Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12667 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19407/2020 proposto da:

K.S., (alias K.S.), rappresentato e difeso

dall’Avv. Antonio Gregorace ed elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Roma, via della Giuliana, n. 32, in virtù di procura

speciale posta in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6564/2019,

pubblicata il 30 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

marzo 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 30 ottobre 2019, la Corte di appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da K.S., cittadino nato in (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 2 febbraio 2017, che aveva respinto il ricorso proposto nei confronti della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. La Corte di appello ha ritenuto infondate le doglianze sulla valutazione delle dichiarazioni dell’appellante, ritenute in primo grado inattendibili, e sul mancato ricorso ai poteri officiosi del giudice con riferimento alla situazione politica e sociale del (OMISSIS), da cui il richiedente era fuggito perchè temeva per la sua vita, a causa delle torture subite, come poteva essere riscontrato dagli esiti delle cicatrici comprovate dal certificato medico prodotto.

3. I giudici di appello hanno confermato la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, proprio in ragione della documentazione offerta dallo stesso che non appariva autentica e sulla base dell’esame della situazione esistente in (OMISSIS), come emergeva dalle fonti internazionali espressamente richiamate e aggiornate al 2018; quanto alla protezione umanitaria, la Corte ha affermato l’insussistenza di gravi ragioni di vulnerabilità, specificando che per la priva volta il richiedente aveva fatto cenno nelle dichiarazioni rese in secondo grado al suo orientamento sessuale, motivo del tutto nuovo neppure prospettato dal difensore nell’atto di appello.

4. K.S. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a cinque motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale, perchè i giudici di primo grado non avevano enunciato i motivi per i quali avevano ritenuto di non concedere la protezione internazionale richiesta, nonostante il ricorso presentato ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e alla Direttiva 2004/83/CE, recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla produzione documentale del ricorrente ed al mancato supporto probatorio, avendo la Corte di appello, senza nemmeno valutare i documenti prodotti, ritenuto che non potevano essere valutati perchè di dubbia genuinità, posticci e privi di qualsiasi requisito di autenticità.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del paese di origine del ricorrente.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine.

4.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè connessi, sono inammissibili.

4.2 I giudici di secondo grado hanno confermato la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente, proprio in ragione della documentazione offerta dallo stesso che non appariva autentica, specificando, inoltre, che solo in grado di appello e per la prima volta il richiedente aveva fatto cenno al suo orientamento sessuale.

Inoltre, la Corte ha esaminato la situazione esistente in (OMISSIS), richiamando specifiche fonti internazionali aggiornate al 2018, mettendo in evidenza che le condizioni generali del (OMISSIS) presentano minori criticità rispetto a quelle di altri paesi e che il rischio terrorismo non rappresenta una minaccia specifica e che, piuttosto, a seguito delle elezioni presidenziali il Paese si volge ad un percorso caratterizzato da riforme democratiche e dalla liberazioni delle persone ingiustamente detenute.

4.3 Non esiste, quindi, il vizio di motivazione dedotto, tenuto conto che la motivazione dettata dalla Corte, pur sintetica, è esistente e consente di ricostruire il percorso logico seguito e che il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

4.4 Ed invero, una volta espresso dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, il giudizio sulla natura delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass., 20 marzo 2014, n. 6503; Cass., 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi è, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286).

4.5 Peraltro, con riguardo all’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C, accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso, va rilevato che questa Corte ha affermato, anche di recente, che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato o uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria (Cass., 2 ottobre 2019, n. 24647).

5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo i giudici ritenuto di non concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, non avendo valutato i giudici il grado di integrazione sociale del ricorrente, che aveva prodotto attestati di frequenza scolastica, di volontariato e di partecipazione religiosa.

5.1 Il motivo è inammissibile perchè trascura del tutto di censurare l’iter argomentativo della Corte di merito, laddove i giudici di secondo grado hanno evidenziato che gli elementi emersi non offrivano alcuna evidenza in ordine ad una peculiare situazione di vulnerabilità del ricorrente, precisando, altresì, che la documentazione prodotta che, appariva ricostruita ex post, a sostegno di seri motivi umanitari non era idonea sotto il profilo specificamente probatorio.

5.2 Ed infatti, il ricorso per cassazione deve necessariamente contestare, a pena di inammissibilità, in maniera specifica la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass., 10 agosto 2017, n. 19989; Cass., 14 febbraio 2012, n. 2091).

Il ricorrente, peraltro, anche in questa sede si è limitato ad una critica sterile indirizzata alla motivazione della sentenza, senza nulla aggiungere, in concreto, con riferimento alla posizione personale e ad una qualche situazione di vulnerabilità in grado di giustificare le ragioni umanitarie richieste per il permesso di soggiorno.

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese poichè l’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

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