Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12665 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16420/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 30/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 23.4.08, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 30/19/2008, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto il ricorso di P.G. avverso il silenzio- rifiuto di un’istanza di rimborso dell’Irap versata per tutti e tre gli anni 2001, 2002, 2003. Invero la sentenza di primo grado aveva limitato l’accoglimento dell’istanza alla annualità 2003, ed era stata impugnata con appello principale dell’amministrazione finanziaria e con appello incidentale della P..

L’intimata non ha svolto difese.

L’unico motivo di ricorso, concluso da quesito di diritto, denuncia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in ragione del fatto che in tema di Irap la domanda di condono, nella specie presentata dal contribuente ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge cit., esclude qualsiasi diritto al rimborso di somme già versate.

Il motivo è manifestamente fondato, dal momento che è pacifico, nella giurisprudenza della Corte, che la definizione automatica dalla 1. n. 289/02 preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per mancanza del relativo presupposto (nella specie, l’Irap): il condono, infatti, in quanto volto a definire consensualmente la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte a una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (per tutte Cass. n. 21719/2009).

Tanto nella specie risulta, in base alla sentenza, avvenuto con riguardo alle annualità 2001 e 2002.

La sentenza non risulta impugnata, di contro, quanto alla statuizione afferente il rimborso per l’anno 2003. Il ricorso può essere dunque trattato in camera di consiglio e definito, nei suddetti limiti, con pronunzia di manifesta fondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione;

– che pertanto l’impugnata sentenza va soggetta a cassazione; e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può la Corte pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384, cpv. c.p.c., rigettando l’originario ricorso limitatamente agli anni suindicati;

– che le spese processuali dei gradi di merito possono essere compensate per giusti motivi, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente limitatamente agli anni 2001 e 2002. Compensa le spese processuali relative ai gradi del giudizio di merito e condanna l’intimata alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 700,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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