Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1267 del 19/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 3 Num. 1267 Anno 2018
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17422 del ruolo generale
dell’anno 2014, proposto
da
AUTO POINT SERVICE S.r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore, Marcello
Arcangeletti
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso manca la procura in calce al ricorso, dall’avvocato Settimio Catalisano (C.F.: non indicato)
-ricorrentenei confronti di
ALLIANZ S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore
SIC TURISMO OPERATORE S.r.l. (C.F.: non indicato), in
persona del legale rappresentante pro tempore
-i ntimatiper la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma pronunziata nel procedimento civile ordinario iscritto al n.
35871/2013 R.G., depositata in data 29 aprile 2014;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 7 novembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Auto Point Service S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di Allianz S.p.A. e di Sic Turismo Operatore S.r.l. per ottenere il ri-

Ric. n. 17422/2014 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 1 di 4

Data pubblicazione: 19/01/2018

sarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale da
Carlo Mureddu, che le aveva ceduto il relativo credito.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma.
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello promosso
dall’attrice, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
Ricorre Auto Point Service Sirili, sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato conclusioni scritte
ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso, con conseguente annullamento del gravato provvedimento di estinzione del Giudice del Tribunale di Roma e rinvio
degli atti ad altro Giudice del medesimo Tribunale.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n° 3

violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione
all’art. 139, 3° e 4 0 comma C.P.C. nonché agli artt. 156 e 160
c.p.c.».
Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 n° 4

per nullità

della sentenza o del procedimento».
I due motivi del ricorso sono connessi e vanno esaminati congiuntamentt
Essi soni) fondati.

Per quanto emerge dagli atti, alla prima udienza del giudizio di
secondo grado, regolarmente costituitasi la società appellata
Allianz S.p.A., la società appellante (attuale ricorrente) ha depositato l’avviso di ricevimento della notificazione dell’atto di
appello all’altra società appellata, Sic Turismo Operatore
Ric. n. 17422/2014 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 2 di 4

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

S.r.l., che non si era costituita, dal quale emergeva che l’atto,
in assenza del destinatario, era stato consegnato al portiere
dello stabile e che contestualmente era stata effettuata la prescritta comunicazione di avvenuta notificazione (cd. CAN) a
mezzo lettera raccomandata.
Il giudice ha rilevato che non era stato depositato l’avviso di
ricevimento della suddetta CAN, e ha disposto la rinnovazione

2014.
Alla successiva udienza, il procuratore dell’appellante ha dedotto che in realtà la prima notifica si era regolarmente perfezionata con l’invio della raccomandata (senza avviso di ricevimento) contenente la CAN (raccomandata peraltro regolarmente consegnata al destinatario, come documentato attraverso attestazione ottenuta mediante ricerca telematica sul sito internet delle Poste Italiane), e che pertanto non aveva ritenuto necessario provvedere alla rinnovazione.
Il giudice, ritenuta la prima notifica non valida per il «mancato
deposito in atti della cartolina di ricevimento relativa al CAN
emesso dalle poste» … … «essendo inconferente la stampata
del sito delle Poste Italiane attestante la consegna al destinatario …», e rilevato che essa non era stata rinnovata, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
Tale decisione non è conforme a diritto.
La CAN, tanto ai sensi dell’art. 139, comma 4, c.p.c., quanto
ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982
(che disciplina le notificazioni eseguite a mezzo del servizio
postale – come quella in oggetto – secondo modalità sovrapponibili a quelle della disposizione codicistica riferita alle notificazioni eseguite direttamente dall’ufficiale giudiziario, per
quanto qui interessa), non va effettuata a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, ma a mezzo di raccomandata semplice, e ai fini della regolarità della notificazioRic. n. 17422/2014 – Sez. 3 – Ad. 7 novembre 2017 – Ordinanza – Pagina 3 di 4

della notificazione nel termine perentorio del 15 gennaio

ne è sufficiente l’invio di tale raccomandata (orientamento
ormai consolidato; cfr. ad es., di recente, Cass., Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/07/2017, Rv. 645134
– 01), onde non è ovviamente necessario (né materialmente
possibile) l’esibizione di alcun avviso di ricevimento in relazione alla stessa.
Nella specie, dunque, non essendovi dubbi sull’avvenuto invio

consegna dell’atto da notificare al portiere dello stabile di domicilio del destinatario, l’originaria notificazione dell’atto di
appello deve ritenersi regolarmente perfezionata, e l’ordine di
rinnovazione della stessa deve ritenersi illegittimamente emesso e quindi privo di effetti, con la conseguenza che il mancato adempimento a detto ordine non poteva condurre alla dichiarazione di estinzione del giudizio di secondo grado (cfr. sul
punto, ex multis,

cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20104 del

18/09/2009, Rv. 609675 – 01; Sez. L, Sentenza n. 22032
del 28/10/2010, Rv. 615509 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15378
del 09/08/2004, Rv. 575924 – 01; Sez. L, Sentenza n. 16803
del 25/08/2004, Rv. 576214 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 1913
del 29/01/2008, Rv. 601618 – 01).
2. Il ricorso è accolto.
La decisione impugnata è cassata, con rinvio al Trikpunale di
Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spése
del giudizio di legittimità.
per questi motivi
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato, con
rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, in data 7 novembre 2017.

e_.

della lettera raccomandata contenete la CAN a seguito della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA