Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12669 del 20/06/2016


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Cassazione civile sez. lav., 20/06/2016, (ud. 17/02/2016, dep. 20/06/2016), n.12669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17239-2013 proposto da:

NEMO SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. FRANCESCO SAVERIO

NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO GAGLIARDI, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.D.P.A.R., C.F. (OMISSIS)

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO ANTONIO MORANO,

domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1915/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/12/2012 R.G.N. 1599/11;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22.11.- 4.12.2012, la Corte d’appello di Milano ha riformato la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato il 10.4.2010 dalla Società Cooperativa sociale Nemo alla lavoratrice C.D.P.A.R. ed in accoglimento dell’impugnazione di quest’ultima ha dichiarato l’illegittimità del recesso, condannando l’appellata a reintegrare la dipendente nel posto di lavoro e a risarcirle il danno per la mancata retribuzione fino alla effettiva reintegra.

Ha spiegato la Corte che la condotta contestata alla dipendente, consistita nel fatto di aver eseguito un prelievo di sangue su un paziente dell’ospedale “(OMISSIS)” senza averne facoltà ed autorizzazione alcuna, non solo era stata esaminata senza tenersi conto di alcuni elementi significativi offerti dall’istruttoria, ma era stata erroneamente giudicata come adeguatamente sanzionata col licenziamento senza che si fossero considerati gli aspetti relativi alla mancanza di intensità dell’elemento intenzionale, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto di lavoro ed alla mancanza di precedenti a carico della dipendente, alla quale avrebbe potuto essere eventualmente irrogata una sanzione di tipo conservativo del rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Nemo, Società Cooperativa con tre motivi.

Resiste con controricorso C.D.P.A.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva la Corte che nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia esponendo di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio in quanto le parti hanno transatto la causa con compensazione delle spese. Tale atto, datato 4.2.2016, reca in calce il visto del difensore della controricorrente con data del 15.2.2016.

Rileva il Collegio che il suddetto atto di rinunzia, vistato dal difensore della controparte, si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo.

Invero, l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 2578, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Il riferimento alla compensazione delle spese contenuto nel predetto atto di rinunzia al ricorso induce questa Corte a compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2016

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