Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12665 del 19/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4048/2013 R.G. proposto da:

Comune di Brandizzo, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio

Chiarello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lecce

alla via Ludovico Ariosto n. 43, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Cinzia De

Micheli, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla

via Tacito n. 23, per procura a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 26/5/12 depositata il 13 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 aprile

2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

In relazione ad avviso di accertamento notificato a P.M. per ICI annualità 2008, il Comune di Brandizzo ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ne ha respinto l’appello principale, accolto l’incidentale del contribuente e per l’effetto interamente annullato l’atto impositivo.

Il primo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione, il secondo violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, per aver il giudice d’appello riconosciuto spettare a P.M. l’esenzione ICI per abitazione principale con riferimento a un intero immobile, malgrado questo fosse occupato anche dalla sorella E. quale comproprietaria e dal padre G. quale comodatario.

I motivi sono infondati; il giudice d’appello ha ritenuto l’immobile unitario attesa l’identità della partita catastale e la natura indivisa della comunione tra i germani M. ed E., desumendone che G. fosse ospitato dai figli nella loro abitazione principale; la motivazione non tradisce vizi logici, nè giuridici, poichè agli effetti del beneficio per l’abitazione principale (divenuto esenzione dal 2008 a norma del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, conv. L. n. 126 del 2008) non rileva il numero dei subalterni catastali, bensì l’effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell’immobile complessivo (Cass. 29 ottobre 2008, n. 25902, Rv. 605168; Cass. 3 luglio 2014, n. 15198, Rv. 631558).

Il ricorso incidentale proposto dal contribuente riguardo la compensazione delle spese processuali d’appello è fondato, poichè egli è risultato interamente vittorioso nel grado e la statuizione di compensazione appare del tutto immotivata (“spese compensate”), non esplicitando le gravi ed eccezionali ragioni a tal fine necessarie ex art. 92 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009; non occorrono accertamenti di fatto, sicchè il punto va deciso nel merito con condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione ad esso e – decidendo nel merito – condanna il Comune di Brandizzo a rifondere a P.M. le spese del giudizio d’appello, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Condanna altresì il Comune di Brandizzo a rifondere a P.M. le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Dichiara che il Comune di Brandizzo ha l’obbligo di versare l’ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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