Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12666 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 24/05/2010), n.12666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Verona, con ordinanza R.G. 12232/07 del 17.3.08, depositata il

18.3.08, nel procedimento pendente fra:

OLKEREI ALOIS MULLER GMBH & CO KG;

COMUNE DI VERONA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 26 giugno 2007 il giudice di pace di Verona ha dichiarato la propria incompetenza e rimesso al tribunale di Verona l’opposizione proposta dalla società Molkerei Alois Muller GmbH & CO KG avverso l’ordinanza ingiunzione n. 6240/01 emessa dal comune capoluogo per violazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 2 e della L. n. 169 del 1989, art. 5, relativamente alle indicazioni riportate su confezioni di latte fresco pastorizzato. Il giudice di pace rilevava che le opposizioni in materia di igiene degli alimenti e bevande sono di competenza del tribunale ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis.

A seguito di riassunzione a cura dell’opponente, il tribunale di Verona, con ordinanza riservata alla prima udienza del 17 marzo 2008, sollevava conflitto di competenza davanti a questa Corte. Osservava che gli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 109 del 1992, erano finalizzati a garantire la tutela dei consumatori attraverso la correttezza delle indicazioni riportate sui prodotti e che rientravano quindi nella competenza generale del giudice di pace. A tal fine ricordava che la disciplina relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari concerne la materia del commercio.

Veniva acquisita prova delle notifiche alle parti, le quali non si sono costituite. Redatta relazione ex art. 380 bis c.p.c., la trattazione del regolamento è stata fissata per l’odierna adunanza camerale.

L’istanza è fondata. La L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, lett. E), stabilisce la competenza del tribunale sulle opposizioni di cui all’art. 22, quando la sanzione applicata concerne disposizioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande.

Il ricorso nega: A) che vi sia stata violazione della L. n. 109 del 1992, art. 5, paragr. 3, per aver M. indicato in etichetta una durabilità del prodotto superiore a quella ammessa dalla legge. B) che vi sia stata violazione del D.L. n. 109 del 1992, art. 2, comma 1, per aver M. riportato sulla confezione di vendita la dicitura “qualità superiore”, vantando una definizione qualitativa spettante ad altra categoria di latte.

Entrambe le contestate violazioni concernono informazioni commerciali relative al prodotto venduto, relative alla qualità particolarmente elevata dello stesso e alla durata della conservazione, ma non riguardano l’igiene, cioè il trattamento, le modalità di stoccaggio e il controllo degli alimenti. La disposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, lett. e), concernente l’applicazione di sanzioni per violazioni della normativa relativa alla “igiene degli alimenti e delle bevande”, costituendo una eccezione alla regola generale della competenza del giudice di pace, è norma di stretta interpretazione (Cass. 6321/06). La nozione di igiene non è quindi suscettibile di espansione.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare (Cass. 24724/07) che la normativa sull’etichettatura e la pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale è disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all’igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali. Inoltre in fattispecie del tutto analoga a quella odierna è stato affermato (Cass. 15879/08) che “La competenza per materia a decidere sull’opposizione, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, avverso l’ordinanza ingiunzione relativa alla sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 9 del Regolamento CE n. 3201/90 e del D.L. 7 settembre 1987, n. 370, art. 4, conv. nella L. 4 novembre 1987, n. 460 (nella specie per avere indicato sull’etichetta dei vini una gradazione alcolica diversa da quella effettiva), appartiene al giudice di pace, e non al tribunale, in quanto disciplina le modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei vini e mosti di uva e stabilisce l’obbligo dell’effettiva corrispondenza tra la gradazione alcolica del prodotto e quanto risultante dall’etichetta, al fine di tutelare la corretta informazione dei consumatori in ordine alle caratteristiche del bene dichiarate dal produttore. Tale normativa, rientrando nella materia del commercio, e non già in quella dell’igiene degli alimenti e delle bevande di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, comma 2, lett. e), che assegna la competenza al tribunale, rimane devoluta al giudice di pace ai sensi della medesima L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, comma 1”.

Alla luce dei principi soprariportati va quindi accolto il ricorso e dichiarata la competenza del giudice di pace di Verona, avanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge. Non v’è luogo per provvedere sulle spese di questa fase del procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la competenza del giudice di pace di Verona, avanti al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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