Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12670 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12670 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

Data pubblicazione: 05/06/2014

regolamento di competenz

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
ENOTRIA VINI & ASSOCIATI s.r.l. in liquidazione, in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Iacopo Tozzi e Alessandro Tarducci;
– ricorrente contro
ABBAZIA SANTA ANASTASIA s.p.a. in amministrazione giudiziaria, in persona dell’amministratore giudiziario e legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva,
dall’Avv. Gerlandro Calandrino;
– resistente –

a/u,

avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze in data 11 ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott.

‘ Ritenuto che con atto di citazione notificato in data
28 luglio 2010 la s.r.l. Enotria Vini & Associati in liquidazione ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Firenze, la s.p.a. Abbazia Santa Anastasia per ottenere la
condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di
preavviso, delle provvigioni e del risarcimento dei danni
conseguenti al recesso operato il 13 febbraio 2009 dalla
Abbazia Santa Anastasia dal contratto di agenzia del 10
marzo 2007;
che la convenuta si è costituita resistendo ed eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito;
che il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 11
ottobre 2013, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Palermo o il
Tribunale di Termini Imerese;
che con ricorso per regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. notificato 1’11-14 noveMbre 2013, la s.r.l. Enotria Vini ha impugnato
l’ordinanza declinatoria della competenza;

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Alberto Giusti.

che l’intimata ha resistito con memoria;
che il pubblico ministero, nelle conclusioni scritte
ex art. 380-ter, ha chiesto che l’istanza di regolamento
di competenza sia dichiarata infondata e sia dichiarata

sulla base delle seguenti argomentazioni:
«[..]come osservato dal Giudice impugnato e non contestato in fatto dal ricorrente – che esplicitamente si
riferisce al

“contratto sottoscritto tra le due società”

– detto contratto vede contraenti nella stipula le individuate società commerciali, parti del contenzioso in
atto;
[…] la Corte, Cass. n. 10422 del 03/12/1994, ha
chiarito che con riguardo alle controversie relative a
rapporti di agenzia, ove agente sia una società, la
competenza territoriale deve essere determinata indipendentemente dalla struttura giuridica di tale società,
sulla base delle disposizioni generali contenute negli
artt. 18 e segg. cod. proc. civ., e non dell’art. 413
stesso codice, la cui applicazione presuppone il carattere personale della prestazione dell’agente;
[…] successivamente e in via generale la Corte,
Cass. n. 3464 del 22/04/1997, ha chiarito con riferimento
alla verifica di resistenza costituzionale della legge n.
128 del 1992 che detta disposizione – la quale, modifi-

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la competenza del Tribunale di Termini Imerese, e ciò

cando l’art. 413 cod. proc. civ., stabilisce, per le controversie di cui all’art. 409 n. 3 dello stesso codice,
la competenza del giudice nella cui circoscrizione si
trova il domicilio dell’agente (o degli altri lavoratori

alternativo o concorrente con quelli indicati al secondo
comma del medesimo articolo) – è ispirata a esigenze di
tutela del lavoratore parasubordinato, e non è per ciò
sospettabile di illegittimità costituzionale per contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost.;
[_] più recentemente il principio è stato richiamato
da Cass. n. 24695 del 06/12/2010 in seguito confermata
da Cass. n. 13530 del 27/07/2012;
[_] dunque, per quanto in questa sede maggiormente
interessa e per rapporto al primo principale motivo di ricorso, la Corte ha affermato in via di interpretazione sistematica l’inerenza della normativa individuata alla diversa fattispecie del rapporto di lavoro parasubordinato
come correttamente opinato dal Giudice gravato e indipendentemente dalle considerazioni ricorrenti circa l’autonomia contrattuale invocata;
[_] relativamente al secondo e al terzo motivo di ricorso, non risultano le eccepite violazioni degli artt.
38, 189 e

281-quinquies del codice di rito posto che i

punti dedotti attualmente in controversia appaiono positi-

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parasubordinati indicati), e fissa un foro esclusivo (non

vamente accertati dal Giudice gravato per rapporto alla
regolarità del rispetto delle cadenze processuali come
peraltro esibito specificamente in sede di memoria resistente;

fattispecie seguito dal Giudice impugnato per rapporto alla applicazione del quarto comma dell’art.
1182 del codice civile nell’ipotesi di cui si controverte in relazione alla necessità di escludere
l’applicabilità del terzo comma della disposizione suddetta in conformità agli approdi di cui a
Cass. n. 19958 del 14/10/2005»;
che le conclusioni del pubblico ministero ed il decreto del presidente di fissazione dell’adunanza sono stati
notificati agli avvocati delle parti.
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio non condivide la proposta
di definizione contenuta nelle conclusioni scritte del pubblico ministero ex art. 380-ter cod. proc. civ.;
che, infatti, il contratto di agenzia sottoscritto tra
le parti il 10 marzo 2007, al punto 9, sotto la rubrica
“controversie”, prevede che “per eventuali controversie che
insorgessero tra le parti durante lo svolgimento del rapporto o alla cessazione dello stesso, avrà competenza

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Ritenuta la fondatezza del percorso ricostruttivo di

l’Autorità Giudiziale in cui risiede l’agente (legge
128/92)”;
che il giudice a quo è pervenuto ad una interpretazione abrogante della clausola, ritenendola di stile, giacché

parentesi, alla legge n. 128 del 1992 deporrebbero nel senso del riferimento esclusivo all’agente persona fisica,
laddove nella specie la Enotria Vini è una società commerciale;
che, al contrario, calato nel complessivo tessuto contrattuale intercorso tra le società commerciali, la clausola del foro convenzionale, inserita in un testo negoziale
frutto di trattative tra le parti, ha inteso negozialmente
estendere alla società Enotria Vini – agente generale plurimandatario per l’Italia in esclusiva e a tempo determinato della preponente società Abbazia Santa Anastasia – la
disciplina normativa della competenza territoriale che vale
per l’agente persona fisica;
che, poiché la società agente Enotria Vini ha, incontestabilmente, la propria sede a Firenze, ritualmente essa
ha promosso il giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze,
che, pertanto, non poteva declinare la competenza;
che, in accoglimento del ricorso, va quindi dichiarata
la competenza del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale le

nella specie il riferimento alla residenza e, sia pure tra

parti vanno rimesse, previa riassunzione della causa nel
termine di legge;
che le spese del regolamento vanno rimesse al giudice
del merito.

La Corte accoglie il ricorso,

dichiara la competenza

del Tribunale di Firenze, dinanzi al quale rimette
le par..
ti, previa riassunzione del termine di legge, anche per le
spese del regolamento; cassa l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
16 maggio 2014.

P.Q.M.

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