Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12665 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 06/12/2019, dep. 25/06/2020), n.12665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 8604/2015 R.G. proposto da:

B.T., – c.f. (OMISSIS) – B.S. – c.f. (OMISSIS)

– rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

ricorso dall’avvocato Carmela Elvira Arcuri ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Dora, n. 2, presso lo studio

dell’avvocato Federico Russo;

– ricorrenti –

contro

B.T., – c.f. (OMISSIS) – (erede di B.B.);

B.R. – c.f. (OMISSIS) – (erede di B.B.);

B.G. – c.f. (OMISSIS);

B.R. – c.f. (OMISSIS);

B.R. – c.f. (OMISSIS);

B.S. – c.f. (OMISSIS);

B.T. – c.f. (OMISSIS);

B.R. – c.f. (OMISSIS);

B.G. – c.f. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1434 dei 4/30.9.2015 della corte d’appello di

Palermo;

udita la relazione nella camera di consiglio del 6 dicembre 2019 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

1. Si reputa preliminarmente tamquam non esset la costituzione per i ricorrenti, in sostituzione dell’avvocato Carmela Elvira Arcuri, inizialmente officiato in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dell’avvocato Roberto Corsello “in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 c.p.c., comma 3, da intendersi in calce al presente atto” ovvero in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore in data 18.11.2019.

2. Invero il giudizio di prime cure ha avuto inizio con atto di citazione del 23.5.1985 ed il giudizio di appello con citazione del 10.12.1998.

Non si applica pertanto l’inciso, di cui al 3 co. dell’art. 83 c.p.c., “ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”, inciso aggiunto a decorrere dal 4.7.2009 dalla della L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9, lett. a), ed applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge ai giudizi iniziati dopo la data anzidetta, ossia iniziati in primo grado successivamente a tale data (l’espressione “giudizio” deve essere intesa similmente a quanto ritenuto da questa Corte – con riferimento alla L. n. 353 del 1990, art. 90, – con la pronuncia n. 11301 del 16.5.2007, secondo cui, ai fini della disciplina transitoria dettata dalla L. n. 353 del 1990, art. 90, (secondo la quale ai “giudizi pendenti” alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data), per stabilire se alle cause in corso a detta data trovi applicazione tale disposizione o il nuovo regime processuale introdotto dalla stessa legge, si deve far riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito, solitamente coincidente con quella di notificazione della citazione davanti al giudice di primo grado; cfr. anche Cass. 18.2.2011, n. 4005).

3. Su tale scorta rileva l’insegnamento di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, (nella formulazione, appunto, ratione temporis applicabile), che implica la necessaria esclusione dell’utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; perciò, se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal 2 co. dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata (Cass. sez. un. 12.6.2006, n. 13537).

4. Deve darsi atto altresì che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo posta ordinaria e nondimeno non si ha riscontro, mercè l’allegazione di tutti gli avvisi di ricevimento, del buon esito delle notificazioni eseguite.

Cosicchè è necessario che i ricorrenti provvedano a rinnovare la notificazione del ricorso per cassazione agli intimati ai quali non è stata eseguita ovvero ad allegare gli avvisi di ricevimento mancanti delle notificazioni già validamente ed efficacemente eseguite.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo;

dichiara tamquam non esset la costituzione per i ricorrenti, in sostituzione dell’avvocato Carmela Elvira Arcuri, dell’avvocato Roberto Corsello;

accorda ai ricorrenti termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza ai fini della rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione agli intimati ai quali non è stata eseguita ovvero ai fini dell’allegazione degli avvisi di ricevimento mancanti delle notificazioni già validamente ed efficacemente eseguite;

si comunichi la presente ordinanza interlocutoria sia all’avvocato Carmela Elvira Arcuri sia all’avvocato Roberto Corsello.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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