Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12673 del 05/06/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 12673 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PARZIALE IPPOLISTO

SENTENZA
sul ricorso 12949-2008 proposto da:
ALONGE DAVIDE, LNG DVD 77B15 A089M, ALONGE
GIUSEPPE, LNG GPP 74R27 A089E, elettivamente domiciliati in
Roma, Via Anapo 29, presso lo studio dell’avvocato DI GRAVIO
DARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TAMBERI MARIO, come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti contro
PASSINI MARCELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via
Monte Zebio 37, presso lo studio dell’avvocato LUCIFERO
FABRIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BOCCINI TULLIO, come da procura speciale in calce al
controricorso;

– controrkorrenteavverso la sentenza n. 430/2007 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 20/03/2007;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/02/2014 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
Udito il sostituto procuratore generale, Pierfelice PRATIS, che
conclude per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

430/2007 pronunciata dalla Corte di Appello di Firenze il 13 febbraio
2007 e depositata il 20 marzo successivo, non notificata, che ha
rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto
che, a sua volta, aveva respinto la loro domanda ex art. 2932 cod. civ.
proposta nei confronti di Passini Marcello.
2. Stipulato il 13 maggio 1998 preliminare di vendita per l’immobile
ubicato in Follonica, via Lisbona, angolo via Atene n. 22, parte
promittente acquirente (gli odierni ricorrenti) conveniva in giudizio
nell’ottobre 1999 il promittente venditore (Passini Marcello),
chiedendo pronunciarsi sentenza di trasferimento coattivo ex art. 2932
cod. civ. Il convenuto contestava la domanda, deducendo che il
contratto «era stato consensualmente risolto a seguito del mancato versamento
della caparra ad opera dei promissari acquirenti, come risultava dalla postilla che
egli aveva redatto e sottoscritto in calce a quella scrittura».
3. Con sentenza n. 704/2003 il Tribunale di Grosseto rigettava la
domanda attorea, per non aver versato gli odierni ricorrenti la sommi
pattuita a titolo di caparra, nonché rilevando che il preliminare non
conteneva le indicazione prescritte dalla legge 47/85 circa la regolarità
edilizio-urbanistica del bene.
4. L’appello proposto dai promittenti acquirenti veniva respinto dalla
Corte territoriale, che rilevava che risultava provato il mancato
pagamento della caparra, sufficiente, in relazione al suo importo
rispetto al corrispettivo pattuito, a determinare la risoluzione per
Ric. 2008 n. 12949 sez. 52 – ud. 05-02-2014

-2-

1. Alonge Giuseppe e Alonge Davide impugnano la sentenza n.

inadempimento, ritenendo assorbito il motivo di appello relativo alla
irregolarità urbanistica.
3. Il ricorso è fondato su cinque motivi. Resiste con controricorso la
parte intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

in procedendo per violckione dell’art. 112 cod. proc. civ. (ex art. 360 n. 4 cod.
proc. civ.)». La Corte di Appello di Firenze, nel ritenere provato il
mancato versamento della caparra, non ha

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