Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12664 del 12/05/2021

Cassazione civile sez. I, 12/05/2021, (ud. 09/03/2021, dep. 12/05/2021), n.12664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6314/2016 proposto da:

Comune di Militello in Val di Catania, nella persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Agata Burtone,

elettivamente domiciliato in Roma, via Palestro, n. 78, presso lo

studio dell’Avv. Sebastiano Verga, per procura a margine del ricorso

per cassazione;

– ricorrente –

contro

Oasi Cristo Re, (già Stabilimento Invalidi), nella persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Luciana Sabina Mameli, ed elettivamente domiciliata presso gli

Avv.ti Alberto Kalò, e Fabio Palma, con studio in Roma, via Filippo

Corridoni, n. 14, giusta a procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di CATANIA n. 1589/2015,

depositata il 19 ottobre 2010 e notificata il 19 gennaio 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/03/2021 dal consigliere dott. Lunella Caradonna;

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Catania ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Militello Val di Catania, avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 190/10 del 26 aprile 2010, che aveva confermato il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento della somma di Euro 69.106,59, oltre accessori, a titolo di retta per il ricovero, per domicilio di soccorso, di S.S. nel periodo (OMISSIS).

2. I giudici di secondo grado hanno rigettato l’eccezione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal Comune appellante, evidenziando che: era stato lo stesso Comune ad affermare che lo S. si trovava ricoverato presso la struttura dal (OMISSIS) perchè soggetto bisognoso di assistenza, indigente ed inabile al lavoro; la L.R. n. 1 del 1979 aveva trasferito ai Comuni le competenze relative ai ricoveri dei soggetti anziani indigenti ed inabili al lavoro e, successivamente, la L. n. 10 del 1999 aveva posto definitivamente a carico dei Comuni il pagamento delle rette relative a tali ricoveri, abrogando con l’art. 57 la possibilità di proroga degli oneri di ricovero a carico della Regione previsto dalla L. n. 1 del 1979, art. 32; l’amministrazione comunale tenuta al pagamento delle rette era comunque il Comune che costituiva il cosiddetto domicilio di soccorso, come affermato dall’art. 154 T.U.L.P.S.; non rilevava la circostanza che lo S. si trovasse già ricoverato presso la struttura ai sensi della L. n. 36 del 1904; in ogni caso, tale legge non trovava più applicazione a partire dall’entrata in vigore delle L. n. 180 del 1978 e L. n. 833 del 1978; non rilevava nemmeno la circostanza dedotta dal Comune di Militello Val di Catania che lo S. fosse stato ricoverato presso la struttura sita in (OMISSIS) e che perciò il domicilio di soccorso doveva essere individuato nel Comune di Acireale, tenuto conto della L. n. 6972 del 1980, art. 74 e della sua ratio legis che era quella di evitare che ad essere gravati dalle spese di cui si trattava fossero soltanto i comuni che avessero la disponibilità degli stabilimenti di cura.

3. Nel merito, poi, la Corte territoriale ha affermato che il Comune era stato debitamente informato dell’obbligo di pagamento delle rette, come riscontrato dalla documentazione in atti, e che non vi era alcuna norma dalla quale desumere la circostanza che la dedotta percezione da parte dello S. di un assegno pensionistico mensile legittimasse un’automatica riduzione della retta mensile cui era tenuto il Comune nei confronti dell’Oasi Cristo Re.

4. Il Comune di Militello Val di Catania ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Catania con ricorso per cassazione affidato a tre motivi di censura.

5. L’Oasi Cristo Re ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. 14 febbraio 1904, n. 36 (recante disposizioni sui manicomi e sugli alienati mentali), per la ritenuta applicabilità al caso di specie, e la falsa applicazione della L. 17 luglio 1890, n. 6972, per la sua erronea applicazione alla fattispecie in esame, poichè le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20586/2008 avevano affermato l’inapplicabilità della L. n. 36 del 1904 solamente sotto il profilo della giurisdizione richiamato dall’art. 7 e che, nel caso in esame, lo S. era stato ricoverato, come dimostrato in applicazione della L. n. 36 del 1904, art. 6 in quanto soggetto infermo e non povero; non trovava applicazione, quindi, la L. n. 6972 del 1890.

2. Con il secondo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione della L. 14 febbraio 1904, n. 36 sotto il profilo della sua ritenuta inapplicabilità; la falsa applicazione della L. 17 luglio 1890, n. 6972, per l’erronea applicazione alla fattispecie per cui era causa; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, errando il Tribunale a non ritenere provata la circostanza che lo S. fosse stato ricoverato perchè infermo di mente, avendo il Comune provato tale circostanza con il deposito del provvedimento del 6 novembre 1961, con il quale l’Amministrazione Provinciale di Catania, aveva disposto il ricovero dello S., con spese a carico dell’Amministrazione stessa, perchè soggetto affetto da infermità, come dichiarato in seno al provvedimento medesimo; di contro, se il ricovero fosse stato disposto ai sensi della L. n. 6972 del 1980 (disciplinante il domicilio di soccorso) la competenza in ordine alle spese per il ricovero sarebbe stata della Regione e non della Provincia; inoltre, la Regione Siciliana solo con provvedimento del 20 novembre 1986 aveva riconosciuto lo S. quale soggetto povero ed inabile al lavoro e, pertanto, solo a partire dal (OMISSIS) aveva iniziato a decorrere il biennio utile ai fini del domicilio di soccorso, momento temporale in cui lo S. aveva la residenza nel Comune di (OMISSIS).

3. Con il terzo motivo il Comune ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. 17 luglio 1890, n. 6972, art. 74 per la carenza di presupposti per la sua applicazione, avendo errato la Corte di appello a ritenere il Comune di Militello competente per il domicilio di soccorso e non già quello di (OMISSIS), dove lo S. risiedeva dal (OMISSIS).

3.1 Le esposte censure, che vanno trattate unitariamente perchè connesse, sono inammissibili sotto plurimi profili.

3.2 Questa Corte di legittimità ha da tempo individuato nelle due distinte categorie della violazione di legge e falsa applicazione di legge, richiamate a definizione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto lasciando al primo la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto ed al secondo l’applicazione della norma stessa una volta che sia stata correttamente individuata ed Interpretata (Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155).

Con l’ulteriore precisazione che il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata e che il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista, pur rettamente individuata e interpretata, non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (Cass., 30 aprile 2018, n. 10320).

Non rientra, quindi, nell’ambito applicativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass., 14 gennaio 2019, n. 640).

3.3 I primi due motivi di ricorso, a fronte delle rubriche in cui, ad integrazione della dedotta violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sono richiamate (per intero) le L. n. 36 del 1904 e L. n. 6972 del 1890 e nel terzo motivo la L. n. 6972 del 1890, art. 74 contestano la diversa ricostruzione in fatto che si vuole contenuta in sentenza quanto alla sussistenza degli estremi della “indigenza”, piuttosto che della “infermità”, e della conseguente ritenuta applicabilità della normativa in materia di domicilio di soccorso.

Quanto viene censurato sfugge come tale ai contenuti tipici della violazione di legge e si traduce piuttosto in una alternativa lettura dei fatti come tale rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità.

3.4 Ciò posto, sotto il dedotto profilo della riconducibilità del ricovero alla infermità dello S., piuttosto che alla sua condizione di indigenza, il Comune ricorrente contesta, poi, l’omessa valutazione da parte del giudice del merito di fatti decisivi ai fini del difetto di legittimazione al rimborso delle rette di degenza, senza il rispetto delle modalità di deduzione come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, che ha chiarito che la parte ricorrente deve indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua decisività.

Ed invero, difetta nell’operata deduzione l’individuazione specifica dei fatti controversi dibattuti tra le parti nelle pregresse fasi di merito e, finanche, il carattere decisivo degli stessi, ovvero è assente ogni argomentazione sulla circostanza che i fatti indicati, se presi in considerazione dal giudice di merito, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass., 19 ottobre 2018, n. 27415).

3.5 Rileva anche un difetto di autosufficienza delle censure, laddove il Comune ricorrente richiama, ai fini della ritenuta rilevanza del ricovero dello S. per motivi di infermità, il provvedimento del 6 novembre 1961 della Provincia di Catania e la nota della Prefettura di Catania dell’8 marzo 2006, dei quali non viene riportato analiticamente il contenuto.

Ed invero, la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass., 4 ottobre 2018, n. 24340).

3.6 I motivi, peraltro, trascurano del tutto di censurare le ragioni del decidere affermate dalla Corte territoriale, laddove essa ha dapprima precisato che era stato lo stesso Comune ad evidenziare che lo S. dal (OMISSIS) si trovava ricoverato presso la struttura di (OMISSIS) perchè indigente e inabile al lavoro (come riscontrato anche dal provvedimento assessoriale del 10 novembre 1986 che espressamente richiamava l’art. 154 TULPS), e successivamente ha precisato che era lo stesso art. 154 TULPS a prevedere che per il rimborso delle spese di ricovero si applicavano le norme stabilite per il domicilio di soccorso, nella vigenza della L. n. 6972 del 1980, art. 72 (abrogato dalla L. n. 328 del 2000, art. 30; Cass., Sez. U., 12 dicembre 2012, n. 22787) e che il Comune che costituiva il domicilio di soccorso era il Comune ricorrente (dove lo S. era stato residente dal (OMISSIS)), non potendo rilevare, ai sensi della L. n. 6972 del 1980, art. 74 il tempo trascorso in stabilimenti di cura e, in particolare, non potendo costituire il domicilio di soccorso il luogo in cui egli era stato ricoverato, neanche se lo stesso costituiva la residenza anagrafica del soggetto sottoposto alle cure.

Ed infatti, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).

3.7 E’ utile ricordare, poi, che le prestazioni di cui si tratta afferiscono al periodo (OMISSIS) e specificamente ad un rapporto giuridico che non può certamente dirsi esaurito in data antecedente all’entrata in vigore della L. n. 328 del 2000.

4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va dichiarato inammissibile e il Comune ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA