Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12669 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3613/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.G.;

– intimato –

nonchè da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48; presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI, giusta

delega a margine;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 61/2011 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 15/04/2011;

udita. la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del 1 e 2 motivo

del ricorso principale, assorbito il 3 motivo, rigetto del 2 motivo

incidentale, inammissibilità del 1 motivo incidentale, nel merito

accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato RENATO MARINI in delega

dell’Avvocato GIUSEPPE MARINI che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza della C.T.R. del Veneto, n. 61/22/2011 dep. il 15/4/2011, che su ricorso contro avviso di accertamento per omessa dichiarazione della plusvalenza imponibile (ai fini Irpef per l’anno 2001) di cui alla cessione di due terreni dei quali il G. è usufruttuario per 10/60 e nudo proprietario per 5/60, ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo parzialmente l’appello del contribuente e il ricorso incidentale dell’Agenzia.

La C.T.R. ha ritenuto motivato l’atto impositivo e corretti i calcoli relativi al valore dell’usufrutto e dei beni immobili, oltre che legittimo l’accertamento parziale fondato sul D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis. Infondate le altre doglianze del contribuente (relative: a) al condono presentato dal contribuente, la cui validità la C.T.R. ha escluso, trattandosi di plusvalenza, come tale non rientrante nelle previsioni agevolative; b) alla irregolarità della notifica, ritenuta invece correttamente effettuata D.P.R. n. 645 del 1978, ex art. 38, mediante messo comunale, che ha compilato la relata di notifica, regolarmente sottoscritta dal contribuente).

Ha invece rettificato l’ammontare della plusvalenza, ritenendone errato il calcolo, effettuato dalla C.T.P. con metodo equitativo con applicazione della percentuale del 12%, accedendo alla interpretazione ritenuta più attinente alla ratio legis, tenendo altresì conto dei costi inerenti al bene sostenuti dal contribuente e non in discussione, in quanto risultanti da fatture della ditta Roviaro, e consistenti in opere di miglioria e sistemazione del terreno considerate inerenti, sulla base di perizia di stima asseverata. Ha invece escluso dal calcolo i costi non inerenti, in quanto relativi a piantumazione come tale non riferibili all’uso edificatorio, e integranti un investimento a rischio del contribuente, legato all’uso agricolo temporaneo del terreno.

Ha conseguentemente accolto parzialmente l’appello del contribuente ed anche l’appello incidentale dell’Ufficio, in relazione alla inapplicabilità del metodo equitativo adottato dalla C.T.P. per la quantificazione della plusvalenza.

Si costituisce con controricorso e ricorso incidentale G.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo del ricorso principale si deduce error in procedendo; nullità della sentenza e del procedimento; violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la C.T.R. erroneamente statuito che i costi sostenuti non sono in discussione in quanto non contestati, essendo tardiva la relativa argomentazione introdotta solo in fase di appello, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 57. L’Agenzia, contrariamente a quanto affermato dalla C.T.R., avrebbe infatti contestato nei gradi di merito la genericità delle fatture e l’incoerenza della documentazione. Riporta il motivo, genericamente indicato nelle controdeduzioni in primo grado, come ampliato nella successiva memoria (riportati a pag. 9 del ricorso).

Il motivo è fondato e va accolto.

Risulta dagli atti di causa che l’Agenzia delle entrate fin dal primo grado ha fatto riferimento alla mancata dichiarazione da parte della ditta Roviaro dei proventi delle escavazioni. Nella memoria è altresì esposto che la ditta Roviaro per l’anno 1994 ha presentato una dichiarazione IVA non capiente rispetto alla fatture; per l’anno 1996, interessato da due fatture, non ha presentato nè mod. 740 nè dichiarazione IVA.

Ciò consente di ritenere ammissibile la deduzione dell’Ufficio, in quanto riguarda elementi di fatto meramente volti ad integrare il quadro probatorio fondante la pretesa fiscale, senza immutare i fatti costitutivi della stessa, per come indicati nell’atto di accertamento.

Va sul punto ribadito che il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo d’instaurazione di tipo impugnatorio, circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo in primo grado, sicchè in sede di gravame le parti non possono proporre nuove eccezioni, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57. Tale divieto concerne esclusivamente le eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili (cfr. fra le altre Cass. n. 25756 del 2014; n. 11223 del 2016).

2. Col secondo motivo si deduce vizio di motivazione sulla mancata contestazione dei costi, che la C.T.R. ha ritenuto esistenti e inerenti, senza alcuna motivazione e senza tener conto delle incongruenze emergenti dalle perizie di stima e dalle fatture.

Anche questo motivo è fondato.

La C.T.R. non ha in particolare tenuto conto di due fatture (una 1994; l’altra 1996) inidonee a documentare le spese relative alla sistemazione del terreno – originariamente agricolo in vista della sua destinazione a fini edificatori – e in contrasto con le perizie di parte (prodotte la prima in fase precontenziosa, in sede di accertamento con adesione; l’altra in giudizio). In particolare nella prima perizia si fa riferimento ai costi per la sistemazione del terreno per la piantagione di vigneto; nella seconda a sistemazione del terreno solo per fini edificatori. La CTR, in violazione dell’art. 68, comma 2 T.U.I.R., ha pertanto erroneamente determinato il valore della plusvalenza, che ai sensi della norma citata va determinata sulla base del valore dichiarato nell’atto di provenienza aumentato dei costi inerenti, ma solo se risulta provata l’esistenza di tali costi.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale il contribuente deduce omessa motivazione sulla illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) T.U.I.R.. Secondo il G. la plusvalenza doveva essere determinata ai sensi dell’art. 68 (ex art. 82) comma 2 T.U.I.R., tenendo conto del valore normale dell’area come determinata da perizia asseverata.

4. Col secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia omessa motivazione sulla nullità della notifica (in relazione alla mancata prova sulla qualifica di messo notificatore del soggetto – tale L. – che ha effettuato la notifica).

Il ricorso incidentale è inammissibile, poichè con esso si richiede a questa Corte un riesame del fatto, già accertato e congruamente motivato dalla C.T.R., senza peraltro evidenziare elementi di fatto precisi di cui, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, si dimostra la deduzione fin dal primo grado di giudizio.

Ciò anche con riferimento alla qualifica del messo notificatore, del quale si presume l’appartenenza all’ufficio e il potere del sottoscrittore di apporre la firma, a meno di valido esperimento di querela di falso (cfr. Cass. n. 10186 del 2003). Spetta pertanto al contribuente, superando la presunzione che il sottoscrittore – qualificatosi nell’atto come titolare di un pubblico ufficio (nella fattispecie, messo comunale) – aveva il potere di apporre la firma, dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale dimostrazione, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass. n. 7838 del 2015).

5. In conclusione va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del processo.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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