Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12667 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16002/2013 R.G. proposto da:

ROMANA EDILCOSTRUZIONI s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv.

Roberto Forlani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma alla via Cavour n. 101, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Sabaudia;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 804/39/12 depositata il 18 dicembre 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 aprile

2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

– In relazione ad avviso di accertamento notificatole dal Comune di Sabaudia per ICI annualità 2005, ROMANA EDILCOSTRUZIONI s.r.l. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ha accolto l’appello comunale e riconosciuto la pretesa tributaria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, per aver il giudice d’appello riconosciuto la pretesa tributaria su fabbricati ultimati e resi agibili solo dopo il 2005; il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi della pronuncia d’appello, focalizzata non sull’ultimazione e l’agibilità degli immobili, bensì sul loro accatastamento con attribuzione di rendita, avvenuto già nel 2005; ratio conforme, peraltro, alla massima per cui l’iscrizione catastale è presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’ICI (Cass. 10 ottobre 2008, n. 24924, Rv. 605153; Cass. 30 aprile 2015, n. 8781, Rv. 635335).

Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per non aver il giudice d’appello valutato che la contribuente aveva corrisposto l’ICI annualità 2005 per l’area di sedime; il motivo è inammissibile, poichè l’art. 360 c.p.c., n. 5, trova applicazione ratione temporis nella formulazione modificata dal D.L. n. 83 del 2012, conv. L. n. 134 del 2012, che si riferisce al vizio di omesso esame e non più al vizio di motivazione; ove pure riqualificato come denuncia di omesso esame, il mezzo resterebbe inammissibile, non essendo verificabile la decisività del fatto nella motivazione dell’avviso di accertamento, giacchè il ricorso non riproduce l’avviso stesso, in violazione del principio di autosufficienza ex art. 366 c.p.c. (Cass. 13 agosto 2004, n. 15867, Rv. 575601; Cass. 4 aprile 2013, n. 8312, Rv. 625996; Cass. 19 aprile 2013, n. 9536, Rv. 626383).

PQM

 

Rigetta il ricorso; dichiara che la ricorrente ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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