Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12673 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9995/2016 proposto da:

T.A., rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, per mandato in calce al ricorso per cassazione,

dagli Avv.ti Silva Gotti, e Maria Angela Mazzotti, ed elettivamente

domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valeria Faiola in Roma, via

Carlo Lorenzini, n. 72;

– ricorrente –

contro

Comune di Fusignano (RA), nella persona del Sindaco pro tempore,

rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato

in calce al controricorso, dall’Avv. Donatella Dalmonte, e dall’Avv.

Luigi Fedeli Barbantini, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Caio Mario, n. 7;

– controricorrente –

e nei confronti di:

T.R., e R.P.L.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1901/2015,

pubblicata il 17 novembre 2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bologna ha rigettato la domanda di retrocessione proposta da T.A., ai sensi della L. n. 2359 del 1865, degli artt. 69 e ss. o dell’art. 2041 c.c., avente ad oggetto il terreno del padre P., sito nel Comune di (OMISSIS), ceduto L. n. 865 del 197, ex art. 12 assumendo che era stato utilizzato solo in parte per l’opera pubblica programmata e che per la restante parte era stato trasferito, con Delib. consiliare n. 76 del 1997, al patrimonio disponibile e posto in vendita prezzo commerciale.

2. La Corte di appello ha ricondotto la fattispecie in esame nell’alveo della cessione volontaria di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 12 (come peraltro individuato dal Tribunale e non censurata dall’appellante) ed ha evidenziato di non averla, tuttavia, configurata nella vicenda concreta, in mancanza degli atti formali essenziali al collegamento del contratto stipulato il 31 dicembre 1979 al procedimento espropriativo e specificamente alla dichiarazione di pubblica utilità del D.M. 1970 che aveva approvato il PEEP del Comune di Fusignano e al subprocedimento relativo alla determinazione del prezzo della cessione.

3. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che:

– il contratto del 31 dicembre 1979 e la Delib. consiliare 19 dicembre 1979, n. 337 non avevano i requisiti minimi di forma della decretazione legittima del prezzo da parte dell’autorità espropriante e ancor meno quelli dell’offerta partecipata al proprietario ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 11;

– nemmeno detti documenti equivalevano agli atti procedimentali legittimi di cui non possedevano la forma;

– a fronte dell’eccezione di non validità dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità, in seguito alla variante generale di PRG del 1977, successiva alla dichiarazione di pubblica utilità del D.M. 1970, il T. non aveva provato la perdurante comprensione nel PEEP 1970 del suo terreno alla data in cui l’aveva ceduto al Comune, restando sottoposto il contratto del 31 dicembre 1979 al diritto civile e alle sue azioni a difesa delle lesioni economiche che i contraenti possano avere subito dal comportamento altrui;

– l’appello contro il rigetto della domanda proposta ai sensi dell’art. 2041 c.c. aveva solo un generico ed astratto motivo di diritto (la proponibilità della domanda congiuntamente o subordinatamente ad altra azione) che non toccava il ragionamento del Tribunale che aveva negato i presupposti dell’azione precisando che il Comune aveva acquistato la proprietà del terreno usando un ordinario strumento civilistico e lo aveva usato come meglio aveva ritenuto nella sua discrezionalità.

4. T.A. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

5. Il Comune di Fusignano ha resistito con controricorso.

6. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., avendo la Corte esaminato una eccezione, che era stata dichiarata assorbita con la sentenza di primo grado, senza avvedersi che tale eccezione era tardiva e che comunque avrebbe dovuto essere oggetto di un motivo di appello incidentale ed aveva erroneamente affermato che avrebbe dovuto provare il fatto che il terreno ceduto era ancora ricompreso nel PEEP al momento della cessione al Comune; la Corte aveva, altresì, errato a non dare rilevanza al dato che si ricavava dalla Delib. consiliare n. 337 del 1979 che confermava la destinazione dell’area all’attuazione del PEEP.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 E’ giurisprudenza di questa Corte che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l’onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perchè assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l’eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell’art. 346 c.p.c. (Cass., 16 giugno 2020, n. 11653).

