Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12673 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 20/06/2016), n.12673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18147-2014 proposto da:

RCS MEDIAGROUP S.P.A., (già RCS QUOTIDIANI S.P.A., già RCS

EDITORI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27 C/0 STUDIO

TRIFIRO’ & PARTNERS, presso lo studio dell’avvocato

PAOLO

ZUCCHINALI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI

ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, C.F. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO

GUSTAVO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4827/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/07/2013 r.g.n. 955/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice del lavoro di Roma, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da RCS Mediagroup S.p.a. (già RCS Quotidiani S.p.a.), revocava il decreto ingiuntivo emesso a favore dell’INPGI per complessivi 1.031.021,89 Euro, oltre somme aggiuntive dal primo dicembre 2002, accessori e spese, a titolo di contributi previdenziali, relativi al periodo gennaio 1993 maggio 1998, riferiti alla ritenuta natura subordinata di rapporti di lavoro con alcuni giornalisti free lance o corrispondenti locali (art. 12 c.c.n.l.

giornalisti ed un collaboratore fisso).

Quindi, respinte l’eccezione di prescrizione e le contestazioni dell’opponente, in ordine alla mancata applicazione per il calcolo delle sanzioni civili delle più favorevoli disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116 previa revoca del d.i., il tribunale condannava la società opponente al pagamento della minor somma di 834.111,85 euro, oltre accessori e spese, con sentenza del sette febbraio 2008.

Detta pronuncia, quindi, veniva appellata dalla S.p.a. RCS Quotidiani, come da ricorso depositato il sette febbraio 2009 (per cui tra l’altro nel corso del giudizio di primo grado l’opponente aveva regolarizzato mediante condono la posizione soltanto per i giornalisti D.G., C. e S.).

Con sentenza n. 4827 del 16 maggio – 4 luglio 2013 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della gravata pronuncia, confermata per il resto, condannava la società al pagamento, a favore dell’INPGI, della minor somma pari a 704.391,37 Euro, oltre che al rimborso delle ulteriori spese, disattendendo tutte le varie contestazioni ed eccezioni mosse dall’appellante (asserita infondatezza della tesi circa la natura non subordinata dei rapporti de quibus, pretesa incapacità del teste G., dedotta insufficiente motivazione della pronuncia di primo grado, contestata inapplicabilità nella specie della disciplina sanzionatoria, meno rigorosa, introdotta dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 trattandosi di contributi dovuti per periodi di tempo anteriori alla sua data di entrata in vigore ed ancora in essere ed accertati entro il 30/09/2000, per asserita carenza di alcuna specifica e pertinente confutazione delle precise articolate ragioni per cui era stata respinta l’eccezione di prescrizione), sicchè la sentenza di primo grado veniva riformata unicamente con riferimento alle ulteriori tre posizioni dei giornalisti B., Ca. e P. (definite nelle more in via amministrativa). Pertanto, detratto quanto dovuto in relazione alle spese, residuava il credito dell’INPGI pari a complessivi 704.391,37 Euro (come da note contabili dell’Istituto in data tre maggio 2013, che aveva aderito alla quantificazione operata da controparte).

Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione RCS MediaGroup S.p.a. (già RCS Quotidiani, già RCS Editori) con atto notificato il 4 luglio 2014, affidato a cinque motivi:

1) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in ordine all’autonomia del rapporto intercorso sul preteso inquadramento come corrispondenti locali ex art. 12 ccnlg dei sigg.ri BR., GI., Ma., MO., PU., SA. e Z.;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., art. 12 ccnlg, artt. 1362 e 1363 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5;

4) conteggi e regime sanzionatorio applicato dall’INPGI, delibere dell’Istituto, violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

5) eccezione di prescrizione quinquennale – violazione e falsa applicazione della L. n. 335/1995, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

L’INPGI ha resistito alle censure avversarie mediante controricorso, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.

Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c. in vista della pubblica udienza, fissata per il 23 febbraio 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va respinto alla luce delle seguenti considerazioni.

