Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12664 del 19/05/2017

Cassazione civile, sez. trib., 19/05/2017, (ud. 28/04/2017, dep.19/05/2017),  n. 12664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25563-2013 proposto da:

N.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PARENTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO MARTURANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI STATTE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

Nonchè da:

COMUNE DI STATTE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DARDANELLI

37, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO SUMA;

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

N.V.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/04/2017 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. N.V.A. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 139 del 17 luglio 2013, con la quale la commissione tributaria regionale di Taranto ha rigettato il ricorso da lui proposto in sede di revocazione e di appello di varie sentenze emesse dalla stessa commissione tributaria regionale, ovvero dalla commissione tributaria provinciale di Taranto. Ciò con riguardo ad un ampio contenzioso avente ad oggetto l’imponibilità Ici di fabbricati in suo possesso, di cui taluno oggetto di classificazione catastale ed attribuzione di rendita.

Resistono con controricorso il Comune di Statte (TA) e l’Agenzia delle Entrate.

Il Comune di Statte propone altresì un motivo di ricorso incidentale avverso la compensazione delle spese di lite operata dalla commissione tributaria regionale.

Il N. ha depositato memoria.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso principale il N. lamenta: “violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 2908 c.c.; motivazione nulla, contraddittoria ed inammissibile sul punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5”. Per avere la commissione tributaria regionale reso un dispositivo di rigetto del ricorso, nonostante che essa non fosse entrata nel merito delle questioni e che, anzi, avesse in motivazione – ritenuto il ricorso non infondato, ma inammissibile.

Con il secondo motivo di ricorso principale si deduce “violazione di legge e falsa applicazione della norma art. 2909 c.c. in tema di sentenza passata in giudicato in relazione all’art. 360, n. 3 ed u.c.”. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la sentenza della commissione tributaria provinciale di Taranto n. 738 del 5 maggio 2011, passata in giudicato, aveva accolto il suo ricorso “riconoscendo che il C2 non esisteva affatto, ragion per cui tale tributo fu totalmente eliminato dal 1994 fino all’anno 2007”.

Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., con motivazione nulla, contraddittoria ed inammissibile sul punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e 5”. Per avere la commissione tributaria regionale commesso “vistosi” errori procedurali; giudicato “malamente” il merito; applicato “in modo errato situazioni di fatto che l’hanno spinta ad emettere una decisione ingiusta”; segnatamente, nel qualificare come inammissibile istanza di revocazione quello che doveva invece ritenersi un appello avverso la sentenza n. 155/04 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Taranto il 17 giugno 2004.

p. 2.2 Il ricorso va rigettato.

Per quanto concerne le doglianze motivazionali, il vizio denunciato doveva trovare inquadramento nella nuova disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (sentenza di appello pubblicata dopo l’11 settembre 2012). Disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” (previgente formulazione del n. 5 dell’art. 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. In ordine a tale nuova formulazione – applicabile anche al ricorso per cassazione proposto avverso sentenze del giudice tributario – si devono qui richiamare i rigorosi criteri applicativi già fissati da Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 (recepiti, tra le altre, da Cass. n. 12928/14; Cass. ord. n. 21257/14; Cass. 2498/15).

Si tratta di criteri che il ricorrente non ha rispettato, tralasciando di evidenziare – con la dovuta specificità ed intellegibilità – il punto decisivo della controversia che la CTR non avrebbe preso in esame. Dalla decisione impugnata risulta anzi come la commissione regionale abbia dato conto sinteticamente, ma esaurientemente – del proprio convincimento in ordine all’inaccoglibilità del ricorso del N. sotto tutti i profili nei quali quest’ultimo era stato proposto.

La sentenza in esame, in particolare, si basa su quattro distinte rationes decidendi – nessuna delle quali, peraltro, ha trovato specifica censura da parte del ricorrente – attestanti la piena ed esauriente considerazione da parte della CTR di tutti i punti decisivi di causa.

Ha infatti affermato il giudice regionale che: a. non era ammissibile l’istanza di revocazione di sentenze emesse da un organo giurisdizionale, la CTP Taranto, diverso dalla CTR adita; b. non era ammissibile l’istanza di revocazione della sentenza CTR n. 124/10, in quanto a sua volta emessa in sede di revocazione (art. 403 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 67); c. non era ammissibile l’istanza di revocazione della sentenza CTR n. 76/10, dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello proposto dal N., in quanto sprovvista dell’indicazione di alcuno dei motivi di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c.; d. il generico richiamo all’ipotesi revocatoria del dolo del giudice non teneva conto della necessità che quest’ultimo presupposto fosse accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395, n. 6 cit.).

Il vizio di natura motivazionale non trova riscontro nemmeno nel lamentato contrasto tra il dispositivo e la motivazione; posto che tale contrasto – lungi da risultare insanabile ed ostativo “a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto” (così Cass. 26077/15) – si è risolto nella mera divergenza tra un dispositivo di rigetto ed una motivazione di inammissibilità del ricorso. Divergenza che deve ritenersi: – ininfluente ai fini della esatta e certa individuazione del decisum, comunque ostativo all’accoglimento della pretesa dedotta in giudizio; – agevolmente ed immediatamente superabile sulla base delle su riportate rationes decidendi (tutte nel senso dell’inammissibilità delle domande proposte); – inidonea ad arrecare alcun concreto pregiudizio alla posizione sostanziale del N. (che tale pregiudizio, infatti, non illustra).

p. 2.3 Per quanto concerne le doglianze di violazione delle normativa sostanziale o processuale, se ne rileva l’infondatezza.

Le argomentazioni offerte dalla CTR, come su riportate, hanno fatto corretta applicazione della disciplina della revocazione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 64 segg., disattesa per più profili dal N..

Ciò vale, in particolare, per l’istanza di revocazione proposta su sentenza della commissione tributaria provinciale (secondo motivo di ricorso); per giunta con richiamo ad un giudicato (n. 738/11 cit.) di cui non si esplicita la rilevanza ai fini di causa. Non venendo adeguatamente chiarito, nella concretezza della fattispecie, in che termini il venir meno di un determinato classamento catastale ovvero la mancata notificazione della rendita attribuita potrebbero, di per sè, costituire causa di esenzione dall’Ici.

Analogamente è a dire per l’asseritamente erronea qualificazione giuridica del ricorso in termini di revocazione, invece che di appello (terzo motivo di ricorso); non venendo neppure esplicitato in che modo un ricorso proposto dal N. nel 2011 potesse valere quale appello avverso una sentenza (n. 155) emessa dalla CTP Taranto nel 2004.

La conclusione qui accolta non trova ostacolo in quanto affermato dal N. nella memoria 10 aprile 2017.

In essa si richiama un giudicato esterno asseritamente sopravvenuto tra le parti, ed attestante la non debenza Ici 2008/2011 sugli immobili del ricorrente (sent. CTP Taranto n. 1515 del 27 giugno 2016).

Contrariamente a tale assunto, la sentenza richiamata non può esplicare alcuna efficacia preclusiva nel presente giudizio di legittimità, posto che: sul piano formale, la sentenza è stata allegata senza l’attestato di cancelleria di avvenuto passaggio in giudicato; – sul piano sostanziale dei limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato, tale sentenza è stata comunque emessa (nei confronti del solo Comune di Statte, non anche in quelli dell’Agenzia delle Entrate, parte anch’essa del presente giudizio) a regolazione della debenza Ici, mentre l’odierno contenzioso ha ad oggetto non tale aspetto, ma la revocazione e l’impugnazione di sentenze relative al (correlato, ma) non coincidente problema della classificazione catastale ed attribuzione di rendita.

p. 3.1 Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Comune di Statte lamenta carenza di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione di legge in ordine alla compensazione delle spese di lite da parte della CTR.

p. 3.2 Il motivo è fondato.

La CTR ha compensato le spese di lite sulla base della “natura della controversia, la condizione socio-personale e l’avanzata età del ricorrente”.

Questa decisione non fa corretta applicazione dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione qui applicabile ratione temporis, come risultante dalle modificazioni apportate dalla L. n. 69 del 2009); disposizione che risulta violata sotto i seguenti concorrenti profili: a. inidoneità del generico e non meglio circostanziato richiamo alla “natura della controversia” a dare conto delle “gravi ed eccezionali ragioni” di compensazione delle spese, pur in presenza di soccombenza totale del N. per radicale inammissibilità delle sue domande; b. mancata attinenza alla controversia, ed al principio di responsabilità e causazione della lite, degli ulteriori parametri di compensazione utilizzati dalla commissione regionale (età della parte, e sue – non meglio precisate – condizioni “socio personali”).

In definitiva, la decisione qui censurata si pone effettivamente in contrasto con l’orientamento secondo cui: “in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo” (Cass. ord. n. 14411/16; 11217/16 ed altre).

Ne segue pertanto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale.

La sentenza va cassata in punto compensazione delle spese del giudizio di appello; sussistono i presupposti per la decisione nel merito mediante liquidazione, a carico del N. ed a favore del ricorrente incidentale Comune di Statte, di tali spese.

Le spese di legittimità – dovute a favore sia del Comune di Statte sia dell’Agenzia delle Entrate – vanno anch’esse poste a carico del N. in ragione della sua totale soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo, assumendosi importi prossimi al minimo nell’ambito dello scaglione di valore indeterminato.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso principale;

– accoglie il ricorso incidentale;

– cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il N. al pagamento, a favore del Comune di Statte, delle spese del grado di appello, che liquida in Euro 6.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;

– condanna il N. al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida: – a favore del Comune di Statte, in Euro 4.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge; – a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della quinta sezione civile, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2017

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