1.3 Al riguardo, la Corte territoriale, a pagina 7, ha dato atto che l’Ente territoriale aveva specificamente riproposto l’eccezione (dichiarata assorbita con la sentenza di primo grado) con il motivo della variante generale di P.R.G. del 1977 successiva alla dichiarazione di pubblica utilità del D.M. n. del 1970 e ha precisato, inoltre, nella nota n. 5, che la riproposizione dell’eccezione, positivamente apprezzata ai sensi dell’art. 346 c.p.c., consentiva l’esame della questione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, artt. 11 e 12 non essendo vero che mancava la decretazione del prezzo e che mancava l’offerta partecipata al proprietario, avendo i proprietari accettato il “prezzo di esproprio” per iscritto.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, artt. 11 e 12 avendo escluso la Corte d’appello che potesse ricercarsi la “sostanza” del procedimento di cessione volontaria in presenza di atti che non avessero la forma del procedimento di cessione.

3.1 Le censure esposte, che vanno trattate unitariamente perchè connesse, sono inammissibili sotto plurimi profili.

3.2 In primo luogo sono inammissibili perchè le plurime violazioni di legge oggetto di doglianza sono limitate alla mera enunciazione dei referenti normativi e non sono accompagnate sul piano argomentativo dalla necessaria illustrazione delle ragioni per cui il provvedimento impugnato le avrebbe violate.

Il ricorrente, infatti, richiama nell’illustrazione dei motivi parti della Delib. 19 dicembre 1979, n. 337 unitamente al contenuto degli scritti difensivi, e svolge contestazioni riguardo ad esse, limitandosi a ribadire le medesime censure sollevate dinanzi alla Corte territoriale e sovrapponendo alle argomentazioni della Corte le proprie senza prospettare differenti profili argomentativi.

In proposito, va ricordato che secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Suprema Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., 21 agosto 2020, n. 17570; Cass., 5 agosto 2020, n. 16700; Cass., 29 novembre 2016, n. 24298; Cass., 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass., 26 giugno 2013, n. 16038).

3.3 Rileva, peraltro, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

L’osservanza di tale principio avrebbe imposto, nel caso in esame, in cui si indicano quali requisiti formali della cessione volontaria la Delib. consiliare 19 dicembre 1979, n. 337 e l’atto di cessione del 31 dicembre 1979, l’onere per il ricorrente di trascrivere integralmente gli indicati atti, il cui contenuto costituisce l’imprescindibile termine di riferimento per l’esame delle censure sollevate.

La mancata trascrizione, nell’odierno ricorso, dello specifico contenuto di tali atti impedisce, allora, la necessaria verifica dell’astratta idoneità dei motivi di ricorso ad incrinare il fondamento logico giuridico delle argomentazioni che sorreggono la decisione impugnata.

3.4 I motivi sono pure inammissibili perchè trascurano del tutto di censurare l’iter argomentativo della Corte del merito, laddove essa ha affermato che, nel caso in esame, difettavano gli atti del subprocedimento di cessione volontaria che è contraddistinto da una serie di atti procedimentalizzati per legge (L. n. 865 del 1971, art. 11 nel testo vigente all’epoca dei fatti), nel caso in esame, del tutto assenti e che non potevano considerarsi tali nè la Delib. 19 dicembre 1979, n. 337 nè il successivo atto di cessione (Cass., 14 febbraio 2012, n. 2091; Cass., 10 agosto 2017, n. 19989).

3.5 Secondo l’orientamento di questa Corte la cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dalla L. n. 865 del 1971, art. 12; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione (Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534).

Ne consegue che, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati – non potendosi escludere che la P.A. abbia perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita – al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 14 ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo Cass., 22 maggio 2009, n. 11955).

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul merito della domanda di ingiustificato arricchimento.

4.1 il motivo è infondato, perchè non sussiste il vizio di omessa pronuncia che si configura quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).

Nel caso di specie, la Corte ha affermato, con una ratio decidendi che ancora una volta non è stata specificamente censurata dal ricorrente, che l’appello proposto, fondato su un generico ed astratto motivo di diritto, non toccava il ragionamento che aveva negato i presupposti dell’azione, ovvero che nel caso in esame si era in presenza di un ordinario strumento civilistico usato dal Comune per l’acquisto di un bene di proprietà del ricorrente.

E’ evidente, peraltro, che nel caso di specie l’azione di retrocessione non è stata rigettata per carenza ab origine del titolo posto a suo fondamento, avendo ritenuto la Corte territoriale la qualificazione del contratto intervenuto tra le parti come avente carattere esclusivamente privatistico, non potendosi in alcun modo fare richiamo alla disciplina del contratto di cessione volontaria, nell’assenza di una procedura espropriativa e nella carenza dell’ulteriore presupposto dell’avviamento del subprocedimento di determinazione dell’indennità di esproprio.

5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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