Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12673 del 18/06/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12673 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 18329-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAPODIECI ANTONIA FRANCESCA, MICCOLI VINCENZA,
MICCOLI SALVATORE, MICCOLI FABRIZIO, MICCOLI ANNA
MARIA;

intimati

avverso la sentenza n. 126/24/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di
LECCE .delr8/05/2012, depositata il 05/06/2012;

n-cc

Data pubblicazione: 18/06/2015

;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2015 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

kic. 2013 n. 18329 sez. MT – ud. 16-04-2015
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: procedura
Reg. Gen. 18329/2013
RICORRENTE: AGENZIA ENTRATE
INTIMATO: Eredi Francesco Miccoli

2. I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto in quanti! giudice ha erroneamente ritenuto che entro il termine di sei
mesi la parte pubblica dovesse riassumere il giudizio mediante notifica dell’atto ai contribuenti.
Invece dal provvedimento che provvede a dichiara l’interruzione , nel caso di specie per morte
della parte privata (art.41 D. Legs 546/1992), decorre il termine di sei mesi entro il quale una delle
parti deve presentare istanza di trattazione al presidente della sezione che provvede ad emettere il
provvedimento di cui all’art. 30 (art. 43, 2° comma). Il Presidente cioè ‘provvede alla nomina del
relatore e alla fissazione della data di trattazione. La cui comunicazione è onere della segreteria ai
sensi dell’art. 31.
Si veda in termini la sentenza n. 5612 del 20 marzo 2015, secondo cui ai sensi dell’art. 43
del D. Legs. 546/1992 nel processo tributario la riassunzione della controversia interrottà (nel caso
di specie per morte della parte) avviene con la mera presentazione al presidente della sezione di
istanza di trattazione„ spettando alla segreteria della commissione l’onere di comunicare alle parti
la data della nuova udienza.
Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Così deciso nella camera di consiglio della

1. L’ Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Puglia Lecce n. 126/24/12 del 5 giugno 2012 che dichiarava
l’estinzione del giudizio d’appello dell’Ufficio affermando la Amministrazione non aveva
provveduto a riassumerlo nel tempo stabilito.

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