modo automatico dall’accertamento dell’illegittimità del termine.

3. Per la cassazione di tale sentenza B.G. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. Resiste l’Azienda ospedaliera con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 132 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, per non avere la sentenza fatto discendere dall’annullamento della sanzione disciplinare – che era stata “causa del licenziamento e comunque del mancato rinnovo del contratto” –

l’eliminazione dell’effetto costituito dal recesso per valutazione negativa derivante dalla contestazione di addebiti motivati dalla violazione di ordini di servizio.

Con il secondo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli “artt. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13, 32, 36 e 97 Cost.”, “…in presenza di un evidente caso di abusivo ricorso al contratto a termine, durato circa dieci anni per successivi e reiterati contratti, con decorrenza dal 2001…” e, dunque, “…alla luce dell’abuso derivante dall’utilizzo reiterato negli anni di successivi contratti a tempo determinato nei confronti dello stesso soggetto….”. Il ricorrente richiama “anche le direttive e i principi di rilevanza europea, come da ultimi enunciati anche dalla Corte di Giustizia e recepiti in Italia con sentenza del Tribunale di Livorno del 25 gennaio o del 16 giugno 2011, alle quali si fa integrale rinvio anche in questa sede”.

Con il terzo motivo ci si duole della “violazione dei principi dell’ordinamento europeo: violazione delle sentenze della Corte di giustizia, violazione della direttiva 1999/70/CE; disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 11 Cost. violazione di trattati, direttive – violazione delle sentenze della Corte di giustizia; nullità della clausole contrattuali di apposizione dei termini, in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 132 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria, omessa motivazione”.

Con il quarto motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001 e succ. mod. e integr.; disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 Cost., violazione dell’art. 11 Cost., violazione di trattati, direttive e dei principi dell’ordinamento europeo, violazione delle sentenze della Corte di giustizia; nullità delle clausole contrattuali di apposizione dei termini; nullità per difetto di motivazione: in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, omessa pronuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., motivazione insufficiente e contraddittoria”.

Il quinto motivo denuncia “violazione della direttiva 1999/70/CE, violazione delle sentenze della Corte di giustizia e dei principi europei, violazione degli artt. 3, 11 e 97 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; omessa pronuncia, violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c.;

motivazione insufficiente e contraddittoria”- Si richiama il D.L. n. 70 del 2011, con cui il legislatore ha modificato il D.Lgs. n. 368, art. 4 (relativo al personale ATA).

2. Il ricorso è infondato.

3. Quanto al primo motivo, non risulta dalla sentenza impugnata che vi sia stato alcun licenziamento, in quanto con nota del 13 settembre 2007 venne comunicato al lavoratore che il contratto a termine non sarebbe stato rinnovato alla sua scadenza, fissata per il 30 settembre 2007. Nessuna correlazione è rinvenibile dalla sentenza tra il provvedimento disciplinare, la cui sanzione è stata annullata in sede giudiziale, e la cessazione del rapporto a tempo determinato, avvenuta per scadenza del termine e non già per giusta causa, come sembra prospettare l’odierno ricorrente.

4. Anche il secondo motivo è inammissibile. Innanzitutto, esso muove da un presupposto di fatto che non trova riscontro nella sentenza impugnata, ossia che l’atto introduttivo avrebbe denunciato il ricorso abusivo al contratto a termine per la durata di circa dieci anni, mentre la sentenza riferisce di una domanda proposta con riguardo ad un solo contratto, quello intercorso tra le parti dal 1 ottobre 2005 al 30 settembre 2006, poi prorogato fino al 30 settembre 2007. Si denunciano quindi pretesi vizi che assumono a presupposto una situazione di fatto (e di diritto) diversa da quella effettivamente dedotta in giudizio. Ne consegue che il ricorso per cassazione introduce questioni nuove, come tali inammissibili.

Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 12 luglio 2005 n. 14599 e n. 14590; n.25546 del 30 novembre 2006; n. 4391 del 26 febbraio 2007; n. 20518 del 28 luglio 2008; n. 5070 del 3 marzo 2009).

