Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1267 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 21/01/2020), n.1267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35722-2018 R.G. proposto da:

C.V., C.R., C.L.,

C.M., C.E., D.M.A.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

BRUNO FORTI, rappresentati e difesi dagli avvocati LUIGI NESPOLI,

GIOVANNI ABETE;

– ricorrenti –

contro

M.C., M.R., M.E. nato il (OMISSIS),

M.E. nato il (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avocato ANTONIO FRANZESE;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NOIA, depositata il 12/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI, che chiede che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso

e, annullando l’ordinanza impugnata, disponga la prosecuzione del

processo dinanzi al Tribunale di Nola, con le statuizioni

conseguenti.

Fatto

RILEVATO

Che:

con provvedimento reso in data 12/11/2018, il Tribunale di Noia ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., del giudizio promosso da C.E., C.V., d.M.A., C.L., C.R. e C.M., in contraddittorio con M.E. (nato nel (OMISSIS)), M.C., M.E. (nato nel (OMISSIS)) e M.R., per la pronuncia della risoluzione del contratto di locazione concluso dagli attori (in qualità di locatori) con M.E. (nato a Napoli nel (OMISSIS));

che, a fondamento della decisione assunta, il Tribunale di Nola ha evidenziato come, ai fini della decisione della ridetta causa, rappresentasse un passaggio pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., la preliminare risoluzione della questione relativa all’accatastamento di alcune particelle relative all’immobile oggetto del giudizio civile, dedotta nel processo penale avviato nei confronti di M.C. e di M.E. (nato nel (OMISSIS)) in relazione alla prospettata commissione, da parte di questi ultimi, dei reati di falso ideologico per induzione in concorso, ai sensi degli artt. 48,110,479 e 480 c.p.;

che, avverso il provvedimento di sospensione del Tribunale di Nola, C.E., C.V., D.M.A., C.L., C.R. e C.M., hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c.;

che M.E. (nato nel (OMISSIS)), M.C., M.E. (nato nel (OMISSIS)) e M.R., hanno depositato controricorso, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità, o comunque per il rigetto, dell’avverso ricorso;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria concludendo, in accoglimento dei ricorso, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento di sospensione impugnato per violazione dell’art. 295 c.p.c., degli artt. 75 e 654c.p.p., dell’art. 211 disp. att. c.p.p., per difetto dei presupposti per la sospensione necessaria del processo, nonchè per omesso esame dei fatti di causa e per violazione dei principi di diritto applicabile alla fattispecie in esame, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che la definizione del processo penale avviato nei confronti dei convenuti giustificasse la sospensione del processo civile originariamente introdotto per la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti;

che, con il secondo motivo, i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., dell’art. 42 c.p.c., del principio di autonomia dei giudizi civili e penali, per la violazione del principio di ragionevole durata del processo, nonchè per l’assenza di alcun potere discrezionale del giudice di sospendere il processo in assenza di requisiti fissati dalla legge, per avere il Tribunale di Nola disposto la sospensione del processo civile in esame in contrasto con i limiti sul punto previsti dalla legge processuale, là dove circoscrivono il potere di sospensione del giudice civile ai soli casi espressamente previsti dalla legge;

che il ricorso è fondato;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, nel quadro dei rapporti tra il giudizio civile e il giudizio penale (regolati, da un lato, dall’art. 295 c.p.c. e, dall’altro, dagli artt. 75 e 651 c.p.p. e ss.), la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., è possibile solo quando una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato (e dunque al relativo accertamento definitivo) un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e alla condizione che la sentenza penale possa avere nel caso specifico valore di giudicato nel processo civile, non essendo sufficiente che nelle due sedi rilevino gli stessi fatti, bensì occorrendo che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia normativamente collegato alla commissione del reato (cfr., da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18918 del 15/07/2019, Rv. 654448 – 02);

che, ciò posto, nel caso di specie, detta relazione di pregiudizialità necessaria tra il giudizio penale pendente nei confronti di M.E. e di M.C. e quello civile oggetto dell’odierno esame deve ritenersi del tutto insussistente, atteso che la pronuncia di risoluzione contrattuale invocata in sede civile appare largamente indipendente dall’accertamento della falsità delle dichiarazioni contestate ai due imputati, e dovendo ritenersi che gli elementi di prova complessivamente già acquisiti in sede tecnica dai giudice civile valgano a costituire un compendio probatorio sufficiente alla definizione, in via pienamente autonoma e indipendente dall’accertamento penale, del giudizio civile in esame, con la conseguente insussistenza dei presupposti per la pronuncia di sospensione adottata nel provvedimento impugnato;

che, pertanto, avendo il giudice a quo disposto la sospensione del giudizio civile in esame al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, dev’essere disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con la conseguente rimessione degli atti al Tribunale di Noia per la prosecuzione del giudizio.

PQM

Annulla l’ordinanza resa in data 12/11/2018 dal Tribunale di Nola, e rimette gli atti al Tribunale di Nola per la prosecuzione del giudizio.

Condanna M.E. (nato nel (OMISSIS)), M.C., M.E. (nato nel (OMISSIS)) e M.R., in solido tra loro, al rimborso, in favore di C.E., C.V., D.M.A., C.L., C.R. e C.M., delle spese del presente procedimento, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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