Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12674 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12674 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 13886-2008 proposto da:
BRUNO LUIGI, BRN LGU 54L27 G273S, elettivamente domiciliato
in Roma, via Cesare Beccaria 84, presso lo studio dell’avvocato
PETRELLA VERONICA — studio legale Valsecchi, rappresentato e
difeso dall’avvocato ZUMMO VINCENZO, come da procura speciale
a margine del ricorso;

– ricorrentecontro
NOLFO GIUSEPPE – CALAMIA PROVVIDENZA, elettivamente
I.

domiciliati in Roma, Via G. B. Vico 1, presso lo studio dell’avvocato
CERQUETTI ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato
GERACI SANTI, come da procura speciale in calce al controricorso

DAVI’ BALDASSARE – LA ROSA GIOVANNA, elettivamente
domiciliati in Roma, Viale Carso 77, presso lo studio dell’avvocato
PONTECORVO EDOARDO, che li rappresenta e difende

353//

Data pubblicazione: 05/06/2014

unitamente all’avvocato MANNO MARIA DELIA, come da procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti nonché contro
DOLCE DOLCE ANTONIA, IMMOBILIARE MIRELLA DI

– intimati –

sul ricorso 17711 2008 proposto da:

DOLCE DOLCE ANTONIA, DLC NTN 45S67 F205F,
elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Ferrari 35, presso lo studio
dell’avvocato MARZI MASSIMO FILIPPO, rappresentata e difesa
dall’avvocato LIOTTA MAURIZIO, come da procura speciale a
margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso

13886 2008 e ricorrente in via

incidentalecontro
BRUNO LUIGI, elettivamente domiciliato in Roma, V.Cesare
Beccaria 84, presso lo studio PETRELLA VERONICA — studio legale
Valsecchi, rappresentato e difeso dall’avvocato ZUMMO
VINCENZO, come da procura speciale a margine del controricorso;

DAVI’ BALDASSARE – LA ROSA GIOVANNA, elettivamente
domiciliati in Roma, Viale Carso 77, presso lo studio dell’avvocato
PONTECORVO EDOARDO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MANNO MARIA DELIA, come da procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti nonché contro
Ric. 2008 n. 13886 sez. 52 – ud. 05-02-2014

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BRUNO GIOVANNI & CAROLLO TOMMASO SNC;

NOLFO

GIUSEPPE,

CALAMIA

PROVVIDENZA,

IMMOBILIARE MIRELLA DI BRUNO GIOVANNI &
CAROLLO TOMMASO SNC;
– intimati avverso la sentenza n. 196/2008 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
uditi gli avvocati Eugenio Pisani (delega Zummo), Luciano Alberini
(delega Pontecorvo), Romano Cerquetti (delega Geraci), Massimo
Filippo Marzi (delega Liotta), che si riportano agli atti e alle conclusioni
assunte;
udito il sostituto procuratore generale, Pierfelice PRATIS, che
conclude per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna la sentenza della corte d’appello di Palermo (numero 196
del 2008) che ha rigettato le domande proposte da Luigi Bruno nei
confronti di Dolce Dolce e dei coniugi Davi-La Rosa e Norfo-Calamia,
dichiarato assorbita la domanda di garanzia nei confronti di Dolce
Dolce e confermato l’accoglimento della domanda riconvenzionale
proposta da Norfo-Calamia nei confronti di Bruno per l’arretramento
di alcuni alberi dal confine.
1. In fatto risulta incontestato quanto segue. Bruno Luigi acquista, con
atto notarile del 30 marzo 1987, da Dolce Dolce una casa unifamiliare
con terreno pertinenziale di 860 metri quadri, in Palermo, località
Pagliarelli – Molara. Verificato che il terreno ha una di estensione
minore rispetto a quella indicata nell’atto (pari a circa ottocento metri
quadri) inizia, nel giugno del 1994, un giudizio contro la venditrice e
Ric. 2008 n. 13886 sez. 52 – ud. 05-02-2014

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PALERMO, depositata il 22/02/2008;

contro i coniugi Norfo-Calamia e Davi-La Rosa, proprietari di terreni
confinanti, chiedendo di essere reintegrato nella proprietà e nel
possesso del terreno mancante, pari a circa 50 metri quadri, distribuiti
nelle due proprietà confinanti e chiedendo altresì l’arretramento dei
muretti esistenti a confine con conseguenze rettifica dello stesso.

