Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12668 del 24/05/2010
Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 24/05/2010), n.12668
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 26300/2008 proposto da:
F.P., F.M., elettivamente domiciliati in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avv.
CURATOLO Fausto, giusta procura in calce al ricorso per regolamento
di competenza;
– ricorrenti –
contro
M.A., F.G.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 689/2 008 del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA
del 5.9.08, depositata il 30/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Il giudice di pace di Caltanissetta con sentenza del 30 settembre 2008 dichiarava la propria incompetenza per materia nella causa proposta da P. e F.M. avverso M.A.G. e F.G.R., avente ad oggetto l’osservanza di distanze legali “riguardo al piantamento di alberi e siepi”. Ha rimesso le parti al tribunale di Caltanissetta.
Gli attori hanno proposto davanti a questa Corte ricorso per regolamento di competenza, notificato il 6 novembre 2008.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
Il ricorso è inammissibile sotto più profili. In primo luogo parte ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata è stata comunicata il 13 ottobre 2008; la prova di tale circostanza era indispensabile ai fini della verifica della tempestività del ricorso. Parte ricorrente non ha però provveduto al tempestivo deposito del relativo biglietto di cancelleria. Ne consegue la improcedibilità del ricorso (SU 9004/09).
Inoltre va rilevato che la sentenza non definitiva contenente solo statuizioni sulla competenza, pronunciata dal giudice di pace, non essendo impugnabile con il regolamento di competenza, precluso dal disposto dell’art. 46 cod. proc. civ., non è neppure soggetta all’immediato ricorso per cassazione, potendo proporsi l’impugnazione nei confronti della pronuncia sulla competenza solo insieme all’impugnazione della sentenza definitiva (Cass 10488/06; SU 13027/06; 7742/07). Trattandosi di sentenza resa dopo il 2 marzo 2006, il regolamento non può convertirsi in ordinario ricorso per cassazione, atteso che per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, il rimedio ordinario avverso tutte le sentenze del giudice di pace è costituito dall’appello.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e la causa dovrà essere riassunta davanti al giudice indicato dalla sentenza impugnata.
Al mancato accoglimento del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rimette le parti al tribunale di Caltanissetta, con termine di legge per la riassunzione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010