Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12664 del 09/06/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 09/06/2011), n.12664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10875/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 32/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di ROMA del 22.2.06, depositata il 15/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

– Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“L’agenzia delle entrate ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, n. 32/38/2006, che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso di M.C. – agente di commercio – avverso il diniego di rimborso dell’Irap versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001. L’intimato non ha svolto difese. Può osservarsi:

(a) Il primo motivo di ricorso, rubricato come violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c. e segg., art. 2195 c.c., L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, concluso da idoneo quesito di diritto, assume che, in relazione all’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, quanto all’agente di commercio, è intrinseco alla natura dell’attività imprenditoriale dallo stesso svolta, e dunque sussiste sempre. Ma una simile tesi è da ritenere manifestamente infondata, dal momento che le sezioni unite della Corte hanno chiarito che “In tema di Irap, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c, l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 3 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui” (per tutte sez. un. 12108/2009).

(b) Il secondo motivo denuncia motivazione insufficiente, omessa e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Ma è inammissibile, vuoi perchè privo di adeguata sintesi conclusiva, vuoi perchè inteso a denunciare, in unico contesto, vizi della motivazione tra loro in contrasto (la motivazione non può essere al tempo stesso “omessa”, e “contraddittoria” o “insufficiente”). Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta infondatezza”;

– che il collegio integralmente condivide le considerazioni di cui alla ripetuta relazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011

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