Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12667 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 24/05/2010), n.12667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25223/2008 proposto da:

SOCIETA’ FA RICAMI SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7,

presso lo studio dell’avvocato AMBROSIO Giuseppe, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TISATO GIOVANNI, giusta procura

speciale in calce al ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

TEC TEX SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1384/2008 del TRIBUNALE di VICENZA

dell’8.9.08, depositata il 09/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Ambrosio che si riporta

agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 9 settembre 2008, comunicata il 25 settembre 2008, il tribunale di Vicenza ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della domanda proposta da Fa Ricami srl avverso Tec Tex srl, relativa alla risoluzione del contratto per la realizzazione e la fornitura di una particolare macchina agugliatrice, rimettendo la causa al tribunale di Pistoia e condannando l’attrice alla refusione delle spese di lite.

La società attrice ha proposto davanti a questa Corte regolamento di competenza, notificato il 23 ottobre 2008, svolgendo due motivi: A) violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice pronunciato sulla competenza benchè la relativa eccezione, non riproposta dalla convenuta in sede di conclusioni, dovesse ritenersi abbandonata. B) Inammissibilità dell’eccezione di incompetenza, in quanto svolta in maniera incompleta, omettendo ogni contestazione del criterio al foro destinatae solutionis, cioè al luogo di adempimento dell’obbligazione.

Tec Tex srl non ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio. E’ stata redatta e comunicata relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il Collegio, condividendo la relazione, ritiene fondato il ricorso.

Assorbente appare l’esame del secondo motivo: la comparsa di risposta di Tec Tex srl eccepiva in via preliminare (pag. 6) l’incompetenza territoriale del giudice adito, rilevando che i contratti erano stati conclusi nella circoscrizione di Pistoia. In secondo luogo invocava il foro di cui all’art. 19 c.p.c., “avendo la Tec Tex sede nel circondario del tribunale di Pistoia”. Nessun ulteriore rilievo risultava svolto in prima udienza.

E’ stato quindi omesso ogni riferimento al criterio di collegamento costituito dal luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione, previsto alternativamente dall’art. 19 c.p.c.. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta, e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Cass. 9192/03;2702/05; 4903/05; 16096/06;

5842/07; 22639/07).

Diviene quindi superfluo l’esame del primo motivo, perchè, risultando l’eccezione come non proposta, non è necessario indagare se il giudice aveva o meno il potere di considerarla, sebbene non fosse stata coltivata in sede di conclusioni.

Quanto alle spese del giudizio, SU 14205/05 insegna che: “Il regolamento (necessario) di competenza avverso la sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporta la devoluzione alla S.C. anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l’onere di impugnare la pronuncia sulle spese, nè potendo ciò fare mediante un’impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari- ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione – in quanto siffatto regolamento costituisce un mezzo di impugnazione al quale sono applicabili le norme generali in materia di impugnazioni non derogate dalla specifica disciplina per esso stabilita e perchè la pronuncia sulle spese processuali non costituisce una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè la rimessione alla S.C. della questione di competenza, mediante l’istanza di regolamento, implica, in via consequenziale, anche la cognizione sulla pronunzia in tema di spese, destinata ad essere caducata, nel caso di suo accoglimento. Peraltro, qualora il regolamento sia accolto ed il giudizio debba proseguire innanzi al giudice dichiaratosi incompetente, la S.C. deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., comma 1, ultima parte, mentre sulle spese relative alla fase svoltasi innanzi al giudice erroneamente dichiaratosi incompetente deve provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio che, una volta riassunto, continua innanzi al medesimo e nel quale conservano rilevanza gli atti compiuti sino alla sentenza di incompetenza cassata, mentre, nel caso di mancata riassunzione, le spese, ai sensi dell’art. 310 c.p.c., u.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate”.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso, la declaratoria di competenza del tribunale di Vicenza e la condanna alla refusione delle spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del tribunale di Vicenza cui rimette le parti, anche per le spese della prima fase del giudizio di merito, con termine di legge per la riassunzione.

Condanna parte intimata alla refusione alla Fa Ricami srl delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per onorari, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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