5. Il terzo motivo si risolve in una indifferenziata e generica doglianza in cui si prospetta la violazione della normativa comunitaria che si prefigge di garantire la parità di trattamento, il principio di non discriminazione e la tutela dagli abusi derivanti dalla successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, e che si applica a tutti i casi di rapporti a termine disciplinati da leggi, contratti collettivi o prassi in vigore presso gli Stati membri.

Sulla base di premesse di carattere generale si afferma, senza meglio precisare i termini della doglianza, che nella fattispecie in esame “tali disposizioni e principi europei” sarebbero stati “totalmente disattesi”. Il quarto e il quinto motivo vertono sulla violazione delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, è poi fatto un ampio richiamo della vicenda che ha interessato la reiterazione di contratti a termine con il personale ATA della scuola.

6. Tali motivi, a prescindere dalla genericità della loro formulazione, sono infondati. La Corte di appello ha chiaramente riferito che la fattispecie è regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6 e ne ha espressamente ritenuto il carattere di norma speciale in ragione di un proprio specifico regime sanzionatorio, che risulta – come si evince dal complessivo tenore della sentenza impugnata –

“alternativo a quello disciplinato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5”. La sentenza ha poi respinto il ricorso osservando che non era possibile accogliere nè la domanda di reintegra nel posto di lavoro ostandovi il disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 in relazione all’art. 97 Cost., nè quella risarcitoria in difetto di prova del danno.

7. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, ribadita da ultimo dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5072 pubblicata il 15 marzo 2016, deve escludersi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 avente carattere speciale, sia stato abrogato per effetto dell’emanazione del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, di attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Da ultimo tale interpretazione ha ricevuto una conferma testuale nel D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 29, comma 4, che, nell’ambito del riordino della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, ha sancito espressamente che resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Ripetuto è quindi il principio affermato dalla giurisprudenza (ex plurimis, Cass., sez. lav., 15 giugno 2010, n. 14350) secondo cui nel pubblico impiego un rapporto di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 il cui disposto non è stato modificato dal D.Lgs. n. 368 del 2001, contenente la regolamentazione dell’intera disciplina del lavoro a tempo determinato; ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest’ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Inoltre, come osservato dalle Sezioni Unite nella medesima sentenza n. 5072 del 2016, la Corte costituzionale (ord. 206 del 2013, sent.

n. 89 del 2003) ha avuto modo di verificare che la previsione generale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, – secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni – non confligge con il parametro interposto, ex art. 117 Cost., comma 1, della normativa comunitaria.

7.1. La Corte di appello ha dunque fatto corretta interpretazione ed applicazione delle norme che regolano la materia, respingendo la domanda di conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Non risultano proposti specifici motivi di ricorso aventi ad oggetto il capo della sentenza con cui è stato confermato il rigetto della domanda risarcitoria; esulano quindi dal presente giudizio le ulteriori questioni specificamente esaminate dalle S.U. con la pronuncia sopra citata.

8. Occorre, infine, rilevare che la sentenza di appello motiva, al pari di quella di primo grado menzionata nella narrativa, solo sulla insussistenza di un diritto alla conversione del rapporto di lavoro e sul diniego del risarcimento del danno, senza espressamente pronunciare in ordine all’accertamento pregiudiziale di nullità del termine (che, dalla narrativa in fatto, sembra avere formato oggetto di una domanda autonoma e non di un accertamento incidenter tantum);

tuttavia, il ricorrente non ha denunciato, con motivo di gravame chiaramente riferibile a questioni di ordine processuale, alcun vizio di omessa pronuncia. Nè potrebbe configurarsi una pronuncia implicita di accoglimento della domanda di accertamento desumibile dal fatto che la Corte abbia pronunciato sulle domande consequenziali, rigettandole.

9. In conclusione, il ricorso va respinto, con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo e regolate in applicazione del principio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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