Il primi tre motivi, attesa la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente.

Deve invero, preliminarmente, osservarsi che trattandosi, nella specie, di sentenza emessa il 16 maggio e pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il successivo 4 luglio 2013, indipendentemente dalle citazioni di parte circa le varie ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., quanto alle argomentazioni di fatto poste a sostegno della decisione, nella specie è consentita la deduzione nei soli limiti di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, cioè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit., “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto “, avvenuta il 12 agosto 2012.

V., quindi, Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. In senso analogo, v. Cass. civ. sez. 6 – 1, n. 19677 del 1/10/2015.

V., altresì, Cass. 1 civ. n. 5133 del 5/3/2014: l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto dì discussione tra le parti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità intorno ai “fatti”, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio.

Casa lav. n. 21439 del 21/10/2015: nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti.

Cass. Sez. 6 – 3, n. 13928 del 06/07/2015: nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4.

Cass. sez. 6 – 5, n. 16300 del 16/07/2014: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Cass. sez. 6 – 3, n. 12928 del 09/06/2014: dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili).

Pertanto, le censure, più che altro di merito ed attinenti ai fatti per quanto accertati nei primi due gradi di giudizio, non possono di certo integrare, alla luce della succitata giurisprudenza, le limitate condizioni contemplate dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cit., le quali come visto con prevedono più il vizio riferito alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

D’altro canto, anche in base alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, era consolidato il principio, secondo cui il motivo di ricorso per cassazione, con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell”‘iter” formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), cit.: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità (così, tra le altre, Cass. lav. n. 3881 del 22/02/2006; in senso analogo v. anche Cass. I civ. n. 1754 del 26/01/2007, secondo cui il vizio di motivazione sussiste solo qualora il tessuto argomentativo presenti lacune, incoerenze e incongruenze tali da impedire l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione impugnata, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto della ricostruzione con quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle aspettative e deduzioni delle parti.

Parimenti, secondo Cass. 3 civ. n. 3928 del 31/03/2000: il vizio di omessa o insufficiente motivazione sussiste unicamente quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia.

Diversamente, quando il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, ovvero censuri il convincimento e l’apprezzamento del giudice di merito risultante difforme da quello auspicato si chiede un riesame del merito inammissibile in sede di legittimità).

Pertanto, non rilevano nel caso in esame le diverse ricostruzioni dei fatti prospettatati dalla società ricorrente, visto che la motivazione dei giudici di merito è corretta sotto il profilo logico-

giuridico in base alle acquisite risultanze istruttorie, tenuto conto che la decisione impugnata dava atto che il tribunale aveva compiutamente valutato tutte le deposizioni rese dai testi escussi, laddove aveva fatto specifico riferimento nominativo a ciascun teste quale fonte di conoscenza delle circostanze ritenute rilevanti.

Invero, la Corte capitolina osservava, soprattutto, some, a parte la posizione dei tre giornalisti regolarizzati, rispetto ai restanti dieci non erano stati contestati lo status di giornalista, nè la relativa natura dell’attività svolta, nè la durata dei rapporti, sicchè alla luce degli elementi probatori raccolti, complessivamente valutati, appariva dimostrata la natura subordinata dei rapporti di lavoro ancora in contestazione, e la riconducibilità della loro attività alla figura del corrispondente locale di cui all’art. 12 CNLG, fatta eccezione per il solo Ca., le cui prestazioni integravano la posizione del collaboratore fisso. Infatti per gli otto corrispondenti dalla Lombardia ( B., Mo., Br., Gi., P., Po., Sa. e Z.), era emerso che ciascuno di loro era responsabile unico dell’informazione dalla città e della zona assegnatagli (capoluogo di provincia o comunque centro importante), con possibilità di essere “ripreso” qualora avesse “bucato” la notizia; che nella zona di competenza ciascuno doveva coprire ogni aspetto informativo, operando secondo precise indicazioni sia sulle modalità operative, sia sui temi da approfondire, sia sul taglio che sulla lunghezza dei pezzi; che pertanto sussisteva uno stabile inserimento nell’organizzazione aziendale. Pertanto, unitamente ad altri indici (quali ad esempio il rimborso delle spese sostenute, la ricezione di un compenso fisso, l’obbligo di preavvisare la redazione in caso di assenza o d’impedimento), era possibile affermare la natura subordinata dei rapporti in esame, non ostando a tale qualificazione la collaborazione che alcuni dei predetti fornivano ad altre testate, poichè non incompatibile con la qualifica di corrispondente locale.

Analoghe considerazioni valevano, altresì, per la posizione del M., al quale era stato affidato l’intero territorio calabrese.

Quindi, la Corte distrettuale ha esaminato, analiticamente ed ampiamente, i motivi di appello svolti dalla società attuale ricorrente, facendo presente, quanto al primo, che il Tribunale aveva valutato tutte le deposizioni rese dai testi escussi, mediante specifico riferimento nominativo a ciascuno di essi come fonte di conoscenza delle circostanze rilevanti ai fini della decisione (teste G. in ordine ai corrispondenti per la Lombardia, teste Bi. circa l’ambito ed il contenuto dell’attività disimpegnata dai predetti, nonchè entrambi relativamente al c.d. giro di cronaca a favore della redazione, che doveva essere in possesso delle notizie entro le ore 11 e così via; teste ma. in relazione ai compensi erogati di fatto in misura fissa forfettaria mensile e con rimborso delle spese varie sostenute).

Correttamente, inoltre, i giudici di appello richiamavano le norme di rito, vigenti in materia, che non impongono di riportare per estenso in sentenza le deposizioni dei testi sentiti.

Parimenti, la sentenza impugnata ha, diffusamente e correttamente, in punto di diritto le ragioni per le quali era infondata la pretesa inutilizzabilità della deposizione G. (semplice componente del Consiglio Generale dell’INPGI, formato da 65 membri, cui l’art. 11 dello Statuto non attribuisce alcun potere di rappresentanza, di modo che l’anzidetta qualità non comporta alcuna incapacità a testimoniare, peraltro neppure desumibile da liti pendenti contro la Società, il cui rapporto con la stessa era cessato a seguito di risoluzione consensuale, poi formalizzata mediante conciliazione giudiziale).

Peraltro, va ricordato che in base al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 l’INPGI, al di là della natura giuridica formale di fondazione di diritto privato, ha natura di “istituzione pubblica” per effetto della relazione funzionale con lo Stato, nonostante la successiva privatizzazione operata con il citato D.Lgs. n. 509 del 1994 del 1994, art. 1. Invero, dalla disciplina normativa dell’attività dell’INPGI emergono una pluralità di elementi dai quali risulta che l’istituto svolge funzioni diverse dai soggetti previdenziali privati e analoghe, se non identiche, alle funzioni degli enti pubblici di previdenza e assistenza (la provvista finanziaria non proviene da contribuzioni dei professionisti, ma dall’obbligatorio contributo dei datori di lavoro – la gestione dei contributi dei liberi professionisti è autonoma e separata da quella ordinaria; la previdenza e l’assistenza erogate dall’istituto sostituiscono, a differenza di quelle delle casse di previdenza dei liberi professionisti, le forme di previdenza e assistenza obbligatorie e consistono in prestazioni analoghe a quelle a carico dello Stato per cassa integrazione, prepensionamenti, t.f.r. ecc.; a differenza di quanto avviene per le casse di previdenza dei liberi professionisti, opera il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali;

l’Istituto è dotato di poteri autoritativi, sia per l’accertamento per mezzo del proprio corpo di ispettori dei crediti contributivi, sia per l’irrogazione delle sanzioni; la Corte dei Conti non solo esercita il controllo di gestione, ma ha giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno erariale dei e dipendenti;

la disciplina della totalizzazione dei periodi assicurativi è quella che vale per gli enti pubblici e non quella dei soggetti privati).

