Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12664 del 24/05/2010

Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 24/05/2010), n.12664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3887/2007 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato PERRELLA Enrico, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2006 del GIUDICE DI PACE di LIVORNO del

2.12.05, depositata il 30/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Livorno con sentenza del 30 gennaio 2006 accoglieva l’opposizione proposta da L.M. avverso il Ministero dell’Interno per l’annullamento del verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polstrada di Livorno relativo a violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9.

Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 19 gennaio 2007, lamentando violazione degli artt. 45 e 142 C.d.S. e relative norme regolamentari e dell’art. 2700 c.c., L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, nonchè vizi di motivazione. L. ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Infondatamente il controricorrente ha eccepito il difetto di specificità del ricorso, rilevando che in esso si fa menzione del modello di autovelox 104 C-2 in luogo di quello Provida utilizzato dagli agenti verbalizzanti. Il riferimento non è improprio, nè vizia il ricorso: risulta infatti dalla sentenza impugnata che il giudice di pace ha discusso della mancanza di taratura dell’autovelox utilizzato, menzionando anche altri modelli, tra i quali espressamente il 104/0,1, sicchè è privo di rilievo il fatto che il ricorso, che ha esaminato la problematica esaminando in generale del problema della taratura, abbia posto particolare attenzione su uno dei modelli.

Altrettanto infondato è il rilievo di inammissibilità del ricorso per mancanza della pagina 7 nella copia notificata al resistente. Le Sezioni Unite (4112/07) hanno in proposito insegnato che: “Ai fini del riscontro degli atti processuali deve aversi riguardo agli originali e non alle copie, per cui l’eventuale mancanza di una o più pagine (nella specie, tre) nella copia del ricorso per cassazione notificata può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Ciò, peraltro, va escluso quando le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore della difesa avversaria e quando l’atto di costituzione della parte contenga una puntuale replica alle deduzioni contenute nell’atto notificato, comprese quelle contenute nella parte mancante”. Tale è la situazione che si verifica anche nel caso odierno, con la differenza che nel caso oggi in esame si trattava di una sola pagine e non tre pagine mancanti.

Peraltro “L’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, proposta dall’intimato sotto il profilo dell’incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, deve respingersi qualora l’originale del ricorso, depositato dal ricorrente a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., rechi in calce la relazione di notificazione redatta dall’ufficiale giudiziario, contenente l’attestazione dell’eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all’originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto dell’art. 137 cod. proc. civ., comma 2, e art. 148 cod. proc. civ.” (Cass 15199/04; 7811/06).

Il ricorso, relativo in entrambi i motivi alla superfluità della taratura periodica degli apparecchi elettronici misuratori della velocità, è fondato. Questa sezione ha già molte volte statuito che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. 23978/07). La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a questo orientamento, sopraevidenziato, occorre dare seguito.

Restano assorbite le deduzioni relative alla riconoscibilità della vettura delle forze dell’ordine, oggetto del secondo motivo di opposizione, su cui dovrà pronunciarsi il giudice di rinvio.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Livorno, che si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Livorno.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010

 

 

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