Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12669 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/06/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 25/06/2020), n.12669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23879-2019 proposto da:

J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n.

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo

rappresenta e difende

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA

– intimata –

avverso la sentenza n. 3806/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato il 5.8.2019 J.O. ha invocato la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3806/2019, con la quale era stato respinto il gravame dal medesimo proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 2.5.2016, che a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal richiedente avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale con il quale gli era stato negato il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con atto notificato all’Avvocatura Generale dello Stato in data 30.9.2019 il ricorrente ha rinunciato al ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Alla luce della rinuncia notificata dal ricorrente e dallo stesso depositata in copia presso la cancelleria di questa Corte, va dichiarata l’estinzione del giudizio.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono liquidate come da dispositivo, in assenza di prova dell’accettazione della rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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