Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12670 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 24/05/2010), n.12670

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

WAMA ARREDAMENTI s.r.l., in persona dell’amministratore unico,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dall’Avv. DE MICHELI Cinzia, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultima in Roma, Via della Mercede, n. 52;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. CECCARANI Bruno, elettivamente domiciliato negli Uffici

dell’Avvocatura comunale, Via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 42282/05

depositata il 13 ottobre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

sentito l’Avv. Cinzia De Micheli;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha confermato le

conclusioni scritte.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la WAMA Arredamenti s.r.l. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento n. 1404.0027958/C, redatto dalla Polizia municipale di Roma il 21 settembre 2004 e notificato il 9 dicembre 2004, con il quale era stata contestata alla ricorrente, proprietaria della autovettura AUDI 100 tg. (OMISSIS), la sosta in Via (OMISSIS), all’altezza del civico n. (OMISSIS), con il tagliando assicurativo scaduto di validità;

che il Comune di Roma non si costituiva in giudizio;

che l’adito Giudice di pace di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 13 ottobre 2005, ha rigettato il ricorso, siccome proposto tardivamente, ed ha convalidato l’opposto verbale di accertamento della violazione;

che, a tal fine, il Giudice di pace ha rilevato che il verbale, notificato il 9 dicembre 2004, era stato opposto con ricorso depositato il 16 febbraio 2005, e quindi oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 204 bis C.d.S., comma 1;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la Wama Arredamenti ha proposto ricorso, con atto notificato il 4 ottobre 2006, sulla base di un unico motivo;

che il Comune di Roma ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 204 bis C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23), la ricorrente rileva che l’opposizione è stata proposta a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata inviata all’Ufficio del Giudice di pace di Roma il 25-26 gennaio 2005; e siccome è ben possibile la presentazione a mezzo del servizio postale in alternativa al deposito presso la cancelleria del giudice competente (Corte Cost., sentenza n. 98 del 2004), il ricorso doveva essere considerato tempestivo, essendo stato proposto a mezzo posta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della violazione;

che il motivo è manifestamente fondato;

che, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., il ricorso al giudice di pace avverso il verbale va proposto, secondo le modalità stabilite dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione;

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione;

che, con la detta pronuncia, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la struttura processuale assai semplificata – evidentemente intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia – che caratterizza il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, unitamente all’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, rendono palesemente incongrua, nonchè, in taluni casi, eccessivamente onerosa la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo, a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dal codice di rito (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 agosto 2005, n. 17018);

che, tanto premesso, è altresì noto che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione, e più in generale qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (Cass., Sez. Un., 4 maggio 2006, n. 10216; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2006, n. 27067; Cass., Sez. 2^, 11 marzo 2008, n. 6493);

che, pertanto, va affermato il principio di diritto secondo cui, in tema di opposizione a verbale, ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale – la quale ha dichiarato l’illegittimità della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, richiamato dallo stesso art. 204 bis C.d.S., nella parte in cui non consentiva l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito dell’atto introduttivo -, il ricorso deve ritenersi tempestivo purchè la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione, previsto dal comma 1 dello stesso art. 204 bis C.d.S.;

che, in applicazione di questo principio, poichè il verbale era stato notificato alla società proprietaria dell’autoveicolo in data 9 dicembre 2004 e l’atto di opposizione al verbale era stato spedito ai fini del relativo deposito, con raccomandata con avviso di ricevimento, il 25 gennaio 2005, il ricorso risultava tempestivo;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

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