Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12672 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12672

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9930/2016 proposto da:

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale Pubblica

della Provincia di Roma, nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Piero Carletti, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via

Ruggiero Lauria, n. 28, giusta procura in calce al ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

T.C., T.A., T.F., già eredi

del padre Te.Fr., tutte anche quali eredi della madre

V.L., rappresentate e difese, in forza di procura speciale resa

in calce al ricorso per cassazione, anche disgiuntamente, dall’Avv.

Mario Lupi, e Dario La Torre, ed elettivamente domiciliati presso il

loro studio in Roma, via Capodistria, n. 12;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

Comune di Guidonia Montecelio, nella persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro, n. 6, presso lo

studio dell’Avv. Patrizia Perugini, che lo rappresenta ed assiste in

virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunta

materialmente al controricorso;

– controricorrente –

nonchè da:

T.C., T.A., T.F., già eredi

del padre Te.Fr. e della madre V.L.;

C.C., quale erede della madre T.V., e del padre

C.A., nella persona del tutore, T.F.; rappresentate

e difese, in forza di procura speciale resa in calce al ricorso per

cassazione, anche disgiuntamente, dall’Avv. Mario Lupi, e Dario La

Torre, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma,

via Capodistria, n. 12;

– ricorrenti –

contro

A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale Pubblica

della Provincia di Roma, nella persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania Di Bartolomeo, ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via

Ruggiero Lauria, n. 28, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e

Comune di Guidonia Montecelio, nella persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cassiodoro, n. 6, presso lo

studio dell’Avv. Patrizia Perugini, che lo rappresenta ed assiste in

virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato e congiunta

materialmente al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di ROMA n. 195/2016,

pubblicata il 13 gennaio 2016, notificata il 7 marzo 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. L’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia residenziale Pubblica della Provincia di Roma, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 195/2016 del 13 gennaio 2016 e tale ricorso è stato iscritto a ruolo prima del secondo ricorso, proposto da T.C., T.A., T.F., quali eredi dei genitori, Te.Fr. e V.L., e da C.C., quale erede dei genitori C.A. e T.V., nella persona del tutore, T.F., separatamente contro la stessa sentenza, assumendo il valore di ricorso principale.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio disposto da questa Corte, ha condannato in solido il Comune di Guidonia Montecelio e l’A.T.E.R. per la Provincia di Roma alla rifusione delle spese di lite in favore di V.L., T.C., T.A., T.F., C.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore C.C., liquidate per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali e per il giudizio di rinvio in Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese generali.

3. Con successiva ordinanza di correzione di errore materiale, depositata in data 15 marzo 2016, la Corte di appello ha disposto l’espunzione del nome ” Ca.Al.” alle pagine 1 e 2; a pagina 1 la sostituzione del nome ” To.Ma.” con quello di ” L.M.”; a pag. 4, ad inizio pagina, l’aggiunta delle parole “condanna in solido il Comune di Guidonia Montecelio e A.T.E.R. per la Provincia di Roma a pagare a V.L., T.C., T.F., C.A., in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla figlia minore C.C., Euro 522.301,00, oltre interessi legali dall’agosto 1984 alla data della sentenza”; a pagina 4 l’espunzione del nome ” Ca.Al.”.

4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15083 del 10 settembre 2012, resa tra le parti, dopo avere ritenuto l’infondatezza dei due motivi del ricorso A.T.E.R. e del motivo del ricorso incidentale del Comune di Guidonia Montecelio sulla responsabilità solidale dell’Ente delegante (Comune) ed Ente delegato (I.A.c.p. – A.T.E.R.), aveva dichiarato l’inammissibilità dei primi tre motivi proposti dai proprietari dell’area espropriata, sulla competenza della Corte di appello sull’indennità di occupazione e sulla commisurazione degli interessi legali all’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno per la perdita di proprietà, per sopravvenuto difetto di interesse; aveva rigettato il quarto motivo ribadendo il principio che l’indennità di occupazione doveva essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dovuta per l’espropriazione dell’are occupata e aveva accolto il quinto motivo per le sopravvenute declaratorie di incostituzionalità rese dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, commi 1 e 2 e comma 7 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359.

