Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1267 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1267 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

359-k

Data pubblicazione: 22/01/2014

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Simone Bresciani, rappr. e dif. dall’avv. Elisa Bonzani e dall’avv. Sergio Galleano,
elett. dom. presso e nello studio del secondo, in Roma, via delle Milizie n. 38, come
da procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12

Pagina 1 di 4 – RGN 23717/2007

estenso

cons. m. ferro

-controricorrenteMinistero dell’Economia e delle Finanze
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Regionale di Milano, sez.dist. Brescia
22.6.2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 28 novembre
2013 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro, nella quale è stata indicata la
necessità di dibattere la questione dell’integrità del contradditorio fra soci e società e
fin dall’inizio del processo;
udito l’avvocato dello Stato Marco La Greca;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Ennio Sepe, che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

IL PROCESSO
Simone Bresciani impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale
di Milano, sezione distaccata di Brescia, 22.6.2006 che, in conferma della sentenza
C.T.P. di Brescia n. 91/08/2005, ebbe a rigettare l’appello del contribuente, così
ribadendo la legittimità dell’impugnato avviso di accertamento, relativo ad IRPEF (e
imposte dirette) del 2000, avente per oggetto il maggior reddito (pari a circa 73
milioni Lit) nella partecipata Fonderia Bresciani di Bresciani Franco e c. s.n.c.,
imputato al socio in base alla sua quota (pari al 51.14%).
Ritenne a tal proposito la C.T.R., condividendo la statuizione del primo giudice,
che ben poteva l’atto istruttorio (commesso alla Guardia di Finanza e) raccolto ai
fini dell’accertamento essere richiamato da quest’ultimo, così entrando a far parte di
una finale motivazione per relationern, essendo stato posto il contribuente in grado di
conoscere dal verbale (di constatazione) dei verificatori tutte le ragioni che avevano
dato luogo all’accertamento stesso. Ad esso vennero infatti allegati i verbali da cui era
emerso che la società partecipata aveva contabilizzato costi derivanti da fatture
relative ad operazioni inesistenti, mentre altre circostanze sul terzo apparente
fornitore ne evidenziavano la fittizia organizzazione d’impresa.
Il ricorso è affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle
Entrate. Il ricorrente ha depositato memoria.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto, in relazione all’art.360 n. 5
cod.proc.civ., omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto
controverso e decisivo, oltre che omesso esame di documenti decisivi, avendo
erroneamente la C.T.R. conferito rilevanza a taluni contraddittori fatti •A tizianti di
Pagina 2 di 4 – RGN 23717/2007

estensore

-.T.

st

ferro

Ritiene il Collegio che, stante la pacifica natura di società di persone (con più soci
all’epoca dell’accertamento rettificativo in aumento dei suoi redditi) della Fonderia
Bresciani di Bresciani Franco & c. s.n.c., debba essere rilevato d’ufficio — come
premesso in udienza – un limite di correttezza nell’instaurazione dell’intero processo
tributario, essendo mancati al contraddittorio, sin dalla trattazione in primo grado,
tanto la società quanto i soci nella loro interezza. Opera invero nella fattispecie il
principio, cui occorre dare continuità, per il quale in materia tributaria, l’unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei
soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio,
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un
solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la
società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali, nella
fattispecie non emerse -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso
Pagina 3 di 4 – RGN 23717/2007

estensore c

m.fe

una carenza di struttura operativa del terzo fornitore (emittente le tre fatture a debito
della società partecipata dal socio Bresciani) per ritenere le stesse spiccate per
operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente alterazione riaccertativa in
aumento del reddito della s.n.c. e, a cascata, del socio stesso, mentre al contrario le
stesse indagini della G.d.F. — condotte su fornitore e società cliente — non avevano
radicalmente escluso la sussistenza di elementi organizzativi in capo all’emittente le
tre fatture contestate, per di più annotate e pagate dalla fonderia Bresciani s.n.c. e
comunque non avevano provato alcun ritorno di danaro contante dal cliente al
fornitore.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.39, co.1,
lett. d) d.P.R. n.600/1973 e 54 d.P.R. n.633/1972 e 2697 e 2729 cod.civ. in relazione
all’art.360 n.3 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. indebitamente tratto, in sede di esame
critico dell’accertamento analitico-induttivo operato dall’Ufficio, conseguenze
probatorie da fatti noti in realtà senza integrare un corretto utilizzo del sistema delle
presunzioni.
Con il terzo motivo si solleva il vizio di violazione di legge quanto agli artt. 1,52 e
75 TUIR e omessa insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, ex
art.360 n. 3 e 5 cod.proc.civ., censurandosi la sentenza ove la stessa nega la
deducibilità della prestazione, ai fini delle imposte sui redditi, senza considerare che
la stessa — indipendentemente dalla sua soggettiva inesistenza e diversamente dalla
regolazione per il settore dell’IVA — era stata realmente effettuata e pagata.
Con il quarto motivo si avanza il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art.112
cod.proc.civ. per omessa pronuncia su un capo della domanda, ex art. 360 n.4
cod.proc.civ., quanto alla richiesta, formulata in appello, di dichiarazione di
illegittimità dell’avviso di accertamento invero emesso contraddicendo l’art.19 d.lgs.
n.74/2000, che prescrive l’applicazione della disposizione speciale se a fronte della
medesima fattispecie ricorrano punizione penale ed amministrativa, nel caso
applicandosi solo la prima, conseguendone la non irrogabilità al Bresciani di alcuna
altra sanzione.

Ft.I\ITE

N.

nA

i31 1.

procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto
di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria
del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente
configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Ne deriva che il
ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, come avvenuto
avendo riguardo allo svolgimento del processo quale riprodotto e ripercorso in atti,
impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la
possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), mentre il giudizio celebrato senza
la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile
in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. s.u. 14815/2008). A
tale arresto seguirono, tra gli altri, Cass. 11459/2009, 13073/2012, 17925/2012,
23096/2012, 1047/2013, 25465/2013.
Conclusivamente, rilevata la ragione di nullità dell’intero procedimento, vanno cassate
la pronuncia impugnata ed altresì quella di primo grado, le parti vanno rimesse al
giudice competente quanto al primo grado, come da dispositivo, per la celebrazione
del relativo giudizio e disporre la integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n.
546 del 1992, art. 14; quanto alle spese, se ne dichiara la integrale compensazione,
tenuto conto della progressiva definizione dell’indirizzo interpretativo qui applicato
solo in epoche coeve o successive all’instaurazione della controversia.

P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità dell’intero procedimento, cassa la sentenza impugnata
e quella di primo grado, rimettendo le parti avanti alla C.T.P. di Brescia; dichiara la
integrale compensazione fra le parti delle spese del procedimento, anche quanto al
giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2013.

1\10A

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA