Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12672 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 20/06/2016), n.12672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16905-2014 proposto da:

P.A., C.F. (OMISSIS), già elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, rappresentata e difesa

dagli avvocati NICOLO’ D’ALESSANDRO, GISELLA FAZZI, giusta delega

in atti e da ultimo domiciliata presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

C.R.I.A.S. – CASSA REGIONALE PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE

SICILIANE, P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CARLO DEL GRECO 59 – OSTIA -, presso lo studio dell’avvocato

DORA LA MOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE

TOMMASINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1077/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/10/2013 r.g.n. 1077/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO;

udito l’Avvocato D’ALESSANDRO NICOLO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di appello di Catania con sentenza 28 aprile il 26 giugno 2004, in riforma della sentenza impugnata dalla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane, rigettava tutte le domande proposte da P.A. con il ricorso introduttivo e condannava quest’ultima al rimborso delle spese per entrambi i gradi del giudizio.

Ed invero con ricorso del 4 aprile 2001 la P. si era rivolta al il giudice del lavoro di Catania, facendo presente di essere dipendente della suddetta Cassa con qualifica di funzionario condirettore, per cui aveva svolto dal 19 aprile 1990 all’il maggio 1994 contestualmente le funzioni di responsabile di tre uffici (Credito di Esercizio, Centro Elaborazione Dati, Credito a Medio Termine, quest’ultimo nel dicembre 1993 sostituito con l’Ufficio Portafoglio), per cui aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di direttore centrale con decorrenza dal novembre 1991, con relative differenze retributive, sul presupposto che, per prassi consolidata presso l’azienda, la responsabilità di tre uffici era affidata ai dipendenti con qualifica di direttore (del vecchio regolamento organico, direttore centrale con nuovo), mentre la responsabilità di un ufficio era affidata a funzionari. In subordine, l’attrice aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di direttore, sempre dalla stessa data, con consequenziale maturato economico.

Instauratosi il contraddittorio con la costituzione di parte convenuta, che resisteva alle pretese avversarie, eccependo ad ogni modo la prescrizione quinquennale in ordine ai crediti ex adverso vantati, il giudice adito con sentenza dell’11 aprile 2007 accoglieva la domanda, dichiarando il diritto della ricorrente alla qualifica di direttore dal 1 marzo 1992, condannando la resistente al pagamento delle corrispondenti retribuzioni oltre accessori e spese di lite.

La decisione di primo grado veniva impugnata dalla Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane, il cui gravame veniva accolto dalla Corte catanese. Quest’ultima osservava che, come già evidenziato dal primo giudicante, il regolamento organico della Cassa, risalente al 1991 prevedeva quali figure dirigenziali, oltre al direttore generale, quella del direttore centrale, che era il preposto a ciascuna delle due direzioni centrali (“crediti e contabilità” e “amministrativa”), cui facevano capo a tutti gli uffici della Cassa. Tra i funzionari figuravano, invece, il direttore, il condirettore e vicedirettore. Pertanto, nell’esaminare l’articolo otto del suddetto regolamento, la Corte distrettuale riteneva che correttamente il tribunale aveva evidenziato come la qualifica di direttore spettasse a coloro i quali avevano il compito di vigilare sull’organizzazione e sull’andamento dei settori della banca, cui erano preposti e di cui erano responsabili, mentre al condirettore, al vicedirettore ed ai quadri super competeva di norma la guida di gruppi di uffici o di uffici singoli. Tuttavia, costituiva affermazione apodittica, comunque non supportata da alcun riscontro probatorio, quella secondo cui la ricorrente aveva avuto la direzione e la responsabilità di un ampio settore dell’area amministrativa della Cassa; ciò in quanto nessuno dei testi sentiti in primo grado aveva affermato che i tre uffici, di cui la P. era responsabile, costituissero un vero e proprio “settore” dell’area amministrativa; anzi, le risultanze istruttorie suggerivano il contrario, dal momento che, per come riferito dal direttore generale T.B., “i tre uffici erano autonomi e separati”.

Pertanto, secondo la Corte d’Appello, doveva concludersi che effettivamente l’attribuzione all’appellata della responsabilità dei tre uffici suindicati era ben compatibile con la qualifica di condirettore dalla stessa rivestita. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione P.A., come da atto notificato giusta la relata a cura dell’ufficiale giudiziario in data 27 giugno 2014, nonchè tramite PEC dello stesso 27 giugno 2014, con riferimento alla notifica – della pronuncia eseguita 28 aprile 2014, affidato a due motivi.

Ha resistito la CASSA mediante controricorso (25- 28 luglio 2014).

Parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., ma non partecipando alla pubblica udienza, fissata per il 23 febbraio 2016, alla quale è invece comparso il difensore della ricorrente P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, violazione art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 5), ritenendo che le anzidette motivazioni della Corte distrettuale fossero viziate appunto per contraddittorietà, laddove si affermava non provato che la ricorrente avesse avuto la direzione la responsabilità di un ampio settore dell’area amministrativa, perchè i testi non avevano dichiarato che i tre uffici diretti dalla ricorrente costituissero un settore, in quanto per un verso a nessuno dei testi era stata mai posta tale specifica domanda, e per altro verso dalla documentazione prodotta e proprio della stessa istruttoria era emerso, viceversa, che, non essendo stato il posto di direttore coperto da altri funzionari, l’odierna ricorrente aveva di fatto svolto tali mansioni, dirigendo per mesi e contestualmente ben tre dei quattro uffici dell’area amministrativa. La motivazione della sentenza era contraddetta proprio dalle dichiarazioni rese dai testi nel giudizio davanti al Tribunale e non adeguatamente valorizzati l’appello. Ai testi non era stata mai posta la domanda specifica se i medesimi ritenessero i tre uffici, dei quali la ricorrente era la responsabile, costituissero un settore, avendo essi risposto a domande relative agli incarichi direttivi affidati alla P., confermando altresì l’esistenza di una prassi aziendale, prima della adozione del nuovo regolamento organico del 1991, di affidare ad un funzionario di prima categoria la direzione e la responsabilità di uffici. I testimoni, inoltre, avevano dichiarato che con il pensionamento dei funzionari di prima categoria alla ricorrente, benchè funzionaria di seconda, era stata attribuita la responsabilità dei tre uffici in precedenza diretti da un direttore.

Con il secondo motivo di ricorso la P. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 67, 75 e 78 contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti delle aziende di credito, finanziarie e strumentali (art. 360 c.p.c., n. 3). In particolare, l’attrice, funzionario di 2^ ctg. (nominata condirettore dal novembre1991 in virtù delle nuove qualifiche Introdotte con il regolamento organico del 1991, con la nuova qualifica di vicedirettore in luogo di quella soppressa di funzionario di 2^ ctg.) assumeva che dal 1990 (quando non ricopriva ancora la qualifica di condirettore, istituita soltanto con il regolamento del 1991) sino al maggio 1994 aveva di fatto svolto mansioni superiori, riconducibili alla qualifica di direttore, acquisendo pertanto il diritto alla percezione delle differenze retributive e anche all’inquadramento giuridico di effettiva competenza, tenuto conto delle previsioni in materia dettate dall’art. 2103 c.c., nonchè dall’art. 78 contratto nazionale di lavoro per i preposti ad una struttura operativa autonoma (ufficio, servizio altri delle denominazioni equivalenti alle anzidette), cui fossero stabilmente addetti almeno otto elementi oltre titolare…

essendo stata inoltre stabilmente incaricata dall’azienda di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondeva direttamente del proprio lavoro nonchè di quello di almeno altri nove elementi dalla stessa coordinati.

Come dichiarato in prime cure dal teste T., direttore generale dal 1987 al 1990, la ricorrente aveva avuto la direzione e la responsabilità di tre su quattro degli uffici dell’area amministrativa, rivolgendosi direttamente allo stesso direttore generale quale superiore gerarchica Inoltre, il posto da direttore, giusta il nuovo regolamento organico, a seguito del pensionamento dei precedenti funzionari, non era stato coperto da altri, tant’è che al vertice della Cassa, alla data del 31 ottobre 2005, si trovavano il direttore generale e subito dopo, stante la vacanza dei posti di direttore centrale e di direttore, il condirettore signora P., ovvero il funzionario incaricato più anziano con il compito di dirigere un più ampio settore dell’area amministrativa dell’ente. L’articolo 26 del nuovo regolamento organico stabiliva, poi, che il dipendente addetto allo svolgimento di mansioni superiori aveva diritto alla corrispondente qualifica dopo tre (o quattro in caso di mansioni di quadro) mesi di servizio (comunque distribuiti nel cono di un semestre purchè vi siano almeno 30 giorni lavorativi di servizio continuativo). Pertanto, correttamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto con effetto retroattivo diritto alla qualifica di direttore con il relativo trattamento economico maturato, mentre era errata la sentenza della Corte di appello, che nell’accogliere l’interposto gravame non aveva riconosciuto il diritto alla qualifica di direttore.

