Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12668 del 05/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 12668 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
ORDINANZA
nel giudizio per regolamento di competenza d’ufficic
sollevato dal Tribunale di Velletri nel procedimento
vertente tra Daniela Caponi ed il Ministero della giustizia.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 25 febbraio 2014, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nel giudizio a
quo si controverte dell’opposizione a
decreto di pagamento delle competenze del difensore di
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Regolamento
di competenza d’ufficio
Data pubblicazione: 05/06/2014
L’Avv. Daniela Caponi ha opposto, ai sensi dell’art. 170
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i decreti di liquidazione emessi da un magistrato del Tribunale di Velletri.
Del giudizio di opposizione è parte il Ministero della
Il Tribunale di Velletri, giudicando in sede di opposizione, con ordinanza in data 21 dicembre 2012, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma, in applicazione della regola
del foro erariale, ai sensi dell’art. 25 cod. proc.
civ., essendo parte del giudizio un’Amministrazione dello Stato.
Riassunta la causa, il Tribunale di Roma ha sollevato
conflitto.
Il conflitto appare manifestamente fondato.
Deve darsi continuità al principio – enunciato da Sez.
Il, 13 dicembre 2011, n. 26791 secondo cui
l’opposizione al decreto di pagamento emesso, in sede di
liquidazione delle competenze del difensore di persona
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 168 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è
sottratta alla regola del foro erariale, in quanto la
disciplina delle spese di giustizia fissa, in deroga, la
competenza territoriale del giudice di prossimità, come
risulta dalla previsione secondo cui il decreto è emesso
– 2 –
giustizia.
dal “magistrato che procede” (art. 168, primo comma,
d.P.R. cit.) ed è opponibile innanzi al “presidente
dell’ufficio giudiziario competente” (art. 170, primo
comma, d.P.R. cit.).
tata dall’art. 15 del d.lgs. l ° settembre 2011, n. 150,
ratione temporis applicabile, ai cui sensi il ricorso in
opposizione è proposto al capo dell’ufficio giudiziario
al quale appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
Va pertanto dichiarata la competenza del Tribunale di
Velletri a decidere dell’opposizione avverso i decreti
di liquidazione emessi da un magistrato di quello stesso
Tribunale».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.
380-bis
cod. proc. civ.;
che, pertanto, va dichiarata la competenza del Tribunale di Velletri;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio nel quale
le parti non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte
dichiara
la competenza del Tribunale di
Velletri.
3
Tale principio trova applicazione nella disciplina det-
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema dà cassazio-
ne, il 16 maggio 2014.