ad espletata la chiamata in garanzia dei rispettivi danti causa da parte
dei coniugi Norfo-Calamia (Immobiliare Mirella) e Davi-La Rosa
(Dolce Dolce). I confinanti negavano ogni responsabilità al riguardo,
avendo acquistato i loro terreni, già recintati con i muretti a confine, in
data anteriore al Bruno (Davi-La Rosa il 22 luglio 1983 e NorfoCalamia 1’8 gennaio 1982). I coniugi Norfo-Calamia proponevano
anche domanda riconvenzionale di arretramento alla distanza legale di
alcuni alberi piantati nel terreno del Bruno.
Espletata c.t.u., il GOA del tribunale di Palermo accoglieva la
domanda del Bruno nei confronti dei confinanti, nonché quella dei
coniugi Norfo-Calamia per l’arretramento delle piante ed infine
accoglieva le domande di garanzia proposte dei confinanti nei riguardi
dei loro danti causa.
3. La Corte di appello di Palermo veniva adita separatamente da
Norfo-Calamia e da Davi-La Rosa, nonché in via incidentale dal Bruno
(per la condanna all’arretramento delle piante) e da Dolce Dolce (per la
condanna alla garanzia nei confronti di Davi-La Rosa e per il rigetto
della domanda di Bruno).
La Corte territoriale accoglieva l’appello dei confinanti, rilevando che
l’acquisto (effettuato a corpo e non a misura) dei loro terreni (e il
conseguente possesso), nella incontrastata consistenza attuale e con i
muretti posti a confine nella medesima posizione originaria ed attuale,
era anteriore rispetto a quello del Bruno. In assenza di ulteriori
Ric. 2008 n. 13886 sez. 52 – ud. 05-02-2014

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2. Nel giudizio restava contumace la Dolce Dolce. Veniva autorizzata

accertamenti quanto a fatti o atti illeciti a loro carico tali da giustificare
un’azione restitutoria, la domanda nei loro confronti doveva essere
respinta. Di conseguenza, immutati i confini, doveva essere
confermata anche la condanna all’arretramento delle piante.
Quanto alla posizione Davi-La Rosa, la Corte territoriale dichiarava

rigetto della domanda del Bruno nei confronti dei coniugi NorfoCalamia. Riteneva poi fondato l’appello proposto nei confronti del
Bruno e lo accoglieva per gli stessi motivi posti a fondamento del
rigetto della domanda Bruno (acquisto a corpo e non a misura,
eventuale diversa azione esperibile in ragione dei metri quadri in tesi
non trasferiti, ex articolo 1538 codice civile). La Corte territoriale
compensava infine le spese del giudizio tra Dolce Dolce e Bruno e tra
Dolce Dolce e Norfo-Calamia.
In definitiva, la Corte territoriale rigettava le domande del Bruno nei
confronti di tutti i convenuti e dichiarava assorbita la domanda di
garanzia proposta nei confronti di Dolce Dolce. La Corte infine
rilevava che «nessuna determinckione va adottata nei confronti della Immobiliare
Mirella rimasta contumace nell’odierno grado di giudkio, non essendo stata
avanzata nessuna domanda nei suoi confronti da alcuna delle parti in giudkio».
4. Impugna tale sentenza il Bruno con sei motivi di ricorso. Resistono
con controricorso i coniugi Norfo-Calarnia e Davi-La Rosa, nonché
Dolce Dolce, che ha proposto ricorso incidentale condizionato
affidato a cinque motivi, al quale resiste con controricorso il Bruno.
Dolce Dolce ha depositato memoria.
Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata
IMMOBILIARE MIRELLA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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assorbito l’appello sulla domanda di garanzia in conseguenza del

Il ricorso principale è infondato e va respinto per quanto di seguito
si chiarisce per ciascun motivo proposto.

1. Col primo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 cp.c., in relaione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Secondo parte
ricorrente il Giudice d’Appello ha erroneamente ritenuto «l’impossibilità

rilevando, d’ufficio, la relativa questione. La Corte territoriale

«ha

rilevato che non si tratterebbe né di rivendica, né di azione di restituzione o rilascio,
né di crzione di regolamento di confini» e che «non sia ipotkzabile alcuna
responsabilità di carattere extracontrattuale dei convenuti, né alcuna aRione generale
di arricchimento sen ta causa ex art. 2041 c.c.».
L’odierno ricorrente aveva chiesto «che venisse dichiarato che il terreno

acquistato dallo stesso da podere della Sig.ra Dolce Dolce Antonia è esteso mq.
860; che il medesimo, pertanto, ha il diritto di essere reintegrato nella proprietà e
nel possesso del terreno mancante, nella misura e consistenza di cui alla (TU; che
il terreno sottratto è illegittimamente posseduto dai Siggri Nol fo/ Calamia e
Davi /La Rosa, per cui lo stesso Sig. Bruno deve essere reintegrato nella proprietà e
possesso, condannando i convenuti alla restifiqione, arretrando i muretti a loro cura
e spese al limite della loro propileM eonconseguente refiifica del confine»
Osserva il ricorrente che «il giudice d’appello può conferire al