5. La Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha affermato che la responsabilità solidale del Comune di Guidonia Montecelio e dello IACP era divenuta irrevocabile per effetto della sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso per tale profilo e che, tenuto conto del principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione e sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata e dalla relazione integrativa, l’indennità di occupazione acquisitiva andava determinata in Euro 522.301,00 alla data dell’agosto 1984 e che la rideterminazione del criterio di liquidazione implicava anche la necessità di rideterminazione degli accessori del credito, ovvero gli interessi legali dall’agosto 1984, alla data della sentenza; mentre nulla era dovuto a titolo di rivalutazione monetaria per difetto di allegazione e di prova del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2.

6 L’A.T.E.R. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, mentre T.C., T.A., T.F., quali eredi dei genitori Te.Fr. e V.L., e C.C., quale erede dei genitori C.A. e T.V., nella persona del tutore, T.F., hanno depositato ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

7. L’A.T.E.R. ha depositato controricorso; anche T.C., T.A. e T.F. hanno depositato controricorso.

8. Il Comune di Guidonia Montecelio ha resistito ad entrambi i ricorsi con un unico controricorso.

9. Le parti ricorrenti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

A) Ricorso A.T.E.R. della Provincia di Roma.

1. Con il primo motivo I’A.T.E.R. lamenta l’omessa indicazione delle conclusioni delle parti, in violazione dell’art. 132 c.p.c., sia nella sentenza, che nel successivo provvedimento di correzione e deduce che l’omissione della voluta indicazione delle conclusioni delle parti si evidenziava anche nel dispositivo della sentenza che nulla disponeva circa le domande ed eccezioni formulate.

Si duole l’Azienda ricorrente di avere richiesto dichiararsi l’inammissibilità o l’infondatezza delle conclusioni avversarie per il già formato giudicato sulle richieste da parte degli eredi del Sig. T. aventi ad oggetto l’accertamento dell’accessione invertita, il cumulo tra rivalutazione ed interessi, la restituzione delle porzioni di terreno inutilizzate, la solidarietà tra A.T.E.R. e Comune.

Inoltre, l’Azienda ricorrente deduce di avere richiesto di accertare il valore delle aree previa assunzione di apposita consulenza tecnica d’ufficio e di pronunciare l’addebito del dovuto esclusivamente al Comune di Guidonia Montecelio; aveva chiesto, infine, la compensazione delle spese per il mutato assetto normativo e della condotta incolpevole dello I.A.c.p.

2. Con il secondo motivo l’A.T.E.R. lamenta la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la violazione dell’art. 112 c.p.c. perchè la Corte di appello non aveva preso in considerazione le richieste avanzate nella comparsa di costituzione e nel procedimento di correzione.

3. Con il terzo motivo l’A.T.E.R. lamenta l’omessa indicazione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa e la violazione dell’art. 132 c.p.c., impedendo in tal modo il controllo sulla regolarità del procedimento giurisdizionale e della correttezza delle conclusioni racchiuse nella decisione, che risultavano contraddittorie rispetto alle vicende processuali anche dei precedenti tre gradi di giudizio.

4. Con il quarto motivo l’A.T.E.R. lamenta l’omesso dispositivo e la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., perchè il dispositivo originario, prima della correzione, conteneva solo la condanna alle spese sul doppio grado di giudizio; inoltre, i motivi di correzione, come dedotto in sede di opposizione alla domanda di correzione, erano in realtà motivi di nullità della sentenza che non potevano essere colmati con il rimedio della correzione materiale della pronuncia.

