Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12665 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11997/2016 proposto da:

P.A., L.N., L.G.; L.P.,

quali eredi di L.A., deceduto il (OMISSIS), tutti

rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Maniglio, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Comune di Bisceglie, nella persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma alla via Giovanni Battista

Martini, n. 2, presso e nello studio dell’Avv. Pasquale Misciagna,

in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 442/2015,

pubblicata il 23 marzo 2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/03/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile la domanda di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio; ha determinato l’indennità di occupazione legittima in Euro 16.380,13 e ha ordinato il deposito delle somme presso la Cassa Depositi e Prestiti in favore di L.A., con gli interessi legali dal 19 maggio 2009, sino all’effettivo soddisfo.

2. I giudici di merito, nello specifico, hanno dichiarato inammissibile la domanda relativa all’indennità di espropriazione perchè l’attore aveva incassato la somma depositata a tale titolo e non aveva dedotto, nè provato, che detta riscossione fosse avvenuta, con riserva o altre formule similari indicanti la volontà di accettare la somma, senza pregiudizio di eventuali spettanze a detto titolo, in quanto era suo onere provare che la riscossione della somma non implicasse accettazione dell’indennità; hanno, poi determinato l’indennità di occupazione, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 50 in ragione di un dodicesimo dell’indennità di esproprio accettata dall’attore.

3. P.A., L.N., L.G. e L.P., nella qualità di eredi di L.A., deceduto il (OMISSIS), hanno impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bari con ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura.

4. Il Comune di Bisceglie ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2704 e 2709 c.c., nonchè degli artt. 115,166,167,183 e 190 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, in quanto la Corte di appello aveva errato a non sanzionare la tardività dell’eccezione estintiva di pagamento sollevata dal Comune di Bisceglie soltanto nella comparsa conclusionale, nonostante eccezione in senso lato rilevabile d’ufficio, poichè i fatti su cui essa si fondava erano stati dedotti e allegati dal Comune oltre i termini processuali prescritti dalla legge; nè aveva valore determinante quanto affermato dal difensore nella memoria di replica, non avendo le affermazioni ivi contenute valenza confessoria, nè le stesse potevano essere apprezzate come una eventuale accettazione di contraddittorio.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dell’art. 115 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, e art. 101 c.p.c. e la nullità della sentenza di primo grado, perchè la corretta instaurazione del contraddittorio da parte del giudice avrebbe consentito all’attore di dimostrare che la richiesta di svincolo e di riscossione delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio era avvenuta con riserva di conseguire somme maggiori rispetto a tale indennità provvisoria.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del T.U. n. 327 del 2001, art. 26, comma 5, perchè nel caso in esame non vi era alcuna necessità di esprimere la riserva, in quanto l’azione giurisdizionale era stata già avviata al momento della richiesta di pagamento dell’indennità provvisoria depositata presso la Cassa DD.PP..

3.1 Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, sono fondate.

3.2 Giova precisare, innanzi tutto, che la presente controversia è regolamentata dal D.P.R. n. 327 del 2001, ovvero il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, che ha coordinato e razionalizzato i principi in materia espropriativa e che ha introdotto una nuova regolamentazione del pagamento o deposito dell’indennità provvisoria, all’art. 26, comma 5 D.P.R. citato, a norma del quale “Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante”.

In particolare, il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 26 disciplina la procedura per il pagamento o il deposito dell’indennità provvisoria e prevede che, trascorso il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’atto che determina in via provvisoria la misura dell’indennità provvisoria, l’autorità espropriante ordina al promotore dell’espropriazione di effettuare il pagamento delle indennità che siano state accettate, ovvero il deposito delle altre indennità presso la Cassa depositi e prestiti (ora Ministero dell’economia e delle finanze).

L’autorità espropriante ordina il pagamento diretto dell’indennità al proprietario, qualora questi abbia assunto ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti dei terzi, e può disporre che sia prestata una idonea garanzia entro un termine all’uopo stabilito.

