Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12669 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13908/2020 proposto da:

I.C., avvocato Chiara Pernechele;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4379/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che I.C., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 14 gennaio 2019, che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per contrasto con lo zio paterno interessato a carpire il suo patrimonio e per paura di essere perseguitato in quanto omosessuale);

che il tribunale ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come complessivamente inverosimile e, comunque, non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo è inammissibile, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rivisitare le incensurabili valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa la non credibilità del suo racconto;

che è inammissibile anche il secondo motivo che si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti nella sentenza impugnata, la quale ha escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria;

che il terzo motivo è inammissibile, riguardando la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. 16117 del 20210);

non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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