Tanto premesso, il ricorso va respinto.

Ed invero, il primo motivo, concernente l’anzidetto preteso vizio di motivazione, è inammissibile, trattandosi di sentenza emessa il 17 e pubblicata il 31 ottobre 2013, sicchè in proposito è consentita la deduzione nei soli limiti di cui al vigente art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, cioè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, norma che per espressa previsione dell’art. 54, comma 3 D.L. cit., “si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto “, avvenuta il 12 agosto 2012.

V. Cass. sez. un. civ. n. 8053 del 7/4/2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. In senso analogo, v. Cass. civ. sez. 6 – 1, n. 19677 del 1/10/2015.

V. altresì Cass. 1 civ. n. 5133 del 5/3/2014: l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 – afferisce, nella prospettiva della novella che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimità intorno ai “fatti”, a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l’esito del giudizio.

Cass. lav. n. 21439 del 21/10/2015: nel giudizio di cassazione è precluso l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione a fini istruttori, tanto più a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, che consente il sindacato sulla motivazione limitatamente alla rilevazione dell’omesso esame di un “fatto” decisivo e discusso dalle parti.

Cass. Sez. 6 – 3, n. 13928 del 06/07/2015: nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4.

Cass. sez. 6 – 5, n. 16300 del 16/07/2014: ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di una determinata risultanza processuale, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà della motivazione.

Cass. sez. 6 – 3, n. 12928 del 09/06/2014: dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54 la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili).

Pertanto, le censure, più che altro di merito ed attinenti ai fatti per quanto accertati nei primi due gradi di giudizio, non possono di certo integrare, alla luce della succitata giurisprudenza, le limitate condizioni contemplate dal vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 cit., le quali come visto con prevedono più il vizio riferito alla omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. Di conseguenza, neanche rileva l’art. 116 codice di rito, per quanto richiamato nello stesso primo motivo, circa l’obbligo per il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, per cui tuttavia lo stesso giudice può anche desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo; valutazioni dunque anch’esse attinenti essenzialmente alla motivazione, la cui censura non è più ammessa se non in base agli stretti ed eccezionali limiti di cui sopra e la cui violazione, ad ogni modo, non è ravvisabile nella specie, in base a quanto riferito nella precedente narrativa, circa il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito.

Circa, poi, il secondo motivo, formulato dalla ricorrente in ordine all’asserita violazione, o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., nonchè del c.c.n.l. ivi menzionato, con riferimento agli artt. 67, 75 e 78, va osservato quanto segue:

le suddette doglianze non emergono in alcun modo dalla lettura dell’impugnata sentenza, laddove manca invero qualsiasi accenno all’art. 2103, nonchè alla contrattazione collettiva, essendo venuto in rilievo esclusivamente il regolamento organico;

parimenti, nella parte espositiva del ricorso de quo non vi è il benchè minimo accenno all’anzidetta normativa (2103 e c.c.n.l.), riguardo all’atto introduttivo del giudizio ed a quello d’appello;

anche sotto l’aspetto formale, parte ricorrente ha omesso qualsiasi utile indicazione circa come, dove e quando sarebbe stata dedotta la violazione della contrattazione collettiva;

nè risulta, altrimenti, la prova di avvenuto deposito del c.c.n.l., i cui articoli sono stati citati nel ricorso, laddove l’indice dei documenti offerti in comunicazione (copia della sentenza impugnata, lo stesso atto di cui alla notifica in data 28.4.2014, richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio; produzioni di parte per i due gradi del giudizio di merito), in calce al ricorso, neppure specificamente menziona gli estremi di deposito dello stesso c.c.n.l..

Ne deriva, dunque, la violazione di quanto in materia prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, nonchè d’improcedibilità dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Pertanto, entrambi i motivi di ricorso vanno senz’altro disattesi, con conseguente condanna della soccombente alle spese.

Il totale rigetto del ricorso, infine, integra come per legge, nella specie ration temporis applicabile, i presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

la CORTE RIGETTA il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle relative spese, che liquida a favore di parte controricorrente in Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre 100,00 Euro per esborsi, spese generali al 15% nonchè accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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