Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12661 del 25/06/2020

Cassazione civile sez. II, 25/06/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 25/06/2020), n.12661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21506/-2015 proposto da:

C.I., C.A., C.M., in proprio e

in qualità di eredi di CR.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio

dell’avvocato CORRADO MARINELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO NATALINI;

– ricorrenti –

contro

A.R.S.I.A.L., AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE

DELL’AGRICOLTURA DEL LAZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato LUCA FALIVENA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

S.M., M.F.M., S.A., M.F.,

in qualità di eredi di F.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA, 10, presso lo studio

dell’avvocato MATTEO MEGNA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VITTORIANA MEGNA;

– resistenti –

e contro

C.G., e per lui curatore dell’eredità giacente

B.P., c.m.; MA.EN., m.r.,

SA.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4947/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione in relazione ai primi due motivi di ricorso,

inammissibilità del ricorso nei confronti degli eredi F.;

udito l’Avvocato Corrado Marinelli, anche con delega dell’avvocato

Renato Natalini, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e della memoria;

uditi gli Avvocati Luca Falivena e Matteo Megna, difensori dei

resistenti che hanno chiesto l’accoglimento delle proprie difese

depositate in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di ricorso è la sentenza della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 22 luglio 2014, che ha accolto l’appello proposto da ARSIAL (Agenzia Regionale Sviluppo Innovazione Agricoltura del Lazio) avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 375 del 2006, e nei confronti di C.A., C.I., C.M., C.G., c.m., Cr.An., quali eredi di C.D., di F.C., quale erede di O.U., di Ma.En., m.r. e Sa.Ma..

1.1. Il giudizio era stato introdotto nel 1999 da ARSIAL perchè fosse dichiarata la nullità, inopponibilità, inefficacia del rogito 7 novembre 1991, con il quale i coniugi O. – F. avevano venduto a C.D. il fondo sito in (OMISSIS) (censito al nuovo catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS)), con conseguente condanna al rilascio del fondo, previa riduzione al pristino stato, indennità di occupazione e risarcimento dei danni.

1.2. L’ARSIAL aveva inteso avvalersi del giudicato favorevole costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 16236 del 1994 che, in accoglimento dell’opposizione di terzo, aveva dichiarato inopponibile al medesimo Ente la sentenza del Tribunale di Roma n. 2871 del 1983 con la quale il fondo in questione era stato trasferito, ai sensi dell’art. 2932 c.c., a O.U., il quale, a sua volta, l’aveva poi venduto a dante C. con rogito del 7 novembre 1991.

In assunto di ARSIAL il fondo – già assegnato dall’Ente Maremma ad Fl.At. con contratto del 4 dicembre 1953, con patto di riservato dominio fino al pagamento di trenta annualità a decorrere dal 31 agosto 1954 – era rimasto nella proprietà dell’Ente, al quale non era pertanto opponibile il trasferimento da O. a C..

1.3. Il Tribunale di Civitavecchia aveva rigettato la domanda di ARSIAL sul rilievo che, ai sensi della L. n. 386 del 1976, art. 10, il riservato dominio a favore dell’Ente era venuto meno con il pagamento della 15ma annualità del prezzo, sicchè l’assegnatario Fl. poteva disporne, e comunque il rogito di vendita O. – C. del 1991 era stato trascritto prima della domanda giudiziale di opposizione di terzo proposta da ARSIAL, con la conseguenza che il conflitto tra ARSIAL ed Eredi C. doveva essere risolto a favore di questi ultimi.

2. La Corte d’appello, adita in via principale da ARSIAL e in via incidentale condizionata da C.I., A. e M., nonchè dai chiamati in causa Ma.En., m.r. e Sa.Ma., e nella contumacia di F.C. e dei consorti C.G., m. e An., ha riformato la decisione.

2.1. Secondo la Corte territoriale, la sentenza che aveva trasferito il fondo ad O. era stata travolta dalla successiva sentenza di accoglimento dell’opposizione di terzo, nella quale era stato accertato che, al momento della stipula del preliminare tra Fl. ed O. la proprietà del fondo era in capo all’ARSIAL, essendo stato risolto per inadempimento il contratto di assegnazione, con Delib. dell’Ente trascritte in data 25 marzo 1989, di cui era stato reso edotto l’acquirente C., come risultava dal rogito del 1991.

