Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12670 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 23/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. HIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30486-2018 proposto da:

D.R.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

101, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO SCELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANNI PARIS;

– ricorrente –

contro

ASL N. 1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BORSIERI 3, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CORAPI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO SIMONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1694/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che con la sentenza di cui in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, accolta l’impugnazione proposta dalla A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, disattese la domanda con la quale D.R.V. aveva chiesto di essere dichiarato proprietario per usucapione di uno stacco di terreno, del quale risultava titolare la convenuta;

che, al fine di rendere intellegibile la vicenda, è utile rilevare che la Corte territoriale disattese la pretesa per aver constatato l’assenza del presupposto della situazione fattuale del possesso, stante che il fondo, a suo tempo goduto a titolo di detenzione qualificata dal nonno materno dell’attore, che, a sua volta lo aveva ricevuto dall’affittuario, era passato nella disponibilità del D.R., senza che constasse taluno degli atti di cui all’art. 1141 c.c.;

ritenuto che avverso la statuizione d’appello Vincenzo D.R. propone ricorso sulla base di due correlate censure e che l’intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;

ritenuto che il ricorrente, con le due osmotiche doglianze, denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”, “violazione ed errata applicazione dell’art. 1158 c.c., e mancata applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1,”, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, evidenziando che:

– con scrittura del 20/9/1927 F.F. aveva ceduto il “possesso” a D.F., nonno materno del ricorrente e non risultava che quest’ultimo avesse mai pagato un canone, nè che si trattasse dello stesso terreno per cui era causa;

– il D.R. nulla sapeva della scrittura e aveva goduto del bene come se ne fosse il proprietario, avendolo ereditato dalla di lui madre, quindi, non solo non aveva riconosciuto l’altrui superiore signoria, ma aveva ignorato “di ledere l’altrui diritto nel correlativo convincimento di esercitare un diritto proprio”;

– male aveva fatto la sentenza d’appello a non applicare l’art. 1141 c.c., comma 1, , dovendosi presumere la posizione possessoria, per contro l’A.S.L. non aveva dimostrato che il D.R. aveva esercitato relazione meramente detentiva con il fondo;

considerato che il ricorso è manifestamente infondato per una pluralità di convergenti ragioni:

a) in evidente contrasto con l’art. 360 c.p.c., n. 5, siccome novellato nel 2012, lungi dall’evidenziare un fatto storico primario o secondario, la censura è palesemente diretta a un improprio riesame di merito (cfr., S.U. n. 8053, 7/4/2014), in presenza di motivazione niente affatto apparente a riguardo dei profili decisivi per la soluzione della vertenza;

b) ammesso e non concesso che il ricorrente dal decesso della madre abbia avuto una relazione con la res che possa qualificarsi di possesso non è dubbio che ciò non lo assolve dall’onere di dimostrare che il de cuius aveva mantenuto omologa relazione con il bene, non potendo, in difetto, pretendere di estendere la qualifica di possesso anche alla precedente situazione di fatto;

c) non è dubbio, siccome ammesso in giudizio dallo stesso D.R., che il nonno di costui non godeva di una situazione possessoria, avendo ricevuto il terreno in base al contratto del 1927, che lo istitutiva mero detentore qualificato (il titolo e la trascrizione delle dichiarazioni ammissorie dell’attore risultano essere state prodotte davanti a questa Corte dalla controparte);

d) non essendo stato dimostrato dall’attore un atto idoneo a mutare la detenzione in possesso (art. 1141 c.c.) è del tutto evidente che la pretesa è radicalmente destituita di fondamento, apparendo, oltre che non veritiero in fatto, l’assetto secondo il quale il D.R. non avrebbe avuto consapevolezza del titolo in base al quale il nonno godeva del bene (è proprio il ricorrente che produce il titolo), inconcludente in diritto, non avendo dimostrato l’esercizio continuativo del possesso per almeno un ventennio;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, , da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso-~ a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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