rapporto in

contestaione una qualifknione giuridica diversa da quella data dal giudice di
primo grado o prospettata dalle parti», ma che «tuttavia, egli ha l’obbligo di
restare nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare
inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso
nuovi elementi di fatto».
Rileva il ricorrente che la Corte d’Appello ha deciso, «stravolgendo i fatti

prospettati dalle parti, sia dall’attore sia dai convenuti, … , che il Sig. Bruno non
fosse proprietario del terreno oggetto di causa; che il Sig. Bruno non ne avesse mai
avuto il possesso; … che i confini tra gli appeuamenti delle parti erano già certi e
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di rilevare la natura, i presupposti e lo scopo dell’cqione esercitata dal Sig. Bruno»,

determinati». Di conseguenza, «è, quindi, di tutta evidenza che l’interpretazione
della domanda giudiziale compiuta dal Giudice d’Appello, comunque illegittima ed
errata, non risulta in ogni caso motivata in maniera congrua ed adeguata».
Osserva il ricorrente, infine, che «l’impossibilità di qualificare e configurare
giuridicamente l’azione proposta dal Sig. Bruno, …, avrebbe dovuto comportare la

dall’attore e non il loro mero rigetto».
Si formula il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: «se il giudice
d’appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa,
da quella data dal giudice di primo grado o proettata dalle parti, o addirittura
negare qualsiasi qualificazione e configurazione giuridica dell’azione, anche in
mancanza di una .0ecfica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni
delle parti»
1.1 — Il motivo è infondato. Deducendo violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ., il ricorrente assume che la sentenza avrebbe ritenuto
d’ufficio che l’attore non era proprietario del terreno controverso e
non ne aveva mai avuto il possesso. Il motivo è infondato perché la
sentenza impugnata non ha modificato la qualificazione dell’azione, né
si è pronunciata d’ufficio su una questione non sollevata dalle parti, ma
semplicemente ha escluso la sussistenza delle condizioni dell’azioni di
rivendicazione o reintegra proposte dall’attore, in quanto era pacifico
che il Bruno non era mai stato titolare del diritto di proprietà dei
terreni in contestazione, né tantomeno ne aveva perso il possesso. Al
riguardo, la sentenza ha accolto sia il secondo motivo di appello di
Nolfo-Calamia sull’acquisto da parte di tutti i contendenti di un bene
esattamente individuato sui luoghi con muretti di recinzione e
sull’assenza di successive attività di modifica dei confini, sia l’analogo
motivo di appello di Davi/La Rosa.

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dichiarazione dell’inammissibilità e/ o improcedibilità delle domcmde proposte

2 Col secondo motivo di ricorso si deduce:

«ViolaRione e falsa

applicazione degli arti. 324 c.p.c. e 2909 c. c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.».
Secondo parte ricorrente, «il Giudice d’Appello ha errato nel prendere in
esame e decidere in ordine alla qualificaione giuridica dell’azione stante che su tale
aspetto si era già formato il giudicato ai sensi degli arti. 324 c.p.c. e 2909 c. c. »,

di contesta.zione e, sul punto, già deciso, nessuno degli appellanti ha proposto
impugnazione».
Si formula il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: «se deve
ritenersi precluso al giudice dell’appello di mutare d’ufficio – violando il principio
della corri.00ndena tra il chiesto ed il pronuniato – la qualificaione ritenuta dal

z

primo giudice in mancan a di gravame sul punto ed in presenza., quindi, del
giudicato formatosi su tale qualificaione e dell’acquiescena manifesta delle parti».
2.1 — Il motivo è infondato. Deducendo violazione degli artt. 324 cod.
proc. civ. e 2909 cod. civ., lamenta il ricorrente la violazione del
giudicato formatosi sulla qualificazione dell’azione. Così come
formulato il quesito risulta generico (viene posta una questione
astratta, senza specifici elementi riferibili alla fattispecie concreta), ma
in ogni caso il motivo è infondato, per quanto esposto con riguardo al
rigetto del primo motivo.

