Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12670 del 12/05/2021
Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12670
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18529/2020 proposto da:
A.M., avvocato Chiara Pernechele;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4643/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 25/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che A.M. (alias A.M.), cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 25 ottobre 2019, che aveva rigettato il gravame avverso il decreto di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese perchè perseguitato dalla setta (OMISSIS));
che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rinnovare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito a proposito della non credibilità del racconto;
che inammissibile è il secondo motivo che, con riferimento alla protezione umanitaria, si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di rischi di subire trattamenti degradanti nel paese di origine;
che inammissibile è anche il terzo motivo, concernente la revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio (v. Cass. n. 16117 del 2020);
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021