Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12671 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12671 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 05/06/2014

regolamento di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
BAUER Christian e SELCH Anna Margarete, rappresentati e
difesi dall’Avv. Gian Marco Spani, con domicilio eletto
nel suo studio in Roma, via Giuseppe Ferrari, n. 35;
– ricorrenti contro
ENERGIE s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Mariani,
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma (studio Mariani, Menaldi & Associati), via Savoia, n. 78;
– resistente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 28 ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2014, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con atto di citazione in data 26 marzo 2013, Christian
Bauer e Anna Margarete Selch hanno convenuto in giudizio
dinanzi al Tribunale di Roma la Energie s.r.1., chiedendo il risarcimento del danno alla salute subito in conseguenza del superamento dei limiti di legge delle immissioni acustiche provenienti dall’impianto fotovoltaico della Energie s.r.1., nonché del danno ingiusto derivante dalla lesione del diritto al panorama.
Costituitosi il contraddittorio, gli attori, in corso di
causa, hanno presentato un’istanza

ex

art. 700 cod.

proc. civ.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 28 ottobre 2013,
ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in
favore del Tribunale di Terni, confermando per il merito
l’udienza del 21 gennaio 2014.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma
il Bauer e la Selch hanno proposto ricorso per regola-

2

Dott. Alberto Giusti.

mento di competenza, con ricorso notificato il 22 novembre 2013.
La società Energie ha resistito con memoria.
Il regolamento di competenza appare inammissibile, per-

dimento cautelare in corso di causa e, per costante giurisprudenza (Sez. Un., 29 luglio 2013, n. 18189), non è
ammissibile il regolamento di competenza contro
l’ordinanza di incompetenza pronunciata in sede cautelare».

Considerato

che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi
critici;
che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
che le spese del regolamento, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile,
sussistono le

condizioni

per dare atto – ai sensi

dell’art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo

3

ché la declinatoria del Tribunale si riferisce al proce-

unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della
sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazio-

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e

con-

danna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per
compensi, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, coma 1-guater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2014.

ne.

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