Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12674 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12674

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32595-2018 proposto da:

L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO

PALMISANO;

– ricorrente –

contro

EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 496/2018 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata

il 01/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO;

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto il Tribunale di Brindisi, con la sentenza di cui in epigrafe, accolta l’impugnazione di Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., dichiarata la mancata integrazione del contraddittorio, rimise gli atti al Giudice di pace di Brindisi, il quale, decidendo sull’opposizione di L.P., aveva annullato il preavviso di fermo amministrativo e della relativa cartella esattoriale per difetto di notifica;

ritenuto che L.P. ricorre avverso la statuizione d’appello illustrando unitaria censura e che l’intimata non ha svolto difese;

ritenuto che la ricorrente lamenta violazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 101 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Giudice dell’appello erroneamente reputato che fosse stato violato il litisconsorzio necessario, a cagione dell’assenza in giudizio dell’Amministrazione impositrice, della quale il Giudice di primo grado non aveva ordinato la chiamata in causa;

considerato che l’esposto motivo, nonostante l’impreciso richiamo all’art. 12 preleggi e l’incongruo riferimento all’art. 101, Cost., è scrutinabile, potendosi agevolmente cogliere dalla diffusa argomentazione svolta che la ricorrente lamenta un erronea applicazione dell’art. 102 c.p.c.;

considerato che il ricorso è fondato tenuto conto di quanto segue:

– questa Corte (Sez. 6, n. 16965, 7/7/2017) ha di recente condivisamente escluso che la pretesa, posta in riscossione attraverso cartella esattoriale, derivante da crediti per sanzioni amministrative, a differenza di quella tributaria, imponga la presenza in giudizio, oltre all’agente della riscossione, l’ente pubblico creditore, in quanto “una tale distinzione non tiene conto che la riscossione coattiva dei crediti delle Amministrcqioni pubbliche statali istituzionali ed anche territoriak, tanto se di natura tributaria che di natura non tributaria, è disciplinata in modo unitario in conformità al sistema della riscossione a meuo ruolo: la L. 24 novembre 1981 n. 689, art. 27, comma 1, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie, dispone infatti che “….decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso”; e il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17, comma 1, (concernente riordino della disciplina della riscossione a mezzo ruolo) dispone che “….si effettua a mezzo ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalla imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici (…) Ne segue che, essendo affidata la riscossione a mezzo ruolo ai soggetti in possesso dei requisiti di legge (Agenti per la riscossione: ed anteriormente ai Concessionari del servizio di riscossione, ed ancor prima agli Esattori), la disposizione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39 (recante “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337”) secondo cui “Il concessionario (ora l’agente), nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.” (che riproduce integralmente la identica previsione normativa contenuta nel D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 40, concernente “Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi della L. 4 ottobre 1986, n. 657, art. 1, comma 1″, abrogato dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 68), come interpretata dai precedenti di questa Corte (…) dì-. Corte cass. Sei U, Sentenza n. 16412 del 25 / 07 / 2007; id. Se 5, Sentenza n. 13082 del 1 5 / 06/ 2011; id. Sei 6 – 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/ 2012; id. Sei 6 – 5, Sentenza n. 25523 del 02/12/ 2014), trova generale applicazione anche alla riscossione a mezzo ruolo delle entrate diverse da quella di natura tributaria, come emerge in modo inequivoco riferimento all'”ente creditore interessato” (e non quindi al solo ente impositore), con la conseguenza che nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, ovvero agli atti ad essa conseguenziali non si dà luogo a litisconsorzio necessario tra Agente per la riscossione ed ente creditore (…) La “ratio legis” – da individuarsi nella esigenza di favorire una rapida soluzione delle controversie – consente al destinatario dell’atto di riscossione di impugnare direttamente l’atto portato a sua conoscenza per far valere il vizio del procedimento consistito nella omessa notifica degli atti presupposti, con ciò venendo ad incidere mediatamente sulla pretesa creditoria, potendo agire, proprio in virtù della indicata norma (D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39), indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro legittimato passivo, con la conseguenza che se oggetto della opposizione è la rimozione o la dichiarazione di inefficacia dell’atto esecutivo-conseguenziale emesso dall’Agente della riscossione “questi, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito” (..)senza che il giudice adito debba ordinare” la chiamata in causa di quest’ultimo;

considerato che, di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, i1 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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