Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12667 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12667 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

regolamento di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
DI NOI COSTRUZIONI s.r.1., in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 05/06/2014

rappresentata e difesa, in forza

di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. Attilio Sébastio e Giovanna Sébastio, con domicilio eletto
nello studio di quest’ultima in Roma, via Germanico, n.
109;
– ricorrente contro
TOMBOLINI Giuseppe e TOMBOLINI Paolo;
– intimati –

tbk

avverso l’ordinanza del Tribunale di Taranto in data 18
settembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2014, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Nella controversia pendente dinanzi al Tribunale di Taranto tra Giuseppe Tombolini e Paolo Tombolini, da un
lato, e la s.r.l. Di Noi Costruzioni, dall’altro, il
Tribunale, con sentenza non definitiva, ha dichiarato la
nullità degli atti di compravendita rogati dal notaio
Giovanni Mobilio il 24 marzo 2003, nella parte in cui
hanno previsto, come pertinenza esclusiva, il posto auto
di mq 13 per l’unità abitativa acquistata da Giuseppe
Tombolini e il posto auto di mq 18 per l’unità abitativa
acquistata da Paolo Tombolini; e, ritenuto di dover
svolgere ulteriori indagini peritali, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, conferendo un incarico
di consulenza tecnica onde: (a) accertare, secondo certi
parametri nel rapporto tra cubatura netta totale e cubatura netta del singolo immobile, la superficie dei posti
auto pertinenziali alle unità abitative; (b) verificare
la concreta possibilità di assegnare agli attori le aree

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Dott. Alberto Giusti.

destinate a parcheggio; (e) ove non sia possibile la
concreta assegnazione di spazi ulteriori, indicare le
cause di indisponibilità delle aree e determinare il valore dei diritti incisi.

Tribunale, rilevato che la sentenza non definitiva ha
formato oggetto di gravame, ha disposto, con ordinanza,
la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ.,
sul rilievo che “il prosieguo del giudizio di merito non
possa prescindere dall’esito del giudizio già incardinato dinanzi alla Corte d’appello di Taranto”.
Per la cassazione dell’ordinanza di sospensione la società Di Noi Costruzioni ha proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto notificato il 16 ottobre
2013.
Il ricorso appare fondato. Infatti, nel rapporto fra il
giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e
quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio é quella su richiesta
concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279, quarto
comma, cod. proc. civ., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell’art. 337 cod.
proc. civ., per l’assorbente ragione che il giudizio é

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Successivamente, all’udienza del 18 settembre 2013, il

unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva é sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (Sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22944)».

di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi
critici;
che il ricorso va accolto e l’ordinanza di sospensione per pregiudizialità dipendenza deve essere cassata;
che le parti vanno rimesse davanti al Tribunale di
Taranto, previa riassunzione della causa nel termine di
legge;
che il giudice del merito provvederà anche sulle
spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte

cassa l’ordinanza impugnata e rimette le

parti per la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Taranto, anche per le spese del regolamento di
competenza, previa riassunzione della causa nel termine
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2014.

Considerato che il Collegio condivide la proposta

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