Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12668 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 03/03/2017, dep.19/05/2017),  n. 12668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1817/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.J., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROMANO, che la rappresenta e

difende con procura speciale del Not. Dr. GA.LU. in ROMA rep.

n. (OMISSIS) del 28/09/2011;

– resistente con procura speciale –

avverso la sentenza n. 110/2009 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA Enza LA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MARCHINI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per la controricorrente l’Avvocato ROMANO che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia, n. 110/18/2009 dep. il 25/11/2009, che su impugnazione di avviso di accertamento (ai fini Irpef per l’anno 1999) da parte di G.I., erede di Ga.Ce., ha accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado.

L’atto impositivo aveva accertato una maggiore plusvalenza da vendita di terreno – sito nel Comune di Peschiera Borromeo, di proprietà per un terzo della contribuente – sul quale insistevano fabbricati da demolire, per i quali non era stato dichiarato alcun valore: l’Ufficio aveva conseguentemente valutato tutto il terreno come area edificabile.

La C.T.R., sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente (certificato catastale e altra documentazione, dalla quale si evince che fino alla data del rogito le unità immobiliari del complesso erano utilizzate in modo funzionale all’attività d’impresa di costruzioni, con uffici, magazzini, autorimesse, tettoie), ha qualificato non edificabile l’immobile oggetto di compravendita, accatastato in categoria D/8, ed assorbite le altre domande ed eccezioni riferite all’art. 67 comma 1, lett. b) T.U.I.R..

La contribuente si è costituita, depositando procura speciale e memoria ex art. 378 c.p.c., nonchè sentenze favorevoli emesse nei confronti del comproprietario G.C.D., chiedendone l’applicazione quale giudicato esterno.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione della contribuente sulla estensibilità del giudicato esterno, di cui alle sentenze emesse nei confronti del comproprietario G.C.D. (C.T.R. della Lombardia n. 77/18/09 e 78/18/09 depp. il 20/10/09) e passate in giudicato.

Invero, la decisione sul ricorso proposto dal comproprietario avverso l’accertamento notificatogli per la maggior Irpef anno 1999, per la plusvalenza derivata dalla vendita del fondo comune, ancorchè definitiva, è priva del valore vincolante proprio del giudicato, giacchè intervenuta in controversia non coincidente dal punto di vista soggettivo. E’, infatti, ius receptum che l’autorità del giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone quindi, necessariamente, che, tra la precedente causa e quella in atto, vi sia identità di soggetti (oltre che di petitum e di causa petendi: v. Cass. n. 5515/2013; n. 591/2011). Peraltro, trattandosi di accertamento per Irpef, manca, a differenza di quanto avviene in tema d’imposta di registro e di Invim, il vincolo di solidarietà tra contribuenti diversi, pur nell’identità dell’oggettivo presupposto impositivo.

2. Col primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate deduce violazione di legge (D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, in combinato disposto con l’art. 67, comma 1 lett. b) T.U.I.R.), avendo la C.T.R. errato nel dare prevalenza alle risultanze catastali piuttosto che al certificato di destinazione urbanistica. Il motivo va respinto.

Con esso, l’Agenzia ricorrente – senza peraltro riportare l’atto di cessione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso censura la sentenza impugnata per avere dato prevalenza alle risultanze catastali piuttosto che al certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune. Tale censura non coglie la ratio decidendi della sentenza, che non ha contrapposto la validità probatoria dei due diversi atti (classificazione catastale e certificato di destinazione urbanistica), ma ha affermato, sulla base della documentazione catastale e della ulteriore documentazione prodotta dalla contribuente, che fino alla data del rogito il complesso immobiliare oggetto di compravendita era utilizzato in modo funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa.

3. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. fondato la propria decisione sulle risultanze catastali mai eccepite e prodotte in giudizio, a fronte di contestazioni concernenti esclusivamente la natura edificatoria dei beni in forza di vincolo aeroportuale.

4. Col terzo motivo si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la CTR omesso di pronunciarsi sulle difese dell’Ufficio.

Entrambi i motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati e vanno rigettati: a parte i profili di inammissibilità, non avendo la ricorrente adempiuto – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – all’onere di indicare compiutamente gli atti processuali, essendo consentita in questa sede solo una verifica degli stessi (tra le tante: Cass. 15367/14), e riguardando gli indicati motivi questioni di fatto congruamente motivate dalla C.T.R..

4.1. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67 comma 1, lett. b), individua la plusvalenza con riguardo ai “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

Questa Corte ha più volte affermato che in materia di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione dell’art. 67 T.U.I.R., l’edificabilità dell’area trasferita va desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune e vigente al momento della cessione (Cass. n. 15282 del 2008).

Il momento cui fare riferimento per accertare l’esistenza della edificabilità dell’immobile, rilevante ai fini della verifica dell’esistenza di plusvalenza tassabile, è pertanto quello della stipula dell’atto di cessione.

4.2. E’ stato altresì affermato, che non sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni già edificati (cfr. Cass. 4150 del 2014; n. 15629 del 2014).

Nel caso di specie, la C.T.R. ha escluso sia che si trattasse di terreno edificabile sia che esistesse in concreto tale edificabilità, costituendo oggetto della cessione “un complesso immobiliare”, “utilizzato in modo funzionale all’attività d’impresa di costruzioni, con uffici, magazzini, autorimesse, tettoie”.

5. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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