Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12663 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 25/06/2020), n.12663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5482/2015 proposto da:

F.M., F.A., F.V., M.C.,

F.I., MU.LE., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GOLAMETTO 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANNI LIVIO LAGO;

– ricorrenti –

contro

MO.BR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE

CRISTOFARO, 40, presso lo studio dell’avvocato MARIANTONIETTA

SAFFIOTI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE PICERNI;

B.M., in qualità di trustee del TRUST PAUSO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA SAFFIOTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FERDINANDO DE LEONARDIS;

– controricorrenti –

e contro

GEVIM SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 399/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio, per quel che ancora rileva, può riassumersi nei termini che seguono:

– in primo grado venne disattesa la domanda di reintegrazione avanzata da Mo.Br., proprietario, e C.M.L. (la quale ultima, poi, rinunzierà all’azione), conduttrice di taluni immobili siti in (OMISSIS), nei confronti della s.r.l. Gevim, la quale, aveva in corso la realizzazione di lavori edili sugli immobili posti al confine;

– l’attore venne condannato al rimborso delle spese legali in favore della Gevim, nonchè di F.A., M.C., F.M., F.I., F.V. e Mu.Le., chiamati in giudizio dalla Gevim, che da costoro aveva acquistato l’immobile confinante;

– la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, accolto, per quel che qui residua d’utilità, l’appello di B.M., quale trastee del Trust Pauso, nel quale erano confluiti i beni per i quali era stata chiesta la tutela possessoria, solo per il capo concernente il regolamento delle spese, pose le spese di causa dei chiamati a carico della Gevim e, compensate per 3/4 le spese d’appello, condannò gli appellati (i chiamati e la Gevim) a rifondere all’appellante il residuo (è opportuno soggiungere, per completezza che al giudizio d’appello, ordinata integrazione del contraddittorio, partecipò Mo.Br., svolgendo appello, dichiarato tardivo);

ritenuto che avverso la decisione d’appello ricorrono F.A., M.C., F.M., F.I., F.V. e Mu.Le. sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria e che resistono con separati controricorsi, ulteriormente illustrati da memoria, B.M., nella qualità, e Mo.Br.;

ritenuto che con il primo motivo i ricorrenti prospettano violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 111 c.p.c., art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che la B., quale trust, in quanto successore a titolo particolare dell’immobile, pur avendo diritto a impugnare la sentenza di primo grado, nonostante non avesse partecipato a quel giudizio, poichè soggetta a sopportarne le conseguenze, non avrebbe potuto appellare la decisione in ordine al capo delle spese, che non la riguardava e in ordine al quale, quindi, non aveva alcun interesse giuridicamente tutelabile da far valere;

considerato che la censura è fondata, nel mentre l’articolata disquisizione della B. sull’istituto del trust in genere (pagg. 7 e segg. del controricorso) risulta palesemente estranea alla questione che qui si dibatte, avendo questa Corte avuto già modo di precisare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che partecipi al giudizio di appello, risultandovi soccombente insieme al dante causa, non può essere condannato per le spese del giudizio di primo grado, cui sia rimasto estraneo, in quanto la condanna alle spese può avere come destinatari solo le parti processuali (Sez. 2, n. 1633, 27/01/2014, Rv. 62941, conf. Cass. n. 21107/05), così come, ovviamente, non può rivendicare spese per un giudizio al quale, appunto, non ha partecipato;

ritenuto che con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata, compensato le spese per i 3/4 e condannato gli appellati, pur se totalmente vittoriosi, alla rifusione del residuo, omettendo, inoltre, di condannare il Mo. (il cui appello tardivo era stato dichiarato inammissibile), integralmente soccombente, come la B.;

considerato che la esposta censura risulta fondata sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto:

– il Trust Pauso, rappresentato dalla B., è soccombente in appello (i motivi riguardanti il merito risultano essere stati disattesi dalla Corte locale e per la critica concernente il capo delle spese della sentenza di primo grado, come sopra si è spiegato, la predetta non era legittimata all’impugnazione);

– il Mo., in effetti, deve reputarsi soccombente, poichè il di lui appello venne dichiarato tardivo;

considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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