Se il bene è gravato da ipoteca, al proprietario è corrisposta l’indennità, previa esibizione di una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizza la riscossione della somma; mentre se il bene è gravato da altri diritti reali, ovvero se sono presentate opposizioni al pagamento della indennità, in assenza di accordo sulle modalità della sua riscossione, il beneficiario dell’espropriazione deposita la somma presso la Cassa depositi e prestiti.

In tal caso, l’effettivo pagamento ha luogo in conformità alla pronuncia dell’autorità giudiziaria, adita su domanda di chi vi abbia interesse.

Qualora manchino diritti dei terzi sul bene, il proprietario può, tuttavia, in qualunque momento, percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante e la Cassa depositi e prestiti provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi siano opposizioni di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in merito.

3.3 L’art. 26 richiamato regola, quindi, le modalità di pagamento o deposito dell’indennità provvisoria, sia accettata, sia non accettata.

In quest’ultimo caso, tuttavia, occorrerà, poi, esperire anche la procedura prevista dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 27 in tema di pagamento o deposito definitivo dell’indennità a seguito della perizia di stima dei tecnici o della Commissione provinciale, oppure qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato o vi siano opposizioni al pagamento, ovvero le parti non si siano accordate sulla distribuzione, il pagamento delle indennità agli aventi diritto è disposto dall’autorità giudiziaria, su domanda di chi ne abbia interesse (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 29).

3.4 E’ utile precisare che questa Corte, nella vigenza della normativa precedente, aveva affermato che:

-l’accettazione dell’indennità costituisce una dichiarazione negoziale, il cui incontro con l’offerta formulata dall’espropriante dà luogo ad un accordo, qualificabile come negozio di diritto pubblico, che s’inserisce nel procedimento ablatorio come atto integrativo del procedimento stesso (Cass., 20 marzo 2009, n. 6867; Cass., 27 novembre 2003, n. 18110);

-l’interpretazione di tale accordo, al pari di quella degli altri atti negoziali, è sottoposta alle comuni regole di ermeneutica contrattuale, e, mirando all’accertamento della volontà delle parti, si configura come un’indagine di fatto, riservata al giudice di merito, il cui risultato è pertanto censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle predette regole ovvero per incongruenza o illogicità della motivazione (Cass., 27 dicembre 1999, n. 14587);

-in quanto parte di uno schema negoziale precostituito, che s’innesta a sua volta su una sequenza procedimentale rigidamente disciplinata dalla legge in funzione della realizzazione di finalità pubblicistiche, l’accettazione dell’indennità non tollera l’apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante che l’accordo riveste nei rapporti tra l’espropriante e l’espropriato, sia pure condizionatamente all’emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la sollecita conclusione del procedimento ablatorio, che rappresenta l’obiettivo essenziale della determinazione consensuale dell’indennità. (Cass., 3 maggio 2017, n. 10715);

-in tema di determinazione consensuale dell’indennità di espropriazione, all’espropriato è accordata una facoltà di scelta tra l’accettazione dell’indennità offerta e la contestazione giudiziaria della stessa, ma non gli è consentito d’invocare il pagamento dell’acconto e di rifiutare o contestare l’indennizzo offerto dall’espropriante, risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, la quale, presupponendo necessariamente l’accettazione dell’importo offerto dall’espropriante, comporta l’automatica definizione del subprocedimento avviato con la notificazione dell’offerta e preclude, pertanto, la formulazione di eventuali contestazioni o di espressa riserva di agire successivamente per la determinazione dell’indennità, (Cass., 26 ottobre 2018, n. 27303; Cass., 14 giugno 2019, n. 16022).

