Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12662 del 05/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 12662 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 9716-2013 proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO CDC – CENTRO
DISTRIBUZIONE CRAI SRL 10415330157 in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO
2/A, presso lo studio dell’avvocato VULPETTI VALENTINO,
rappresentata e difesa dall’avvocato BARRACCHIA CARLO, giusta
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA in persona del
Procuratore, quale successore a titolo universale della SOCIETA’
GESTIONE CREDITI B.P. S.c.p.A. (già BIPIELLE SOCIETA’ DI
GESTIONE DEL CREDITO) nonché della BANCA POPOLARE
DI CREMA SPA (già Banca Popolare di Crema soc. coop. a r.1.),

35e,3

Data pubblicazione: 05/06/2014

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3,
presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TARZIA GIORGIO,
giusta procura speciale per atto notaio Emanuele Coglitore di Novara,

– controricorrente avverso la sentenza n. 325/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI
del 14.2.2012, depositata il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito per la controricorrente l’Avvocato Affilio Terzino (per delega
avv. Lucio De Angelis) che si riportga al controricorso.

Ric. 2013 n. 09716 sez. M1 – ud. 16-04-2014
-2-

in data 13.5.2013, n. rep. 43.531, che viene allegata in atti;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 9716/13 proposto dal

della Bipielle Gestione Credito spa il consigliere relatore ha
depositato ,ai sensi dell’art 380 bis cpc , la relazione che segue

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:
RILEVATO
che il Fallimento CDC Centro Distribuzione CRAI srl ha
proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi
avverso la sentenza della corte d’appello di Bari n. 325/12
con cui veniva accolto l’appello proposto dalla Bipielle
Gestione crediti spa avverso la sentenza del tribunale di Trani
n. 94/06 con cui era stata accolta la domanda revocatoria ex
art 67 comma 2 lf proposta nei confronti della odierna
resistente avente ad oggetto rimesse su conto corrente
bancario;
che la “viene ha resistito con controricorso

Fallimento CDC Centro Distribuzione CRAI srl nei confronti

Osserva
Con il primo motivo di ricorso il fallimento ricorrente deduce
la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto effettuata

domiciliatario.
Il motivo appare infondato.
Nel caso di specie è avvenuto che l’Istituto di credito ha
notificato l’atto di appello sia al curatore personalmente
(avvio Logrieco) presso il di lui domicilio sia nuovamente al
curatore presso il domicilio eletto dal difensore del fallimento
in primo grado ( avv.to Francavilla) che era presso un diverso
avvocato ( avv.to Mascolo).
In entrambi i due casi la notifica è avvenuta nei confronti del
curatore ,e cioè della parte personalmente, essendo anche la
notifica presso il domicilio eletto ( pertinente ad un avvocato
diverso dal difensore) avvenuta nei confronti del medesimo
curatore.
La seconda notifica deve, peraltro, ritenersi valida alla luce di
quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui

non presso il difensore costituito ma presso quello del suo

qualora l’atto d’impugnazione debba essere notificato presso il
procuratore costituito della parte, a norma dell’art. 330 cod.
proc. civ., e tale procuratore abbia eletto domicilio presso un

consegna di copia dell’atto a detto domiciliatario del difensore,
mentre resta irrilevante che il medesimo, nella relata, sia
erroneamente indicato come procuratore e domiciliatario della
parte. (Cass sez un. 663/89)
E’ infatti evidente che la notifica avvenuta con erronea
indicazione del curatore presso il domiciliatario del giudizio di
primo grado è da porsi sullo stesso piano di quella ,oggetto di
esame da parte della sentenza appena citata,avvenuta presso il
domiciliatario con indicazione di quest’ultimo quale
procuratore costituito in primo grado e domiciliatario.
Con il secondo motivo di ricorso il fallimento contesta la
sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso la conoscenza
dello stato d’insolvenza da parte dell’istituto bancario
controricorrente.
Il motivo appare inammissibile.

collega, la notificazione è validamente effettuata mediante

La motivazione della Corte d’appello è basata su due
circostanze precise. In primo luogo che dalla perizia espletata
era emerso che dai bilanci della società risultava una

stato d’insolvenza e, in secondo luogo , che le segnalazioni
alla Centrale rischi della Banca d’Italia non evidenziavano
alcuna sofferenza ma solo una sovrautiliz- zazione di alcuni
affidamenti bancari ed una sottoutilizzazione di altri.
Trattasi di una motivazione che, ancorchè difforme da quella
più articolata svolta dal giudice di primo grado , appare
tuttavia basata su accertamenti di fatto e logicamente
coerente oltre che conforme agli orientamenti espressi da
questa Corte circa le risultanze della Centrale rischi della
Banca d’Italia.
A tale proposito la giurisprudenza ha chiarito che ai fini
dell’obbligo di segnalazione al “servizio per la centralizzazione
dei rischi bancari” (cosiddetta Centrale dei Rischi) che
incombe sulle banche, il credito può essere considerato in
“sofferenza” allorché sia vantato nei confronti di soggetti in

situazione di difficoltà economica non equiparabile ad uno

stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che
versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in
particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle

direttive del CICR, non si identifica con quella dell’insolvenza
fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una
valutazione

negativa

della

situazione patrimoniale,

apprezzabile come “deficitaria”, ovvero come “grave difficoltà
economica”, senza quindi alcun riferimento al concetto di
incapienza ovvero di “definitiva irrecuperabilità”. (Cass
4762/07;Cass 21428/07;Cass 7958/09; Cass 23083/13).
Il motivo oltre a non censurare speccatamente tale
motivazione ,in quanto si limita a contrapporle le
argomentazioni del giudice di primo grado, tende comunque a
prospettare inammissibilmente una diversa interpretazione
delle risultanze processuali in tal modo investendo il merito
della decisione.

“Istruzioni” emanate dalla Banca d’Italia, sulla base delle

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 20.9.13
Il Cons.relatore

Vista la memoria del fallimento ricorrente;
considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che
pertanto il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio liquidate in euro 4000,00 oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre
spese forfettarie 15% ed accessori di legge. Sussistono i presupposti per il

PQM

versamento del doppio del contributo unificato da parte del ricorrente ai
sensi dell’art 13 comma 1 quater dpr 115/2002

Roma 16.4.14

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