Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1267 del 18/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 18/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.18/01/2017),  n. 1267

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.F., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Sagner, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Prefettura di Piacenza;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di pace di Piacenza, emesso il 28

ottobre 2015 e depositata il 3 novembre 2015, n. R.G. 2049/15.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 22 settembre 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta:

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Piacenza con decreto del 28 ottobre – 3 novembre 2016 ha respinto l’opposizione di N.F. al decreto di espulsione del 22 agosto 2015 emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Piacenza in relazione alle condanne penali riportate in Italia dal N..

2. Nel motivare il rigetto il Giudice di pace ha rilevato che le esigenze di unità familiare a tutela dell’interesse della figlia T. di sette anni apparivano smentite dalla diversa residenza del N. rispetto a quella della moglie H.D. e della figlia e ha ritenuto decisiva la circostanza per cui il ricorrente ha commesso in Italia gravi reati, anche dopo la nascita della figlia, subendo condanne che hanno comportato lunghi periodi di detenzione.

3. Ricorre per cassazione N.F. deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali. In particolare lamenta il mancato bilanciamento fra le esigenze di sicurezza dello Stato ospite e quelle di unità familiare e di tutela dell’interesse della minore, inoltre lamenta la mancata considerazione dei rischi per la sicurezza personale sua e del suo nucleo familiare nel caso di rientro in Tunisia. Infine contesta che egli abbia una residenza diversa da quella della moglie e della figlia che in realtà nel corso della sua detenzione hanno cambiato residenza senza poter effettuare il cambio di residenza anche per suo conto.

Ritenuto che:

4. Il provvedimento del Giudice di pace è basato essenzialmente sul rilievo della pericolosità sociale del N. mentre non corrisponde al contenuto della motivazione la censura per cui non sarebbe stato compiuto un bilanciamento fra i due interessi in conflitto (sicurezza dello Stato di residenza, unità del nucleo familiare del cittadino straniero residente in Italia).

5. Su tali presupposti il ricorso deve ritenersi inammissibile e comunque infondato non sussistendo le dedotte, sia pure genericamente, violazioni di legge ed essendo inesistente l’omessa valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione. Non risulta in particolare che il ricorrente abbia prospettato nella sua opposizione al decreto di espulsione una situazione di pericolosità ostativa al suo rientro in Tunisia, situazione che comunque non trova riscontro nelle informazioni ufficiali di comune accesso.

6. Sussistono le condizioni per la discussione del ricorso in camera di consiglio e per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso se il Collegio condividerà la presente relazione.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2017

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