Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1267 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 244/2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. SALVIUCCI 1, presso lo studio dell’avvocato CARMEN

CAIULO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAIULO Antonio, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASTELMONTE 1 – interno 19, presso il Dott. ZECCA GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BONSEGNA Giuseppe, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 40/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

23.6.09, depositata il 20/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

Con sentenza emessa il 20 Luglio 2009 la Corte d’appello di Lecce, in sede di rinvio, disponeva l’aumento dell’assegno di mantenimento stabilito in favore della signora G.F. a carico del coniuge separato M.M., determinandolo nella somma di Euro 500,00 mensili, soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, e condannava il M. alla rifusione di un terzo delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio; compensati i residui due terzi.

Motivava che dalle deposizioni testimoniali emergeva un accordo risalente nel tempo, a seguito del quale la signora G. aveva rinunziato al suo incarico di insegnamento a fronte dell’impegno assunto dal marito di provvedere ai bisogni della famiglia, e che dalle informative disposte ex art. 213 cod. proc. civ., tramite la Guardia di Finanza risultava tra le parti un chiaro divario di reddito.

Avverso la sentenza, notificata il 22 ottobre 2009, proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il sig. M. con atto notificato il 21 dicembre 2009.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e la carenza di motivazione nella determinazione dell’assegno di mantenimento;

2) la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., e il vizio di motivazione nell’addebito delle spese di lite, pro quota.

Resisteva con controricorso la signora G..

Così riassunti i fatti di causa, si osserva come il ricorso appaia “prima facie” inammissibile, risolvendosi in una difforme valutazione delle risultanze istruttorie, avente natura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.

Del pari inammissibile si palesa la censura relativa al regolamento delle spese processuali, che ha tenuto conto correttamente dell’esito sostanziale della lite, con la soccombenza parziale del M. nella sua resistenza alla domanda.

– che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti, che non hanno depositato memorie;

– che all’udienza in Camera di consiglio il P.G. ha chiesto la conferma della relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano; che il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 800,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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