5. Con il quinto motivo I’A.T.E.R. lamenta l’omessa motivazione in ordine alla valutazione della CTU; la violazione dell’art. 132 c.p.c., poichè la sentenza di secondo grado aveva accolto acriticamente le risultanze della CTU di primo grado senza dare alcun rilievo alle doglianze specifiche che alla stessa erano state mosse dalle parti; che era stato dedotto nella comparsa di costituzione che il parametro di riferimento scelto dal CTU in primo grado fosse costituito unicamente da un atto di accertamento degli Uffici tributari su un solo atto di compravendita relativa ad un’area limitrofa, dunque utilizzando un metodo scarsamente attendibile, in quanto riferito ad un unico atto valutato, peraltro, da un soggetto avente interesse a dare il massimo calore possibile al terreno per motivi fiscali; era stato, inoltre, evidenziato che la perizia era stata redatta in primo grado, molti anni prima con una cornice normativa completamente diversa, costituita dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis mentre dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale e della sentenza della Corte di Cassazione n. 15083/2012 emessa tra le parti, l’esigenza diversa era quella di determinare direttamente il quantum del ristoro sulla base del valore venale del bene, che infatti era risultato di un importo talmente rilevante da potersi considerare insperabile da ottenere all’epoca dei fatti con la vendita del terreno; inoltre la consulenza del 16 dicembre 1991, rettificata nella misurazione dell’estensione del terreno nella relazione integrativa del 2001, presentava calcoli arbitrariamente illegittimi ed ingiustificati di cui la sentenza n. 195/2016 non rendeva conto, così come non era stato tenuto in considerazione il quadro giurisprudenziale che descriveva il solco sui cui avrebbe dovuto muoversi la decisione, come con riferimento alla scelta del metodo sintetico-comparativo e alla ritenuta omogeneità tra il terreno in esame e il terreno preso a riferimento nell’accertamento fiscale e, a maggior ragione, sul terzo terreno preso a riferimento, su cui non erano stati forniti dati completi.

6. Con il sesto motivo l’A.T.E.R. lamenta l’omessa uniformazione alla sentenza di cassazione; il mancato rispetto del giudicato interno e la violazione degli artt. 324 e 384 c.p.c., perchè la Corte di appello non aveva tenuto conto che la precedente sentenza d’appello n. 5121/05 impugnata per Cassazione fissava il dies a quo degli interessi all’1 settembre 1984, con la conseguenza che era illegittima, oltre che indeterminata, la modifica del termine iniziale da parte del giudice di rinvio.

B) Ricorso di T.C., T.A., T.F., quali eredi di Te.Fr. e V.L., e C.C., quale erede di C.A. e T.V., nella persona del tutore, T.F..

7. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 324,384 e 394 c.p.c., avendo errato la Corte di appello a non riconoscere la rivalutazione monetaria per la mancanza di prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, essendo passata in autorità di cosa giudicata la natura acquisitiva dell’occupazione, perchè occorsa nell’ambito di una procedura ablativa non sfociata nell’adozione del decreto di espropriazione nel corso del periodo di occupazione legittima protrattasi fino al 30 agosto 1983, per effetto della proroga di un anno dell’originario termine quinquennale, e che l’ammontare del risarcimento del danno, in quanto debito di valore, doveva essere oggetto di rivalutazione monetaria alla data attuale, sulla base del coefficiente desumibile dalle tabelle ISTAT relative agli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati; le ricorrenti, inoltre, non avevano mai rinunciato alla domanda proposta sin dal primo grado di giudizio, ribadita in grado di appello e con l’atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c..

8. Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., avendo la Corte di appello calcolato gli interessi legali a far data dall’agosto 1984, con ciò violando il giudicato che si era formato con la sentenza n. 5121/2005 che aveva affermato la debenza degli interessi a partire dalla data dell’1 settembre 1984.

9. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione degli artt. 112,324,384 e 394 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., non essendosi il giudice del rinvio pronunciato sulla domanda di determinazione e liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, in ragione dell’accoglimento da parte della Corte di Cassazione del quinto motivo del ricorso incidentale avente ad oggetto la quantificazione dell’indennità di occupazione legittima.

10. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’artt. 112 c.p.c., perchè, in ogni caso, la domanda di determinazione e liquidazione dell’indennità di occupazione legittima era stata espressamente formulata sia con la citazione notificata il 17/18 gennaio 2003, sia con l’atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c..

11. Poichè il ricorso proposto dall’A.T.E.R. della Provincia di Roma è stato iscritto a ruolo prima del ricorso proposto dai ricorrenti T.- C., che assume, pertanto, natura oggettivamente incidentale e va ad esso riunito a norma dell’art. 335 c.p.c., si procede prioritariamente al suo esame.

