Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 12661 del 24/05/2010
Cassazione civile sez. II, 24/05/2010, (ud. 30/11/2009, dep. 24/05/2010), n.12661
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3341/2007 proposto da:
P.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI
21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO Mauro, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato CECCARANI Bruno,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 53832/2 005 del GIUDICE DI PACE di ROMA del
6.12.05, depositata il 13/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
che il Sig. P.V. propose opposizione a verbale di contestazione di illecito stradale;
che l’adito Giudice di pace di Roma, nel contraddittorio con l’amministrazione comunale, accolse il ricorso e compensò, senza specifica motivazione, le spese processuali;
che l’opponente ha quindi proposto ricorso per cassazione per un solo motivo, illustrato anche da memoria, cui ha resistito il Comune di Roma con controricorso;
che, avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c. il P.M. ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura limmotivata compensazione delle spese processuali, è manifestamente fondato, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in controversia soggetta – come quella in esame – alla disciplina dell’art. 32 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla modifica introdotta con la L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento giudiziale di compensazione, totale o parziale, delle spese di lite per “giusti motivi” deve dare conto della relativa statuizione o mediante argomenti specificamente riferiti a questa ovvero attraverso rilievi che, sebbene riguardanti la definizione del merito, si risolvono in considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare anche l’adottata determinazione sulle spese (Cass. Sez. Un. 20598 e 20599 del 2008, e successive conformi);
che non può, infatti, accogliersi la tesi del P.M., secondo cui la motivazione della compensazione delle spese di lite sarebbe implicita nel disposto rigetto di due su tre dei motivi di opposizione: tesi che sembra adombrare una parziale soccombenza reciproca delle parti contrastante, invece, con l’integrale annullamento del provvedimento opposto per effetto dell’accoglimento dell’opposizione;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma in persona di altro giudicante.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010