Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12663 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12663 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 10248-2013 proposto da:
SICILIACQUE SPA in persona dell’amministratore delegato e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato BONACCORSI
DI PATTI DOMENICO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato STAGNO D’ALCONTRES ALBERTO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CURATORE DEL FALLIMENTO GUSSIO SERVICE SRL;
– intimato avverso il decreto nel procedimento R.G. 19/2013 del TRIBUNALE
di NICOSIA del 12.3.2013, depositato il 13/03/2013;

Data pubblicazione: 05/06/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Domenico Bonaccorsi Di Patti che

ha chiesto raccoglimento del ricorso.

Ric. 2013 n. 10248 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 10248/13 proposto dalla
Siciliacque spa nei confronti del Fallimento Gussio Service srl

cpc, la relazione che segue

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
Che la Siciliacque spa ha proposto ricorso per Cassazione
sulla base di due motivi avverso il decreto depositato il 13.3.13
con cui il Tribunale di Nicosia ha rigettato l’opposizione allo
stato passivo del fallimento Gussio Service da essa società
proposta;
che il fallimento non ha svolto attività difensiva.

Osserva
Con il primo motivo di ricorso deduce che, non essendosi il
curatore costituito nel giudizio di opposizione e non avendo

il consigliere relatore ha depositato ,ai sensi dell’art 380 bis

quindi contestato il credito non ammesso dal giudice delegato,
si era formato il giudicato.
Il motivo è manifestamente infondato.

rigetto favorevole al fallimento che non aveva nessun onere di
impugnazione o di contestazione in sede di opposizione .
Né può ritenersi che in tale sede vi – sia stata mancanza di
contestazione da parte del fallimento in modo tale da far
ritenere il credito non contestato poiché la contumacia della
parte, in quanto circostanza neutra, non comporta la implicita
mancanza di contestazione della domanda avversaria.
Con il secondo motivo si contesta il rigetto dell’opposizione
per mancanza di documentazione, assumendosi che, essendo
stata la stessa prodotta in sede di verifica dello stato passivo, la
stessa doveva ritenersi acquisita anche nella fase di
opposizione.
Il motivo è manifestamente infondato alla luce della
giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato
che il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato – ai

Nessun giudicato si è formato ,essendo il provvedimento di

sensi dell’art.99 legge fai!., novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007
– dal principio dispositivo, come qualunque ordinario giudizio
di cognizione a natura contenziosa, per cui il materiale

acquisito dal giudice, ai sensi degli artt. 210 e 213 cod. proc.
civ., ed è solo quel materiale che ha titolo a restare nel
processo.. ( Cass 22711/10) .Ne consegue che è fatto onere al
creditore opponente, la cui domanda sia stata respinta dal
giudice delegato, di produrre anche nel giudizio di opposizione
avanti al tribunale la documentazione, già prodotta nel corso
della verifica del passivo, a sostegno della propria domanda e
che, in difetto, al tribunale è precluso l’esame nel merito
dell’opposizione, senza poter prendere visione dei documenti
non prodotti (come prescritto alla parte, ai sensi dell’art. 99,
comma quarto, legge fai!., a pena di decadenza),( Cass
493/12)
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può
essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.

probatorio che lo concerne è quello prodotto dalle parti o

PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio

Il Cons.relatore

Co ns iderato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato senza pronuncia di condanna della
ricorrente alle spese processuali non avendo il fallimento svolto attività
difensiva.
PQM
Rigetta il ricorso ; sussistono i presupposti per il versamento del doppio
del contributo unificato da parte del ricorrente ai sensi dell’art 13 comma 1
quater dpr 115/2002
Roma 16.4.14

Roma 14.12.13

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