3.5 Da tale principi conseguiva che l’espropriato aveva una facoltà di scelta tra l’accettazione delle indennità offerte, che gli consentiva anche di ottenere immediatamente l’acconto previsto dalla L. n. 94 del 1982, art. 5 e di evitarne il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, e la contestazione giudiziaria delle stesse (Cass., 29 luglio 2005, n. 15950; Cass., 27 settembre 2002, n. 14009) e che il pagamento dell’acconto poteva essere invocato soltanto se le indennità fossero divenute incontestabili per l’intervenuto accordo tra le parti in ordine al loro ammontare e ciò conformemente all’intento acceleratorio perseguito dal legislatore rispetto alla determinazione definitiva dell’indennità (cfr. Cass., Sez. Un., 25/11/2009, n. 24761; Cass., Sez. I, 28/08/2001, n. 11292; 7/02/1995, n. 1402);

3.6 In definitiva, l’espropriando poteva effettuare una scelta rimessa alla sua discrezionalità, in base a un soggettivo calcolo di convenienza e previa valutazione dei rischi e dei vantaggi collegati a ciascuna opzione, ma non gli era consentito d’invocare il pagamento dell’acconto e, nel contempo, rifiutare o contestare l’indennizzo offerto dall’espropriante, pur se non corrispondente a quello dovuto per legge oppure determinato in violazione di disposizioni che disciplinavano il procedimento ablatorio.

3.7 Per converso, nella normativa vigente, mentre da un lato rileva l’espressa previsione dell’irrevocabilità dell’accettazione contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 20, comma 5 (“5. Nei trenta giorni successivi alla notificazione, il proprietario può comunicare all’autorità espropriante che condivide la determinazione della indennità di espropriazione. La relativa dichiarazione è irrevocabile”); dall’altro l’art. 26, comma 5, configura la facoltà (“il proprietario può”) dell’espropriando di percepire la somma depositata (non accettata), con riserva di chiedere l’importo effettivamente spettante in sede giurisdizionale.

3.8 In tal senso depone anche la recente sentenza di questa Corte che, in tema di svincolo delle somme versate, ha affermato il seguente principio di diritto: “Là dove il privato beneficiario di importi versati presso la Cassa Depositi e Prestiti dall’espropriante all’esito di procedura di acquisizione sanante, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, commi 1 e 3, reclami lo svincolo delle somme versate (per il pregiudizio patrimoniale, per quello non patrimoniale e per il risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo), il giudice del merito investito della domanda ben potrà disporre in conformità, senza che si frapponga a tanto la pendenza sull’ammontare delle poste indicate di distinti giudizi che, instaurati su iniziativa del privato espropriato ed in difetto di riconvenzionali dell’espropriante, non possono condurre ad una rideterminazione in “peius” delle voci indicate” (Cass., 8 maggio 2019, n. 12049).

3.9 Tanto premesso, la Corte territoriale, prendendo atto dell’avvenuto pagamento della riscossione dell’indennità provvisoria di esproprio e ritenendo inammissibile la domanda di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio, non ha fatto buon governo dei principi normativi vigenti.

Ne discende, anche, l’irrilevanza da parte dell’appellante dell’apposizione o meno della riserva al momento del pagamento della riscossione dell’indennità provvisoria di esproprio, riscontro probatorio che, in ogni caso, nel caso in esame non è stato possibile effettuare, poichè l’Amministrazione comunale ha eccepito la corresponsione dell’acconto in sede di comparsa conclusionale.

Ed infatti, va sottolineato che il tenore letterale dell’art. 26 Testo Unico espropri depone nel senso di non richiedere l’espressa formulazione di una riserva quando il giudizio di opposizione sia stato già intrapreso e la volontà in tal senso sia stata già espressa, non risultando dalla norma che la richiesta di svincolo comporti rinuncia alla maggiore pretesa già avanzata in sede giurisdizionale.

Il T.U. n. 327 del 2001, art. 26, comma 5, prevede specificamente che il proprietario può in qualunque momento percepire la somma depositata, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l’importo effettivamente spettante.

Non vi era, dunque, alcuna necessità di esprimere la riserva, in quanto l’azione giurisdizionale era stata già avviata al momento della richiesta di pagamento dell’indennità provvisoria depositata presso la Cassa DD.PP.; nè si era verificata alcuna preclusione del diritto alla maggiore indennità richiesta nel giudizio di opposizione alla stima, anche alla luce dell’ulteriore circostanza che il Comune di Bisceglie non aveva formulato domande riconvenzionali, avendo assunto che l’indennità offerta era congrua in quanto calcolata ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1.

4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA