Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12675 del 18/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12675 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sui ricorso 21108-2013 proposto da:
COMUNE DI FORMIA 81000270595 in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI
ANGELONI 4, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
FALZONE, che lo rappresenta e difende, giusta delibera di G.M. n.
171 del 4.7.2013 e giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SOCIETA’ COGEI SRL in persona dell’amministratore unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RO ,
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
con troricorrente e ricorrente incidentale

Q9-6e.
–15

Data pubblicazione: 18/06/2015

– ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 301/39/2012 della Commissione Tributaria
Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 9.5.2012,
depositata il 28/06/2012;

16/04/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato
Francesco d’Ayala Valva che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ric. 2013
-2-

n.

21108 sez. MT – ud. 16-04-2015

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

.1~~~11~1.1~~~ •

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ICI; area edificabile
R.G. 21108/2013

1. Il Comune di Formia ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale del Lazio- Latina 301 /39/12 del 28 giugo 2012 2012 che
rigettava l’appello del Comune affermando la illegittimità dell’avviso di accertamento con
cui il Comune aveva determinato il valore di beni immobili, ai fini della applicazione dell’ICI per
l’anno 2000.
La sentenza impugnata così motiva: “si rileva che il fondo oggetto della pretesa impositiva è stato
sottoposto, a far data dal 1983, a una serie di divieti amministrativi da parte del Comune che ne
hanno impedito la concreta edificazione. E’, tra l’altro, soggetto a vincolo ambientale per la tutela
della sorgente Marzoccolo dal 6 settembre 2000 (data della delibera della Giunta del Comune che
apportava la definitiva variante del Piano regolatore Generale approvata il 29 ottobre 2004 della
Giunta regionale del Lazio)e quindi sottratto all’imposta reclamata dal Comune”.
2.La contribuente si
è costituita in giudizio, proponendo ricorso incidentale per la mancata
condanna del Comune alle spese e la mancata applicazione dell’art. 96 c.p.c..
3. Una corretta impostazione della controversia deve muovere dalla constatazione che la sentenza di
secondo grado, pur con un’evidente imprecisione lessicale, non determina la inapplicabilità
dell’imposta a causa di una non edificabilità dell’area, bensì la tassazione dell’area, denunciata dalla
contribuente come edificabile, in base al valore dichiarato.
In questo quadro, una miglior precisazione dei vincoli che gravano sull’immobile con indicazione
della loro fonte e natura (vincoli che come detto non determinano la in edificabilità), non costituisce
deduzione di fatti nuovi e quindi è infondato il pruno motivo di ricorso.
Si pone piuttosto il problema di valutare la congruità della motivazione (contestata nel secondo e
terzo motivo di ricorso) in particolare se sia stato adeguatamente preso in considerazione il
documento relativo alla natura del vincolo ambientale per
la tutela della sorgente Marzoccolo (oltre tutto deliberato dal Comune solo nel 2000)
; se sia cioè sufficiente la motivazione esposta per escludere la sussistenza del vizio di cui all’art.
360 n. 5 ) cpc (nel testo antecedente alla riforma del 2012).
E pare al relatore che il giudice di seconde cure non abbia esaminato la portata dei vincoli (di cui
eminente quello sopra indicato) ai fini di procedere alla determinazione del valore dei terreni in
questione (che il giudice può determinare in qualunque misura compresa all’interno della
“forchetta” costituita dal denunciato e dall’accertato), risulterebbe così assorbito il ricorso
incidentale.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria del Lazio.

RICORRENTE: Comune di Formia INTIMATO: Cogei srl

Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 16 aprile 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA