Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12669 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12669 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

regolamento di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
SUPEREMME s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore,

rappresentata e difesa dagli Avv. Francesco

Angelo Arca e Matteo Arca, con domicilio eletto nello
studio dell’Avv. Paolo Bonaiuti in Roma, via R. Grazioli
Lante, n. 16;
– ricorrente contro
COMUNE DI CAGLIARI, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari in data 24
ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Data pubblicazione: 05/06/2014

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 febbraio 2014, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Dinanzi al Tribunale di Cagliari la s.p.a. Superemme ha

data l ° settembre 2010 con la quale era stato ad essa
intimato dal Comune di Cagliari il pagamento della sanzione di euro 7.219,06 per violazione dell’art. 2 del
d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, in tema di etichettatura
di prodotti alimentari.
Nella resistenza del Comune, l’adito Tribunale, con ordinanza in data 24 ottobre 2013, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Giudice di pace di Cagliari, atteso che la infrazione contestata non riguarda
la materia dell’igiene degli alimenti e delle bevande, e
pertanto non rientra tra quelle di competenza del Tribunale ai sensi dell’art. 22-bis, secondo comma, lettera
e), della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Avverso la suddetta ordinanza la Superemme ha proposto
ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 6 novembre 2013.
L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in
questa sede.
Il ricorso appare fondato.

2

proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione in

Poiché, infatti, per la violazione contestata l’art. 18
del d.lgs. n. 109 del 1992 prevede una sanzione pecuniaria fino ad euro 18.000, superiore al massimo di euro
15.493, per l’opposizione è competente, per ragioni di

della legge n. 689 del 1981)».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi
critici;
che il ricorso va accolto e, cassata la pronuncia
declinatoria, va dichiarata la competenza del Tribunale
di Cagliari, dinanzi al quale le parti vanno rimesse,
previa riassunzione della causa nel termine di legge;
che il Tribunale provvederà anche sulle spese del
regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,
pugnata e

dichiara

cassa l’ordinanza im-

la competenza del Tribunale di Ca-

gliari, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del processo, anche per le spese del regolamento
di competenza, previa riassunzione della causa nel termine di legge.

3

valore, il Tribunale (art. 22-bis, terzo comma, lett. a,

Così deciso in Rama, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

ne, il 16 maggio 2014.

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