2.2. La stessa Corte ha quindi condannato in solido i convenuti al rilascio del fondo nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione a partire dal 1991, differenziando le posizioni con riferimento al periodo pregresso, ed ha rigettato i gravami incidentali.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto C.A., I. e M., in proprio e nella qualità di eredi di Cr.An., sulla base di sette motivi ai quali ha resistito ARSIAL con controricorso. Il ricorso, già chiamato per la decisione nella Camera di consiglio del 19 marzo 2019, è stato rimesso alla pubblica udienza con ordine di rinnovazione della notifica nei confronti di c.m., di C.G. e degli eredi di F.C., e quindi chiamato all’odierna udienza, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di F.C..

2. I ricorrenti hanno depositato in data 28 maggio 2019 il ricorso notificato a M.F., M.F.M., S.A. e S.M., in qualità di eredi di F.C., oltre che a c.m. e al curatore dell’eredità giacente di C.G.. La notifica è stata effettuata a mezzo posta, con atto spedito il 15 maggio 2019.

In data 10 luglio 2019 M.F., M.F.M., S.A. e S.M. hanno depositato atto di intervento, già notificato alle altre parti, con allegato atto di rinuncia all’eredità di F.C. in data 30 maggio 2019.

3. Risulta, dunque, che i ricorrenti hanno notificato il ricorso ai chiamati all’eredità di F.C. entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza interlocutoria, effettuata il 21 marzo 2019 a mezzo PEC.

Risulta, altresì, che i chiamati non sono diventati eredi, avendo rinunciato all’eredità successivamente alla notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio e prima dell’intervento nel presente giudizio, e che di tale rinuncia i ricorrenti sono stati resi edotti con la notifica dell’atto di intervento in data 26 giugno 2019.

4. Così ricostruita la vicenda processuale, e ribadito che il chiamato all’eredità non è erede (ex plurimis, Cass. 12/09/2008, n. 23543; Cass. 14/10/2010, n. 21287) e che, in mancanza di eredi, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio deve promuovere la nomina di un curatore dell’eredità giacente, è agevole rilevare che gli odierni ricorrenti, nel momento in cui hanno avuto conoscenza dell’avvenuta rinuncia all’eredità da parte dei chiamati, avrebbero dovuto attivarsi per chiedere la rimessione in termini al fine di provvedere all’integrazione del contraddittorio, eventualmente previa nomina del curatore dell’eredità giacente di F.C..

5. Il termine per l’integrazione del contraddittorio è infatti perentorio, e soltanto l’istanza della parte che dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile consente al giudice di disporre la rimessione in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., comma 1, nella formulazione anteriore all’abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, operante nella specie ratione temporis ed applicabile al giudizio di cassazione (ex plurimis, Cass. Sez. U. 14/01/2008, n. 627; Cass. 17/06/2010, n. 14627).

Come anche di recente osservato da questa Corte, la rimessione in termini presuppone una tempestiva istanza della parte e il giudice non può provvedervi d’ufficio (Cass. 01/03/2019, n. 6102), salvo il diverso caso dell’overrulling, nel quale la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione che, con la sua stessa giurisprudenza, vi ha dato causa (Cass. 17/06/2012, n. 14627; Cass. Sez. U 11/07/2011, n. 15144).

5. Diversamente, come appena detto, i ricorrenti non hanno proposto istanza di rimessione in termini nè al momento in cui hanno avuto conoscenza della rinuncia all’eredità di F.C. da parte dei chiamati nè in epoca successiva, e pertanto non rimane che rilevare l’avvenuta decadenza dal termine perentorio fissato con l’ordinanza interlocutoria del 19 marzo 2019 per l’integrazione del contraddittorio, e dichiarare l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2 e art. 371-bis c.p.c..

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ARSIAL, nella misura indicata in dispositivo, mentre sono integralmente compensate le spese nei confronti dei chiamati all’eredità.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti a rifondere ad ARSIAL le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge; dichiara interamente compensate le spese nei confronti di M.F., M.F.M., S.A. e S.M..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2020

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