In conclusione, la disciplina dell’attività svolta dall’INPGI giustifica ampiamente il riconoscimento della natura pubblica delle funzioni assistenziali e previdenziali svolte.

D’altro canto, alla luce del consolidato principio di questa Corte (v. tra le altre Cass. lav. n. 21418 del 21/10/2015), l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., è solo quello giuridico, personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione principale a proporre l’azione, ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse non si identifica con l’interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest’ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa.

Nè l’eventuale riunione delle cause connesse può far insorgere l’incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull’attendibilità delle relative deposizioni (in senso conforme, ex pluribus, Cass. n. 11034 del 2006, nonchè, sebbene più risalente Cass. 2 civ. n. 3256 del 25/09/1956, secondo la quale l’incapacità a testimoniare colpisce soltanto coloro che abbiano un interesse che potrebbe legittimarne la partecipazione al giudizio, di modo che, nei giudizi in cui sia parte una società per azioni, l’incapacità di assumere la veste di testimonio sussiste soltanto nei confronti della persona fisica, che si sia costituita come rappresentante della società, e non nei confronti degli altri amministratori rimasti estranei al giudizio.

Cfr. altresì Cass. 3 civ. n. 11253 del 17/12/1996, secondo cui la nullità della testimonianza resa da persona incapace ex. art. 246 c.p.c. deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova ai sensi dell’art. 157, comma 2, salvo il caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva, senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 c.p.c., possa ritenersi comprensiva della eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione.

Conformi nn. 7869 del 1990, 303 del 1996).

Peraltro, va anche osservato, quanto alla censura relativa alla deposizione G., che il motivo risulta altresì insufficientemente formulato, visto che la ricorrente non precisa come, dove e quando sarebbe stata dedotta la sua eccezione al riguardo.

Per di più, quanto, poi, al merito, la sentenza di appello osservava come l’INPGI avesse puntualmente dedotto, per ciascun giornalista, le circostanze di fatto ritenute utili dagli ispettori verbalizzanti, tali da far configurare i rapporti in questione in termini di subordinazione, da medesimi accertate mediante l’esame della documentazione acquisita e l’audizione di molti tra i lavoratori, poi riportate nello stesso verbale di accertamento.

Quindi, richiamati in principi di diritto, vigenti in tema di rapporto di lavoro subordinato e segnatamente per i giornalisti, citando la giurisprudenza di questa Corte (tra cui Cass. n. 8068/09, n. 16543/04, n. 12252/03, n. 2656/84, n. 6727/01), la Corte territoriale citava ampiamente le pertinenti dichiarazioni rese dal teste G. (ben informato sui fatti per essere stato durante il periodo considerato responsabile della redazione cronaca Lombardia, di modo che si era occupato di tenere i contatti con i corrispondenti ed i collaboratori operanti su base regionale), aggiungendo che tale deposizione, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, trovava puntuale riscontro nelle dichiarazioni del teste Bi.

A., in quanto riferito dal teste P.P., in quanto verbalizzato dagli ispettori dell’INPGI circa le dichiarazioni da costoro acquisite dai diretti interessati, nonchè da altri giornalisti che lavoravano nella redazione Lombardia del Corriere, come per es. Ma.En., nonchè nel tenore dei contratti conclusi con i giornalisti collaboratori, laddove era stato fissato un compenso globale annuo fisso, da corrispondere in rate bimestrali, con eventuale conguaglio solo in aumento nel caso di superamento del previsto numero di articoli.

Nè significativi elementi di segno contrario emergevano dalle deposizioni rese dai testi Ma.Lo., mo.an. e V.G., per le ragioni all’uopo specificamente indicate.

Per di più, dalle dichiarazioni del V. e del m.

a., nonchè dalla documentazione prodotta dall’Istituto appellato e dagli accertamenti eseguiti dagli ispettori verbalizzanti (tra cui le informazioni acquisite dalla giornalista del (OMISSIS), Vi.Cl.), emergeva che al M. era stata affidato, in via permanente e continuativa, il compito di assicurare la copertura dell’informazione per l’intera Calabria, dove il (OMISSIS) della Sera non aveva una propria edizione locale, sicchè costui aveva rapporti con tutti i servizi della redazione milanese, nonchè con quella romana, per la confezione nazionale del quotidiano, sin dall’aprile 1990, in vari settori (politica, cronaca e sport), percependo una retribuzione fissa, oltre al rimborso spese relative ad un posto di lavoro, attrezzato con fax, telefono e computer fornitogli dal giornale, risultando per di più egli accreditato presso il Consiglio della Regione Calabria e presso l’Unione della Stampa Sortiva come “corrispondente” del (OMISSIS).

Inoltre, era stato rilevato che validamente apparivano costituiti rapporti di lavoro giornalistico, poichè i corrispondenti risultavano tutti pacificamente iscritti o nel registro dei praticanti o in quello dei professionisti per i periodi di tempo inerenti alle pretese azionate.

In punto di diritto, va inoltre osservato che in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione –

tenuto conto del carattere creativo del lavoro – in presenza di indici rivelatori quali l’inserimento stabile nella struttura produttiva e la persistenza, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze; nè la subordinazione è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. lav. n. 3320 del 12/02/2008, che nella specie riteneva, quindi, corretta la valutazione operata dal giudice di merito, il quale aveva ravvisato la subordinazione nella prestazione svolta continuativamente, dal 1981 al 1996, avente ad oggetto l’incarico di redigere articoli nel settore sportivo e un compenso quale corrispondente, successivamente qualificata, nel corso del rapporto, anche dall’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti.

In senso analogo v. pure Cass. lav. n. 16038 del 17/08/2004, secondo la quale nel rapporto di lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni. Conforme Cass. n. 1024 del 1996.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 8068 del 2/4/2009, secondo cui in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento, ovvero che non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, nè per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorchè continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari).

Inconferente appare anche il motivo di ricorso sub 4), relativamente a pretesa violazione del regime sanzionatorio applicato dall’I.N.P.S., avendo la Corte di merito ampiamente e correttamente motivato, citando altresì la giurisprudenza di legittimità relativa alla portata non retroattiva della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, nella specie inapplicabile trattandosi di contributi anteriori alla data di entrata in vigore di questa e di contributi ancora in essere ed accertati entro il 30-09-2000 (v. più di recente Cass. lav. n. 2112 del 03/02/2016, secondo cui in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali, resta escluso che in una controversia relativa alle sanzioni civili e interessi per omesso versamento di contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116 contenente norme più favorevoli ai contribuenti, atteso che nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività e il riferimento del comma 18 dello stesso articolo ai crediti già accertati al 30 settembre 2000 esclude la deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo d’immediato pagamento delle predette sanzioni, limitandosi la norma a prevedere un meccanismo di conguaglio per la differenza tra il dovuto e il calcolato ai sensi dei commi precedenti. Conforme Cass. n. 8651 del 2010.

Cfr. altresì Cass. lav. n. 1105 del 26/01/2012: l’adozione dei principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 1 comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione per il pagamento della sanzione pecuniaria, non trovando applicazione analogica gli opposti principi di cui all’art. 2 c.p., commi 2 e 3, attesa la differenza qualitativa delle situazioni; pertanto, la disposizione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, che ha abolito le sanzioni amministrative relative alle violazioni di norme di carattere formale sul collocamento al lavoro, è applicabile soltanto agli illeciti commessi dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1 gennaio 2001. Conformi: Cass. n. 18761 del 2005, n. 17099 del 2010 e n. 1187 del 22/01/2016.

Cfr. pure Cass. sez. un. civ. n. 4808 del 07/03/2005, laddove escludeva, “in subìecta materia”, ogni influenza per il fatto dell’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss. – configurante la fattispecie dell’evasione contributiva in termini diversi e più favorevoli al datore di lavoro – attesane la indiscutibile inapplicabilità alle vicende precedenti alla sua entrata in vigore).

