Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12668 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13616/2019 proposto da:

S.M., avvocato Giovanna Frizzi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 987/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che S.M., cittadino del (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 13 marzo 2019, che aveva rigettato il gravame avverso il decreto di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese dopo essere stato rapito dai ribelli e tenuto prigioniero per un certo periodo);

che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto come non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.

Diritto

CONSIDERATO

che i primi due motivi sono inammissibili, consistendo in un improprio tentativo di indurre questa Corte a rinnovare le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito circa l’insussistenza di rischi di danno grave (D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b), stante la incensurata valutazione di non credibilità del racconto, anche in relazione al profilo della violenza indiscriminata nel paese di origine (art. 14 cit., lett. c), che è stata esclusa sulla base di fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese;

che inammissibile è anche il terzo motivo che, ai fini della protezione umanitaria, si appunta su incensurabili apprezzamenti di fatto svolti dai giudici di merito, i quali hanno escluso la sussistenza di ragioni di vulnerabilità personale e di una adeguata integrazione nel paese di accoglienza;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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