11.1 Il quarto motivo, che per ragioni di ordine logico e giuridico deve essere esaminato per primo, è fondato.

11.2 Sussiste, infatti, il vizio di omessa pronuncia, che si configura quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all’inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n. 7472; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass. 29 marzo 1999, n. 3020).

11.3 Ancora questa Corte ha affermato che la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Cass., 11 aprile 2017, n. 9263).

Ed infatti il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacchè in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass., 25 novembre 2002, n. 16579; Cass., 24 maggio 2007, n. 12804; Cass., 8 luglio 2010, n. 16152; Cass., 25 settembre 2015, n. 19074).

11.4 Ciò posto, nel caso in esame, a fronte della domanda formulata dall’Azienda ricorrente di determinazione dell’indennità di espropriazione, nel dispositivo non vi è alcuna statuizione sul punto. Ciò integra di per sè il vizio di omessa pronunzia a norma dell’art. 112 c.p.c., essendo irrilevante che nella motivazione, a pagina 3, la sentenza impugnata dia atto che “In secondo luogo, tenuto conto del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, sulla base della ctu espletata e della relazione integrativa l’indennità di occupazione acquisitiva per i terreni censiti al C.T. del Comune di Guidonia Montecelio al F. part.le (OMISSIS) dell’estensione complessiva di mq 23867 va determinata in Euro 1.011.316.391 pari ad Euro 522.301,00 alla data dell’agosto 1984”. Come già detto, infatti, la mancata statuizione nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione e potendo ricavarsi la portata precettiva di una sentenza tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, soltanto quando il primo, contenga comunque una decisione che, pur di contenuto incompleto e indeterminato, si presti ad essere integrata dalla seconda.

11.5 Nè la sentenza della Corte di appello Roma era emendabile con la procedura di correzione dell’errore materiale, mancando per l’appunto una decisione da parte dei giudici di merito, in ordine alla domanda di determinazione dell’indennità di espropriazione che, ritualmente ed incondizionatamente proposta, richiedeva una pronuncia di accoglimento o di rigetto, nella specie assente (Cass., 7 ottobre 2014, n. 21109; Cass., 29 luglio 2014, n. 17221; Cass., 11 gennaio 2006, n. 255).

11.6 Al riguardo, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il procedimento di correzione di errori materiali contenuti nella sentenza è preordinato alla eliminazione di un difetto di formulazione esteriore dell’atto scritto la cui incongruenza, rispetto al concetto contenuto nella sentenza, appaia sulla base della sola lettura del testo del provvedimento giurisdizionale e che stante la particolare natura non giurisdizionale, ma amministrativa del procedimento, l’ordinanza che lo conclude non è soggetta ad impugnazione, neppure con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., mentre resta impugnabile la sentenza corretta con lo specifico mezzo di impugnazione per essa previsto, il cui termine decorre dalla notifica del provvedimento di correzione, al fine di verificare se sia stato violato il giudicato ormai formatosi, nel caso in cui il procedimento sia stato utilizzato per incidere su errori di giudizio (Cass., 6 agosto 2001, n. 10830; Cass., 18 gennaio 1999, n. 439; Cass., 3 maggio 1996, n. 4096; Cass., 4 ottobre 1991, n. 10336). Si tratta, quindi, di un provvedimento, di sostanziale natura amministrativa, che rimane nell’ambito della forza dispositiva della sentenza a cui si riferisce e non realizza una volontà giurisdizionale autonoma, che ha unicamente la funzione di rendere aderente la “formula” della sentenza al contenuto effettivo della decisione, con la conseguenza che la verifica della legittimità e dell’esattezza della correzione è possibile solo attraverso l’impugnazione della sentenza nelle parti corrette, prevista dall’art. 288 c.p.c., u.c. (Cass., 30 agosto 2013, n. 19987; Cass., 7 dicembre 2004, n. 22933).

12. L’accoglimento del quarto motivo porta all’assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso principale e all’assorbimento del ricorso incidentale.

In conclusione, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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