In secondo luogo, la Corte capitolina richiamata la Delib. INPGI n. 86 del 2002, resa esecutiva con D.M. 16 aprile 2002, disattendeva il gravame sul punto di parte appellante, citando tra le altre il principio affermato da questa Corte (sez. lavoro) con sentenza n. 11023 del 12/05/2006, secondo cui in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 non si applica automaticamente, poichè l’Istituto, per assicurare l’equilibrio dl proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art. 116) –

deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi del D.Lgs. n. 509, art. 3, comma 7 (L. n. 140 del 1997, art. 4, comma 6-bis) – pur avendo il medesimo Istituto l’obbligo, alla stregua della predetta L. n. 388 del 2000, art. 76 di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive (in senso analogo Cass. lav. n. 838 del 19/01/2016, secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 116 non si applica automaticamente poichè l’INPGI, per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l’obbligo, a norma della L. n. 388 del 2000, art. 76 di coordinare l’esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicchè il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell’istituto.

Conforme Cass. n. 12208 del 06/06/2011).

Nella specie, inoltre, la Corte di merito ha motivato l’irrilevanza di successive accordi sindacali, di modo che soltanto per le omissioni o le evasioni poste in essere dall’otto febbraio 2005, data di approvazione dei Ministeri vigilanti, trovavano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, commi 8 e ss..

Infine, la Corte motivava pure ampiamente le ragioni, in punto di fatto e di diritto, per cui già in prime cure il giudice aveva correttamente rigettato l’eccezione di prescrizione opposta dalla società opponente, che tuttavia con l’interposto gravame si era limitata a reiterare detta eccezione, senza però debitamente confutare le argomentazioni svolte con la pronuncia di rigetto sul punto, donde la genericità del motivo (perciò all’evidenza in contrasto con il requisito di specificità richiesto dall’art. 434 c.p.c. -… prescindendo totalmente dalle motivazioni sviluppate da Tribunale e prescindendo dal considerare che…). Senonchè a fronte delle precise e pertinenti argomentazioni svolte in sede di merito per il rigetto dell’eccezione, con il quinto e ultimo motivo la ricorrente si è di fatto limitata ad inconferenti ed infondati motivi (…ragioni di equità e di eguaglianza impedisco di adottare trattamenti differenti per posizioni giuridiche identiche… attesa l’assenza di atti interruttivi, il termine deve essere quinquennale), laddove in sede di merito, era stata richiamata modo appropriato la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla rilevanza della denuncia del lavoratore L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 9, omettendo altresì di considerare la natura di atto interruttivo del verbale di accertamento notificato il 21-12-2000, che i contributi relativi alle posizioni dei giornalisti Br., Gi., Mo. e Z. decorrevano dalle date specificamente indicate, posteriori al quinquennio anteriore alla suddetta notifica in data 21-12-2000, che per il M. vi era stato atto interruttivo notificato il 24-10-2000, circa contribuzione richiesta dall’ottobre 1990, perciò entro il quinquennio decorrente dal primo gennai 1996 ed anteriore al decennio decorrente dal novembre 2000 e così via parimenti, analiticamente, per i giornalisti Po. e Sa., mentre gli ultimi tre avevano comunque presentato denuncia di omissione contributiva all’INPGI in data anteriore al compimento della prescrizione quinquennale, decorrente dal gennaio 1996 (giusta i docc. 30, 33 e 34 f. INPGI). Pertanto, in ordine al quinto motivo il ricorso appare manifestamente inammissibile, siccome del tutto carente in relazione a requisiti minimi, di pertinenza e di precisione, indubbiamente occorrenti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, unitamente agli altri ivi contemplati. Pertanto, il ricorso va comunque disatteso, con conseguente condanna alle spese di parte soccombente, tenuta altresì, come per legge, al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

La Corte RIGETTA il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore dell’Istituto controricorrente in Euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre 100,00 Euro per esborsi, spese generali al 15%, nonchè i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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