z

3. Col terzo motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa applica ione
degli arti. 948 e 950 c.c., in relaione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Secondo parte
ricorrente «il Giudice d’Appello ha errato nel ritenere non sussistenti nel caso di
specie i presupposti delle azioni di cui agli arti. 948 e 950 c.c., ed in ogni caso,
neppure quelli dell’azione di restitu.zione». Il ricorrente, «quale legittimo
proprietario del terreno oggetto di causa, ha rivendicato tale bene dai confinanti che
lo possedevano e/ o detenevano», rilevando che «l’estensione del lotto di terreno di
proprietà del Sig. Bruno Luigi non corrisponde a quella risultante dal titolo di
acquisto, … , con la conseguena che anche il confine di fatto non corrisponde a
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posto che «la qualificnione giuridica … non ha mai formato oggetto

quello indicato nel contratto di compravendita». Osserva che «il lotto di terreno di
proprietà dell’odierno comparente risulta da un tipo di fra.zionamento in fora del
quale tutti i lotti – e quindi anche quelli degli odierni appellanti – avrebbero dovuto
avere una estensione di mq. 860». Osserva ancora, che, di conseguenza, «al
fine di determinare i confini tra due proprietà costituenti lotti separati di un

risultanti dalle planimetrie allegate agli atti di vendita e altipo di finionamento
contenente gli estremi della lotti

azione, , e ciò anche se le vendite dei singoli

lotti siano fatte a corpo e non a misura».
Rileva il ricorrente che «qualora, incontestati i titoli di proprietà, ciascuno dei
contendenti assuma che l’estensione posseduta non corrisponde a quella risultante
dal suo titolo, il conflitto tra fondi si risolve in conflitto tra titoli, limitatamente alla
questione dell’estensione». Afferma che «tra l’aione di regolamento di confini ed
azione di rivendica, non sussiste incompatibilità concettuale», che «tra azione di
rivendica ed cqione di restituzione l’aione di rinvendica può trasformarsi in
corso di causa in cqione di restituzione».
Si formula il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. «se le azioni
di rinvendica, restittqione e regolamento di confini sono logicamente e giuridicamente
incompatibili, o se l’una può essere il naturale sviluppo dell’altra, come avvenuto
nel caso concreto, anche in mancanza di contestaione el o eccezioni sollevate dalle
parti».
3.1 II motivo è inammissibile e comunque infondato. Deducendo
violazione degli artt. 948 e 950 c.c, se ne lamenta l’erronea esclusione
dei presupposti. Assume il ricorrente che la proposizione alternativa di
una domanda di rivendica e di regolamento di confini sono
logicamente e giuridicamente compatibili perché l’una può essere il
naturale sviluppo dell’altra in mancanza di contestazione e/o
eccezione. Il motivo è inammissibile per novità della questione della
proposizione di un’azione di regolamento di confini ed infondato
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appeuamento in origine unico, si deve necessariamente fare riferimento alle misure

quanto alla possibilità di un suo naturale sviluppo, stante la diversità
dei presupposti a fondamento delle due azioni anche in mancanza di
contestazioni.
4. Col quarto motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa applicaione
dell’art. 115 c.p.c., in relaione all’art. 360 n. 3 cp.c. ». Rileva il ricorrente

fondamento della propria decisione, le prove proposte dall’attore, consistenti,
sopratutto nelle prove documentali costituite dai titoli di proprietà delle parti e dagli
accertamenti effettuati dal CTU»,

avendo la consulenza tecnica,

z

confermato, costituendo, «la minore consisten a del terreno dell’attore e la
maggiore estensione dei terreni dei convenuti, rispetto all’estensione degli immobili
indicati nei contratti di compravendita».
Si formula il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., «se il giudice
d’appello può prescindere totalmente nelle proprie decisioni dalle prove dedotte ed
acquisite al processo nel corso del giudkio di primo grado, che confermano la
fondateua delle domande avanzate dall’attore».
4.1 — Il motivo è assorbito. Deducendo violazione dell’art. 115 cod.
proc. civ., il ricorrente lamenta che non si sia stato tenuto conto del
titolo di proprietà e degli accertamenti effettuati dal c.t.u.. Il motivo
resta assorbito dal rigetto e dalla dichiarata inammissibilità dei motivi
precedenti. In ogni caso è infondato, posto che invece il giudice
dell’appello ha tenuto conto dei titoli vantati dalle parti e degli
accertamenti del CTU.
5. Col quinto motivo di ricorso si deduce: «Violazione e falsa applicazione
dell’art. 892 c.c., in relíqione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Rileva il ricorrente che
«ha errato il Giudice d’Appello nel ritenere privo di fondamento l’appello
incidentale proposto dal Sig. Bruno in ordine alla distarqa degli alberi che si
trovano nel terreno del Sig. Bruno, in prossimità del confine con il Sig. Nolfo»,
posto che la CTU, dopo aver rilevato che «gli alberi si trovano a distarka
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che «il Giudice d’Appello non ha tenuto in alcuna considerckione, né ha posto a

inferiore da quella legale» non aveva indicato

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