Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12664 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12664 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12099-2013 proposto da:
GALASSINI NATALINO FERRUCCIO, SOCIETA’ CEFF SAS DI
GALASSINI NATALINO FERRUCCIO & C. 00317760361 in
persona del socio accomandatario, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA TUSCOLANA 4, presso lo studio dell’avvocato PEPE MARCO,
rappresentati e difesi dagli avvocati PARRILLO GIUSEPPE,
ROBERTO MORELLI, giusta procura speciale alle liti a margine del

ricorso;
– ricorrenti contro
CURATELA DEL FALLIMENTO ALMAGG SRL in persona della
Curatrice Fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO
SPINELLI GIORDANO, che la rappresenta e difende unitamente

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Data pubblicazione: 05/06/2014

all’avvocato DANILO GALLETTI, giusta procura alle liti in calce al
controricorso;
– controricorrente nonché contro

FERRUCCIO & C.;
– intimato avverso la sentenza n. 387/2013 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA dell’8.3.2013, depositata il 05/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Marco Pepe (pellelega avvocati
Giuseppe Panino e Roberto Morelli), che si riporta ai motivi del
ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Nicola Rivellese (per delega
avv. Tommaso Spinelli Giordano) che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 12099 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

FALLIMENTO CEFF SAS DI GALASSINI NATALINO

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 12099/13 proposto dalla
CEFF di Galassini Natalino Ferruccio & C sas nei confronti del
Fallimento CEFF sas e del fallimento Almagg srl il consigliere

che segue

” Il relatore Cons. Ragonesi , letti gli atti depositati, osserva
quanto segue.

La CEFF sas ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna
n. 387/13 con cui veniva respinto il reclamo dalla medesima
proposto avverso la sentenza n. 160/12 emessa dal tribunale di
Modena che aveva dichiarato il fallimento della predetta società.
Il Fallimento ha resistito con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente contesta la
propria assoggettabilità a fallimento in quanto impresa agricola.

relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc , la relazione

A tal fine sostiene che dalla documentazione prodotta in atti non
risultava in alcun modo la prevalenza della attività commerciale
rispetto a quella agricola ,come invece ritenuto dal tribunale.

motivazionale, la sussistenza dello stato d’insolvenza .
Il ricorso appare inammissibile sotto diversi motivi.
A seguito della riforma ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, la
nuova previsione dell’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc.
civ., oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e
documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia
specificato in quale sede processuale il documento, pur
individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale puntuale
indicazione, quando riguardi un documento prodotto in
giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle
fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369, secondo comma, n. 4
cod. proc. civ., anche che esso sia prodotto in sede di
legittimità, con la conseguenza che, in caso di omissione di tale
adempimento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
(Cass 20535/09; Cass sez un 7161/10).

Con il secondo motivo contesta, sotto il profilo del vizio

Nel caso di specie, con il primo motivo la società ricorrente
deduce che dalla documentazione prodotta innanzi al tribunale
di Modena risultava la prevalenza dell’attività agraria ,

del rogito che dalle missive a firma dell’avv.to Gozzoli
risultavano infondate le conclusioni del tribunale in ordine alla
mancata stipula del contratto definitivo.
Degli atti citati però la ricorrente non indica ove gli stessi sia
rinvenibili nei fascicoli della fase di merito in tal modo
rendendo non scrutinabili i motivi in questa sede.
Aggiungasi che il primo motivo non censura le argomentazioni
della Corte d ‘appello circa l ‘attività finanziaria esercitata
dalla società e ciò lo rende anche sotto tale profilo
inammissibile.
Per quanto concerne poi il secondo motivo va premesso che ,
essendo il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il
5.4.13, alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art
360 n. 5 cpc,come modificato dall’art 54 comma 1 del d.l n. 83 del
2012 convertito con legge 134 del 2012, che prevede la possibilità

mentre con il secondo motivo deduce in relazione alla stipula

di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un
fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti.

fatto rilevante ai fini del decidere bensì propone una diversa
interpretazione delle risultanze processuali

relative alla

sussistenza dello stato d ‘insolvenza : L ‘assenza del presupposto
previsto dall’attuale art 360 n. 5 cpc rende quindi il motivo anche
sotto questo profilo non ricevibile in questa sede di legittimità.
Il ricorso appare in conclusione suscettibile di trattazione in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 cpc .
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 20.12.13

il Cons relatore

Vista la memoria del fallimento Almagg srl;

Nel caso di specie il motivo non lamenta alcun omesso esame di un

Considerato:
che l’intimato fallimento Ceff sas non ha svolto attività difensiva avendo
resistito il solo fallimento Almagg srl;

quelle rassegnate nella relazione di cui sopra ;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo in favore del solo fallimento Almagg srl
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio in favore del fallimento Almagg srl liquidate in
euro 4000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie 15%
ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il versamento del
doppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell’art 13
comma 1 quater dpr 115/2002

Roma 16.4.14

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di

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