Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12666 del 05/06/2014

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12666 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

regolamento di competenza

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
BARCA Avv. Mario e BARCA Avv. Silvia, il primo in proprio e la seconda rappresentata e difesa, in forza di
procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mario
Barca, con domicilio eletto nel loro studio in Rama, via
Macedonia, n. 10;
– ricorrenti contro
A.A.
– intimato avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma in data 20
settembre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 16 maggio 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

233

)(c:(

Data pubblicazione: 05/06/2014

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 18 febbraio 2014, la seguente proposta di
definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Premesso che con ricorso

ex art.

702-bis cod. proc..

ca e Silvia Barca hanno richiesto la condanna di A.A. al pagamento, in proprio favore, della somma di
euro 2.100, oltre accessori, in relazione all’attività
professionale svolta nei suoi confronti, l’adito Tribunale di Roma, con ordinanza in data 19 settembre 2013,
ha dichiarato la propria incompetenza per valore, sul
rilievo che il credito azionato dai ricorrenti rientra
nella competenza del Giudice di pace, competente, ai
sensi dell’art. 7 cod. proc. civ., per le cause relative
a beni mobili di valore non superiore ad euro 5.000.
Per la cassazione di questa ordinanza gli Avv. Barca
hanno proposto ricorso per regolamento di competenza,
con atto notificato il 17 ottobre 2013.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso appare fondato.
L’ordinanza impugnata non tiene conto dello specifico
oggetto del giudizio, costituito dalla pretesa di liquidazione delle spettanze professionali maturate dai ricorrenti a seguito di attività giudiziale svolta in favore del A.A. davanti al Tribunale di Roma.

civ., depositato il 21 gennaio 2013, gli Avv. Ma rio Bar-

Di qui la sussistenza dell’errore denunciato, posto che
l’art. 14 del d.lgs. 1 0 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti

18 giugno 2009, n. 69) prevede, per le controversie previste dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794,
la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito
per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera.
E poiché, appunto, gli Avv. Barca hanno prestato la propria opera, nella causa presupposta, dinanzi al Tribunale di Roma, correttamente essi hanno adito quello stesso
giudice per vedersi liquidare gli onorari e i diritti di
avvocato».
Considerato che il Collegio condivide la proposta
di definizione contenuta nella relazione ex art.

380-bis

cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi
critici;
che, pertanto, il ricorso va accolto;
che, cassata l’ordinanza impugnata, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al
quale le parti vanno rimesse, previa riassunzione della
causa nel termine di legge;

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civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge

che il giudice del merito provvederà anche sulle
spese del regolamento.
P.Q.M.
La Corte

dichiara

la competenza del Tribunale di

spese del regolamento di competenza, previa riassunzione
della causa nel termine di legge;

cassa l’ordinanza im-

pugnata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16 maggio 2014.

Roma, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le

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